VERBALE DI ACCORDO

 

Addì  9 maggio 2001, in Roma presso la sede di Federmaco

 

tra

 

la Società Cementizillo S.p.A. rappresentata dai sigg. Mario Perotto e Paolo Vasques,

assistita dalla Federmaco nella persona di Raffaella Di Ciccio

 

e

 

Feneal – Uil,  nella persona di Learco Sacchetti,

Filca – Cisl,      nelle persone di           Piero Baroni e Paolo Acciai

Fillea – Cgil,     nelle persone di           Luigi  Aprile e Luigi Cavallini

 

con le rappresentanze sindacali unitarie delle unità produttive del Gruppo ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, a seguito delle richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali in data 27.6.2000 per il rinnovo dell’accordo di Gruppo stipulato il 5.8.1996 dopo approfondite discussioni tenutesi in alcune sessioni di incontro a totale definizione delle richieste avanzate in data 27.6.2000, si conviene quanto segue:

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Le parti, avendo riscontrato il buon esito dell’attuale sistema di relazioni industriali, convengono sulla opportunità del consolidamento di tale sistema e nella implementazione del flusso di informazioni attraverso incontri periodici sia a livello aziendale che di singola unità produttiva come di seguito indicato:

in occasione dell’incontro annuale da svolgersi nel mese di giugno concernente il Premio di Risultato, L’Azienda, oltre alle informazioni di cui al punto 3. del Sistema di Relazioni Industriali, CCNL 28.7.1999, fornirà notizie circa l’utilizzo dei cosidetti combustibili alternativi, su eventuali problematiche connesse al reperimento della materia prima, sul programma di investimenti tecnico produttivi nonchè sulla situazione di mercato.

Tenuto conto delle caratteristiche e dell’articolazione delle unità produttive del Gruppo, un ulteriore incontro, da svolgersi annualmente nel mese di novembre, sarà tenuto dall’Azienda con il coordinamento  sindacale del Gruppo stesso, costituito dalle RSU delle due unità produttive, e si svolgerà, alternativamente, una volta presso lo stabilimento di Fanna e la successiva presso lo stabilimento di Este.

In tale incontro l’Azienda informerà sull’andamento produttivo, sul mercato e sulle vendite nonché sugli andamenti degli indicatori economici utili ai fini della determinazione del Premio di risultato.

L’Azienda conferma che nel nuovo assetto degli incontri di cui sopra si svolgerà annualmente su richiesta di una delle parti un incontro con le singole unità produttive finalizzato all’approfondimento delle specifiche tematiche ad esse inerenti.

 

 

COORDINAMENTO NAZIONALE DI GRUPPO

DELLE R.S.U. DI FENEAL-UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL

 

Premesso che per lo svolgimento a livello nazionale dei rapporti sindacali dei Gruppi nonché per il secondo livello di contrattazione delle stesse Aziende ad iniziativa delle Segreterie nazionali della Feneal-UIL, Filca-CISL, e Fillea-CGIL sono stati costituiti i coordinamenti nazionali delle RSU delle succitate Organizzazioni Sindacali, posto che la stessa procedura è di più difficile realizzazione nelle Aziende articolate in soli due stabilimenti, le parti si danno atto che il coordinamento per la Società Cementizillo si intende costituito dall’insieme delle RSU in carica.

 

Alle suddette RSU sarà riconosciuto un permesso retributivo individuale di otto ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell’accordo aziendale di Gruppo e per gli incontri a livello nazionale di Gruppo previsti dal Sistema di Relazioni Industriali di cui al C.C.N.L. e/o al presente accordo, nonché nei casi di richiesta di incontro a livello nazionale da parte della Direzione aziendale. I summenzionati permessi non sono cumulabili e non sono altrimenti fruibili in caso di mancata partecipazione degli aventi diritto agli incontri di cui in parola.

 

A n° 6  RSU, semprechè il numero delle RSU presenti agli incontri o alle sessioni di negoziato di cui sopra sia pari o superiore al predetto numero, sarà riconosciuto un rimborso, dietro presentazione dei documenti giustificativi, dell’importo corrispondente al biglietto ferroviario di seconda classe a/r, oltre ad un’indennità di trasferta di lire 40.000 lorde, fermo restando che non verranno riconosciuti compensi per le ore impiegate nel viaggio di raggiungimento della sede di incontro né altre indennità contrattuali per trasferta.

 

AMBIENTE E SICUREZZA

 

L’Azienda conferma la volontà di proseguire nella politica diretta alla gestione della sicurezza ed al miglioramento ambientale dichiarando la propria disponibilità alla implementazione del sistema gestione sicurezza.

Le parti dandosi reciprocamente atto del comune intento di ridurre l’incidenza degli infortuni individuano, quali aree oggetto di maggiore attenzione i  seguenti obiettivi:

 

·        realizzazione di ulteriori momenti formativi per tutto il personale su questioni specifiche inerenti la prevenzione e la sicurezza aziendale;

·        incremento  del numero degli incontri periodici con RSU/RLS al fine di analizzare particolari posizioni che possono presentare occasione di rischi, ivi comprese le manutenzioni;

·        comunicazione dei provvedimenti aziendali resi opportuni dall’evolversi della situazione e conseguenti disposizioni organizzative(redazione ordini di servizio, compilazione schede  individuali di formazione, aggiornamento delle procedure di  sicurezza, norme lavoro sicuro);

·        maggiore collaborazione tra i Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione ed i Rappresentanti per la Sicurezza con l’obiettivo di individuare le aree di intervento specifiche anche relativamente alle imprese esterne;

·        predisposizione di statistiche e consuntivi sull’andamento degli infortuni che verranno analizzati in apposito incontro da effettuarsi annualmente su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;

·          messa a disposizione, previa valutazione delle parti, di tecnici  esterni al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi;

·        congiuntamente  con RSU e RLS  continua ricerca, valutazione ed eventuale adozione di più idonei dispositivi di protezione individuale al fine di ridurre ulteriormente le occasioni di infortunio;

·        indagini ambientali ed eventuale utilizzo di combustibili alternativi;

 

Tutto ciò in base alle disposizioni del D.Lgs. 626/94 e 242/96 così come recepite dall’Accordo Interconfederale del 22.6.1995, ed al  costruttivo rapporto di collaborazione tra l’Azienda  e i lavoratori, in considerazione anche alle dimensioni dell’Azienda stessa.

 

PREMIO DI RISULTATO

In applicazione dell’art.48 del vigente CCNL le parti concordano di confermare l’istituto del Premio di Risultato, collegati alle performance aziendali in relazione  ai risultati ottenuti di Redditività e Produttività, avente le caratteristiche di variabilità ai fini della decontribuzione come prevista dalla vigente normativa.

 

La presente negoziazione ha vigenza per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2003. Per l’anno 2000, le parti confermano che l’accordo di cui al verbale di riunione 15 novembre 2000 si intende  integralmente confermato come riportato nell’allegato “A” del presente accordo e di cui fa  parte integrante. Per il periodo 1° gennaio 2001- 31 dicembre 2003 vengono individuati i seguenti parametri per la Redditività  e la Produttività.

 

PARAMETRO         RISULTATO OPERATIVO x 100

REDDITIVITA’                     FATTURATO

 

valido per tutte le unità produttive e per gli uffici di direzione.

 

Per risultato operativo si intende la differenza tra il valore ed il costo di produzione come risulta dall’allegato “B”.

 

Il valore verrà desunto dal bilancio. In relazione all’applicazione della legge n. 342 del 21.11.2000  in forza della quale possono essere maggiorati gli ammortamenti annuali si conviene che detti ammortamenti verranno considerati, rendendo  i dati omogenei e confrontabili tra di loro. Nei dati presi a base per gli esercizi 2001-2002-2003 gli ammortamenti maggiorati verranno aggiunti al risultato operativo.

 

Per fatturato si intende il ricavo delle vendite e prestazioni comprensivo del valore dei trasporti. Il valore verrà desunto dal bilancio.

 

Per la determinazione dell’importo relativo al parametro verrà utilizzata la presente griglia e verrà riconosciuto l’importo corrispondente al coefficiente(a 2 decimali, troncati) raggiunto:

Coefficiente                                         Importo

                                               Risultato                                               Premio Lordo       

                                               26,00 e superiori                   1.500.000

                                               25,00                                                     1.450.000

                                               24,00                                                      1.400.000

                                               23,00                                                      1.350.000

                                               22,00                                                      1.300.000

                                               21,00                                                      1.250.000

                                               20,00                                                      1.200.000

                                               19,00                                                  1.150.000

                                               18,00                                                      1.100.000

                                               17,00                                                          950.000

                                               16,00                                                          850.000

                                               15,00                                                          750.000

                                               14,00                                                         650.000             

                                               13,00                                                          550.000

                                               12,00                                                          450.000

                                               11,00 e inferiori                         0

 

 

 PARAMETRO        CLINKER PRODOTTO                         X 10

PRODUTTIVITA’      ORE LAVORATE TOTALI

 

valido per tutte le unità produttive e per gli uffici di direzione.

 

Per clinker prodotto si intende quello prodotto dai forni degli stabilimenti della Società.

Il valore verrà desunto dalle denunce periodiche al Ministero Industria e Commercio.

 

Per ore lavorate totali  si intendono quelle per cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa da parte del personale dipendente. Il dato verrà desunto dal bilancio e verrà depurato delle prestazioni lavorative teoriche dei dirigenti e dei dipendenti addetti a Budoia.(Valore standard 1760 ore annue)

 

Per la determinazione dell’importo relativo al parametro verrà utilizzata la presente griglia  e verrà riconosciuto l’importo corrispondente al coefficiente(a 2 decimali troncati) raggiunto:

 

Coefficiente                                         Importo

                                               Risultato                                               Premio Lordo       

                                               22,00       e superiori                            1.300.000

                                               21,00                                                      1.200.000

                                               20,00                                                      1.150.000

                                               19,00                                                  1.100.000

                                               18,00                                                          950.000

                                               17,00                                                          850.000

                                               16,00                                                          750.000

                                               15,00                                                          650.000

                                               14,00                                          600.000             

                                               13,00                                                          500.000

                                               12,00       e inferiori                                                  0

                                              

 

I risultati conseguiti da cui verranno determinati gli indicatori per la definizione del premio saranno desunti dal bilancio societario o dalla documentazione  indicata nel presente accordo. I valori indicati nelle griglie per ogni parametro rimarranno fermi per tutta la durata dell’accordo. Il premio di risultato erogabile annualmente risulterà dalla sommatoria degli importi derivanti dalla applicazione dei sopradetti parametri.

 

In apposito incontro da tenersi nel mese di giugno di ciascun anno le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello nazionale per definire, sulla base dei parametri che concorrono a determinare il Premio, l’ammontare del premio stesso.

 

Le parti si danno  atto reciprocamente che i parametri di cui al presente accordo costituiscono la migliore scelta possibile relativamente all’attuale assetto organizzativo, produttivo e di mercato.

 

Le parti pertanto non escludono che, in futuro, il sistema premiante possa utilizzare altri parametri.

 

 

Il premio verrà erogato con la retribuzione del mese di  settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. La prima erogazione avrà luogo nel mese di settembre                        2002 e verrà conteggiato sulla base dei risultati conseguiti nell’anno 2001.

 

L’ammontare del premio di risultato verrà erogato nella misura determinata nell’incontro annuale del mese di giugno, con una maggiorazione del 5% per i lavoratori interessati con qualifica di quadri ed appartenenti ai gruppi  “AS” e “A” e con una riduzione del 5% per i lavoratori appartenenti ai gruppi “E” e “F”.

Il premio di risultato non sarà computato ai fini del TFR e di tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti e/o indiretti (ferie, festività soppresse, permessi riduzioni orario, 13° mensilità, ecc.).

 

Il premio, è di competenza dell’anno precedente a quello di erogazione e sarà riconosciuto in misura intera ai lavoratori in forza alla data di erogazione e che abbiano prestato servizio per l’intero anno precedente.

 

In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la maturazione del premio saranno liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio o frazione di essi pari o superiori a 15 giorni.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ed in tale scadenza, sarà riconosciuto pro-quota, sempre rapportato ai mesi di servizio o frazioni pari o superiori a 15 giorni, il premio ultimo determinato.

 

La presente regolamentazione si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per i lavoratori con contratto di lavoro part time l’importo riconosciuto sarà in proporzione alle ore prestate.

 

 

 

REPERIBILITA’ DI STABILIMENTO

 

Al fine di assicurare il pieno funzionamento degli impianti garantendo la  disponibilità del personale per far fronte alle necessità di intervento al di fuori dell’orario di lavoro a giornata in caso di improvvise rotture, guasti degli impianti stessi, ecc., le parti concordano che ai lavoratori che verranno occasionalmente ed improvvisamente richiesti di una prestazione straordinaria dopo che essi abbiano abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il loro orario normale, oltre ai compensi previsti dagli artt. 67,74 e 83 del vigente CCNL, l’Azienda riconoscerà  una integrazione dei suddetti compensi  contrattuali pari a due ore in caso di chiamata diurna ed  a  quattro ore in caso di chiamata notturna da calcolarsi secondo le norme previste dal  vigente contratto   agli articoli succitati, per ogni intervento sugli impianti.

 

Al fine di consentire un riposo fisico di almeno otto ore del personale  chiamato si concorda che:

 

·        se l’intervento si concluderà entro le ore 24,00, il dipendente si presenterà regolarmente alle ore 8,00 del giorno successivo;

·        se l’intervento dovesse iniziare e/o superare le ore 24,00 il dipendente dovrà ripresentarsi non prima di otto ore dal termine dell’intervento stesso, salvo accordi diversi tra lavoratore e direzione.

 

Eventuali altre modalità operative relative alla “chiamata” verranno gestite a livello di Stabilimento.

 

Il termine dell’intervento verrà rilevato dalla timbratura di uscita dallo stabilimento.

 

PREMIO FEDELTA’

 

Premesso che, a norma di CCNL i dipendenti con qualifica di quadro, impiegato ed intermedio usufruiscono di un premio di anzianità aziendale, l’Azienda, quale riconoscimento dell’anzianità lavorativa maturata dai dipendenti con qualifica di operaio e che si è caratterizzata nel tempo con un progressivo contributo professionale, riconoscerà, al compimento del 25° anno di servizio ininterrotto nella qualifica di operaio un importo corrispondente ad una mensilità (minimo tabellare, ex indennità di contingenza, eventuale superminimo ed eventuali aumenti periodici di anzianità).

 

Agli effetti del riconoscimento del premio è da considerare ininterrotto il periodo nel caso di servizio militare di leva ed in caso di aspettativa per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.

 

Il presente istituto annulla e sostituisce ogni altro intervento, con spese a carico  aziendale, connesso alla anzianità di servizio o di risoluzione del rapporto di lavoro(targhe ricordo, ecc.). 

Per il personale in servizio al momento della firma del presente accordo e che ha già maturato i 25 anni di anzianità di servizio, l’erogazione dell’ istituto avverrà entro il mese di luglio 2001. Per i dipendenti che matureranno l’istituto in periodi successivi la liquidazione avverrà nel mese successivo alla maturazione dell’anzianità di 25 anni di servizio previsto.

 

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In previsione dell’introduzione dell’ Euro le parti concordano, sin d’ora, che a far data dall’1.1.2002, i meccanismi di arrotondamento delle somme erogate anche in forza del presente verbale di accordo saranno quelli normalmente utilizzati dall’Azienda nel sistema contabile, delle paghe e dei contributi vigenti.

 

L’accordo di cui al presente verbale avrà validità a tutto il dicembre 2003. In assenza di disdetta di una delle parti, comunicata all’altra a mezzo di raccomandata a/r due mesi prima della scadenza prevista, l’accordo si intende prorogato.

 

 

Letto, firmato e sottoscritto

 

 

CEMENTIZILLO S.p.A.                                                                                    FENEAL – UIL

 

                                                                                                                             FILCA – CISL

 

                                                                                                                             FILLEA – CGIL

 

FEDERMACO

 

 

 

                                                                                                                             RSU CEMENTIZILLO S.p.A.