VERBALE DI ACCORDO
Addì 9 maggio 2001, in Roma presso la sede di Federmaco
tra
la Società Cementizillo S.p.A. rappresentata dai sigg. Mario Perotto e Paolo Vasques,
assistita dalla Federmaco nella persona di Raffaella Di Ciccio
e
Feneal – Uil, nella persona di Learco Sacchetti,
Filca – Cisl, nelle persone di Piero Baroni e Paolo Acciai
Fillea – Cgil, nelle persone di Luigi Aprile e Luigi Cavallini
con le rappresentanze sindacali unitarie delle unità produttive del Gruppo ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, a seguito delle richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali in data 27.6.2000 per il rinnovo dell’accordo di Gruppo stipulato il 5.8.1996 dopo approfondite discussioni tenutesi in alcune sessioni di incontro a totale definizione delle richieste avanzate in data 27.6.2000, si conviene quanto segue:
RELAZIONI
INDUSTRIALI
Le parti, avendo riscontrato
il buon esito dell’attuale sistema di relazioni industriali, convengono sulla
opportunità del consolidamento di tale sistema e nella implementazione del
flusso di informazioni attraverso incontri periodici sia a livello aziendale
che di singola unità produttiva come di seguito indicato:
in occasione dell’incontro annuale da svolgersi nel mese di giugno concernente il Premio di Risultato, L’Azienda, oltre alle informazioni di cui al punto 3. del Sistema di Relazioni Industriali, CCNL 28.7.1999, fornirà notizie circa l’utilizzo dei cosidetti combustibili alternativi, su eventuali problematiche connesse al reperimento della materia prima, sul programma di investimenti tecnico produttivi nonchè sulla situazione di mercato.
Tenuto conto delle caratteristiche e dell’articolazione delle unità produttive del Gruppo, un ulteriore incontro, da svolgersi annualmente nel mese di novembre, sarà tenuto dall’Azienda con il coordinamento sindacale del Gruppo stesso, costituito dalle RSU delle due unità produttive, e si svolgerà, alternativamente, una volta presso lo stabilimento di Fanna e la successiva presso lo stabilimento di Este.
In tale incontro l’Azienda informerà sull’andamento
produttivo, sul mercato e sulle vendite nonché sugli andamenti degli indicatori
economici utili ai fini della determinazione del Premio di risultato.
L’Azienda conferma che nel
nuovo assetto degli incontri di cui sopra si svolgerà annualmente su richiesta
di una delle parti un incontro con le singole unità produttive finalizzato
all’approfondimento delle specifiche tematiche ad esse inerenti.
COORDINAMENTO NAZIONALE DI GRUPPO
DELLE R.S.U. DI FENEAL-UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL
Premesso che per lo svolgimento a livello
nazionale dei rapporti sindacali dei Gruppi nonché per il secondo livello di
contrattazione delle stesse Aziende ad iniziativa delle Segreterie nazionali
della Feneal-UIL, Filca-CISL, e Fillea-CGIL sono stati costituiti i
coordinamenti nazionali delle RSU delle succitate Organizzazioni Sindacali,
posto che la stessa procedura è di più difficile realizzazione nelle Aziende
articolate in soli due stabilimenti, le parti si danno atto che il
coordinamento per la Società Cementizillo si intende costituito dall’insieme
delle RSU in carica.
Alle suddette RSU sarà riconosciuto un
permesso retributivo individuale di otto ore per ogni sessione di trattativa
per il rinnovo dell’accordo aziendale di Gruppo e per gli incontri a livello
nazionale di Gruppo previsti dal Sistema di Relazioni Industriali di cui al
C.C.N.L. e/o al presente accordo, nonché nei casi di richiesta di incontro a
livello nazionale da parte della Direzione aziendale. I summenzionati permessi
non sono cumulabili e non sono altrimenti fruibili in caso di mancata
partecipazione degli aventi diritto agli incontri di cui in parola.
A n° 6
RSU, semprechè il numero delle RSU presenti agli incontri o alle
sessioni di negoziato di cui sopra sia pari o superiore al predetto numero,
sarà riconosciuto un rimborso, dietro presentazione dei documenti giustificativi,
dell’importo corrispondente al biglietto ferroviario di seconda classe a/r,
oltre ad un’indennità di trasferta di lire 40.000 lorde, fermo restando che non
verranno riconosciuti compensi per le ore impiegate nel viaggio di
raggiungimento della sede di incontro né altre indennità contrattuali per
trasferta.
AMBIENTE E
SICUREZZA
L’Azienda conferma la volontà di proseguire nella politica diretta alla gestione della sicurezza ed al miglioramento ambientale dichiarando la propria disponibilità alla implementazione del sistema gestione sicurezza.
Le parti dandosi reciprocamente atto del comune intento di ridurre l’incidenza degli infortuni individuano, quali aree oggetto di maggiore attenzione i seguenti obiettivi:
·
realizzazione
di ulteriori momenti formativi per tutto il personale su questioni specifiche
inerenti la prevenzione e la sicurezza aziendale;
·
incremento del numero degli incontri periodici con
RSU/RLS al fine di analizzare particolari posizioni che possono presentare
occasione di rischi, ivi comprese le manutenzioni;
·
comunicazione
dei provvedimenti aziendali resi opportuni dall’evolversi della situazione e
conseguenti disposizioni organizzative(redazione ordini di servizio,
compilazione schede individuali di
formazione, aggiornamento delle procedure di
sicurezza, norme lavoro sicuro);
·
maggiore
collaborazione tra i Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione ed i
Rappresentanti per la Sicurezza con l’obiettivo di individuare le aree di
intervento specifiche anche relativamente alle imprese esterne;
·
predisposizione
di statistiche e consuntivi sull’andamento degli infortuni che verranno
analizzati in apposito incontro da effettuarsi annualmente su richiesta delle
Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
·
messa a disposizione, previa valutazione
delle parti, di tecnici esterni al fine
di perseguire il raggiungimento degli obiettivi;
·
congiuntamente con RSU e RLS continua ricerca, valutazione ed eventuale adozione di più idonei
dispositivi di protezione individuale al fine di ridurre ulteriormente le
occasioni di infortunio;
·
indagini
ambientali ed eventuale utilizzo di combustibili alternativi;
Tutto ciò in base alle disposizioni del D.Lgs. 626/94 e 242/96 così come recepite dall’Accordo Interconfederale del 22.6.1995, ed al costruttivo rapporto di collaborazione tra l’Azienda e i lavoratori, in considerazione anche alle dimensioni dell’Azienda stessa.
PREMIO DI RISULTATO
In applicazione dell’art.48 del vigente CCNL le
parti concordano di confermare l’istituto del Premio di Risultato, collegati
alle performance aziendali in relazione
ai risultati ottenuti di Redditività e Produttività, avente le
caratteristiche di variabilità ai fini della decontribuzione come prevista
dalla vigente normativa.
La presente negoziazione ha vigenza per il periodo
1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2003. Per l’anno 2000, le parti confermano che
l’accordo di cui al verbale di riunione 15 novembre 2000 si intende integralmente confermato come riportato
nell’allegato “A” del presente accordo e di cui fa parte integrante. Per il periodo 1° gennaio 2001- 31 dicembre
2003 vengono individuati i seguenti parametri per la Redditività e la Produttività.
valido per tutte le unità produttive e per gli
uffici di direzione.
Per risultato
operativo si intende la differenza tra il valore ed il costo di
produzione come risulta dall’allegato “B”.
Il valore verrà desunto dal bilancio. In relazione all’applicazione della legge n. 342 del 21.11.2000 in forza della quale possono essere maggiorati gli ammortamenti annuali si conviene che detti ammortamenti verranno considerati, rendendo i dati omogenei e confrontabili tra di loro. Nei dati presi a base per gli esercizi 2001-2002-2003 gli ammortamenti maggiorati verranno aggiunti al risultato operativo.
Per fatturato
si intende il ricavo delle vendite e prestazioni comprensivo del valore
dei trasporti. Il valore verrà desunto dal bilancio.
Per la determinazione dell’importo relativo al
parametro verrà utilizzata la presente griglia e verrà riconosciuto l’importo
corrispondente al coefficiente(a 2 decimali, troncati) raggiunto:
Coefficiente Importo
Risultato Premio Lordo
26,00 e superiori 1.500.000
25,00 1.450.000
24,00 1.400.000
23,00 1.350.000
22,00 1.300.000
21,00 1.250.000
20,00 1.200.000
19,00 1.150.000
18,00 1.100.000
17,00 950.000
16,00 850.000
15,00 750.000
14,00 650.000
13,00 550.000
12,00 450.000
11,00 e inferiori 0
valido per tutte le unità produttive e per gli
uffici di direzione.
Per clinker
prodotto si intende quello prodotto dai forni degli stabilimenti della
Società.
Il valore verrà desunto dalle denunce periodiche al
Ministero Industria e Commercio.
Per ore
lavorate totali si intendono
quelle per cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa da parte del
personale dipendente. Il dato verrà desunto dal bilancio e verrà depurato delle
prestazioni lavorative teoriche dei dirigenti e dei dipendenti addetti a
Budoia.(Valore standard 1760 ore annue)
Per la determinazione dell’importo relativo al
parametro verrà utilizzata la presente griglia
e verrà riconosciuto l’importo corrispondente al coefficiente(a 2
decimali troncati) raggiunto:
Coefficiente Importo
Risultato Premio Lordo
22,00 e superiori 1.300.000
21,00 1.200.000
20,00 1.150.000
19,00 1.100.000
18,00 950.000
17,00 850.000
16,00 750.000
15,00 650.000
14,00 600.000
13,00 500.000
12,00 e inferiori 0
I risultati conseguiti da cui verranno determinati
gli indicatori per la definizione del premio saranno desunti dal bilancio
societario o dalla documentazione
indicata nel presente accordo. I valori indicati nelle griglie per ogni
parametro rimarranno fermi per tutta la durata dell’accordo. Il premio di
risultato erogabile annualmente risulterà dalla sommatoria degli importi
derivanti dalla applicazione dei sopradetti parametri.
In apposito incontro da tenersi nel mese di giugno
di ciascun anno le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a
livello nazionale per definire, sulla base dei parametri che concorrono a
determinare il Premio, l’ammontare del premio stesso.
Le parti si danno
atto reciprocamente che i parametri di cui al presente accordo
costituiscono la migliore scelta possibile relativamente all’attuale assetto
organizzativo, produttivo e di mercato.
Le parti pertanto non escludono che, in futuro, il
sistema premiante possa utilizzare altri parametri.
Il premio verrà erogato con la retribuzione del mese
di settembre dell’anno successivo a
quello di riferimento. La prima erogazione avrà luogo nel mese di
settembre 2002 e
verrà conteggiato sulla base dei risultati conseguiti nell’anno 2001.
L’ammontare del premio di risultato verrà erogato nella misura determinata nell’incontro annuale del mese di giugno, con una maggiorazione del 5% per i lavoratori interessati con qualifica di quadri ed appartenenti ai gruppi “AS” e “A” e con una riduzione del 5% per i lavoratori appartenenti ai gruppi “E” e “F”.
Il premio di risultato non sarà computato ai fini del TFR e di tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti e/o indiretti (ferie, festività soppresse, permessi riduzioni orario, 13° mensilità, ecc.).
Il premio, è di competenza dell’anno precedente a quello di erogazione e sarà riconosciuto in misura intera ai lavoratori in forza alla data di erogazione e che abbiano prestato servizio per l’intero anno precedente.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la maturazione del premio saranno liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio o frazione di essi pari o superiori a 15 giorni.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ed in tale scadenza, sarà riconosciuto pro-quota, sempre rapportato ai mesi di servizio o frazioni pari o superiori a 15 giorni, il premio ultimo determinato.
La presente regolamentazione si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per i lavoratori con contratto di lavoro part time l’importo riconosciuto sarà in proporzione alle ore prestate.
Al fine di assicurare il pieno funzionamento degli impianti garantendo la disponibilità del personale per far fronte alle necessità di intervento al di fuori dell’orario di lavoro a giornata in caso di improvvise rotture, guasti degli impianti stessi, ecc., le parti concordano che ai lavoratori che verranno occasionalmente ed improvvisamente richiesti di una prestazione straordinaria dopo che essi abbiano abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il loro orario normale, oltre ai compensi previsti dagli artt. 67,74 e 83 del vigente CCNL, l’Azienda riconoscerà una integrazione dei suddetti compensi contrattuali pari a due ore in caso di chiamata diurna ed a quattro ore in caso di chiamata notturna da calcolarsi secondo le norme previste dal vigente contratto agli articoli succitati, per ogni intervento sugli impianti.
Al fine di consentire un riposo fisico di almeno otto ore del personale chiamato si concorda che:
· se l’intervento si concluderà entro le ore 24,00, il dipendente si presenterà regolarmente alle ore 8,00 del giorno successivo;
· se l’intervento dovesse iniziare e/o superare le ore 24,00 il dipendente dovrà ripresentarsi non prima di otto ore dal termine dell’intervento stesso, salvo accordi diversi tra lavoratore e direzione.
Eventuali altre modalità operative relative alla “chiamata” verranno gestite a livello di Stabilimento.
Il termine dell’intervento verrà rilevato dalla timbratura di uscita dallo stabilimento.
Premesso che, a norma di CCNL i dipendenti con
qualifica di quadro, impiegato ed intermedio usufruiscono di un premio di
anzianità aziendale, l’Azienda, quale riconoscimento dell’anzianità lavorativa
maturata dai dipendenti con qualifica di operaio e che si è caratterizzata nel
tempo con un progressivo contributo professionale, riconoscerà, al compimento
del 25° anno di servizio ininterrotto nella qualifica di operaio un importo
corrispondente ad una mensilità (minimo tabellare, ex indennità di contingenza,
eventuale superminimo ed eventuali aumenti periodici di anzianità).
Agli effetti del riconoscimento del premio è da
considerare ininterrotto il periodo nel caso di servizio militare di leva ed in
caso di aspettativa per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando in ogni
caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Il presente istituto annulla e sostituisce ogni
altro intervento, con spese a carico
aziendale, connesso alla anzianità di servizio o di risoluzione del
rapporto di lavoro(targhe ricordo, ecc.).
Per il personale in servizio al momento della firma
del presente accordo e che ha già maturato i 25 anni di anzianità di servizio,
l’erogazione dell’ istituto avverrà entro il mese di luglio 2001. Per i
dipendenti che matureranno l’istituto in periodi successivi la liquidazione
avverrà nel mese successivo alla maturazione dell’anzianità di 25 anni di
servizio previsto.
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L’accordo di cui al presente verbale avrà validità a tutto il dicembre 2003. In assenza di disdetta di una delle parti, comunicata all’altra a mezzo di raccomandata a/r due mesi prima della scadenza prevista, l’accordo si intende prorogato.
Letto,
firmato e sottoscritto
CEMENTIZILLO S.p.A. FENEAL – UIL
FILCA – CISL
FILLEA – CGIL
FEDERMACO
RSU CEMENTIZILLO S.p.A.