EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Costituzione delle parti



L'ANIEM - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese Edili;

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (FeNEAL) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro UIL;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA - Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Premessa



1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.

Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.

2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto.

Viene stipulato

il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

Costruzioni edili

- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).

E cioè, costruzione e manutenzione di:

- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);

- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;

- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;

- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:

- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;

- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;

- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;

- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;

- verniciatura di impianti industriali;

- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti.

- Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.

- Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.

- Demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;

- Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

- Progettazione lavori di opere edili;

- Manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:

. Fabbricati ad uso abitazione;

. Fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

. Opere monumentali;

- Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

Costruzioni idrauliche

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allegabili;

- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;

- acquedotti;

- gasdotti, metanodotti;

- oleodotti;

- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;

- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

- canali navigabili, industriali, di irrigazione;

- opere per impianti idroelettrici;

- porti (anche fluviali e lacuali);

- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti

- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.

- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);

- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);

- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);

- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).

- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.

Costruzioni sotterranee

- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.

Costruzioni di linee e condotti

- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.

- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.

- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato

Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.

Opere marittime fluviali e lagunari

Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le capitanerie di porto.

Dichiarazione a verbale

a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.

b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sistema di concertazione e di informazione



Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.

Il sistema di concentrazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente C.C.N.L.

Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

1.1 Il sistema di concentrazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;

- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.

1.2 Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.

1.3 La concentrazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente C.C.N.L.

A Livello Nazionale:

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;

- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;

- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;

- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di professionale, evasione contributiva e prevenzione.

A Livello Territoriale:

Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla

definizione di comuni obiettivi su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;

- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;

- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.

1.4 Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dall'ANIEM Territoriale su richiesta delle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU) assistiti dalla propria Associazione territoriale, forniranno, al fine di una valutazione congiunta, alle R.S.U., unitamente alle OO.SS., informazioni su:

- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;

- struttura ed andamento dell'occupazione;

- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;

- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazioni delle risorse umane:

- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

1.5 Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 40 aderenti all'ANIEM su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno alla RSU unitamente alle OO.SS. territoriali, al fine di una valutazione congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.

Le informazioni sono relative a:

- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali;

- struttura dell'occupazione;

- fabbisogni formativi;

- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15;

- attuazioni in materia di sicurezza.

L'Organizzazione territoriale aderente all'ANIEM fornirà anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.

1.6 Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sistema di relazioni sindacali e contrattuali



Premessa

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e il "patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.

2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, a ché il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.

3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative di settore. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.

5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal C.C.N.L. e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, con accordi territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.

Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.

6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva.

La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza dl contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenze del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.

La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 Dicembre 1998.

Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello

Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo Livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.

Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998 hanno una durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso di impedimento per l'esercizio della contrattazione di secondo livello.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni



ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del c.c.ni. 21 luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e selettoriale.

Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la - trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:

1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell'edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.

2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane.

3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall'art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.

4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.

5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.

6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.

7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.

Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.

ANIEM e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.

Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull'opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge n. 1369/60.

Convengono sulla necessità di individuare e proporre soluzioni normative che favoriscano l'applicabilità della Legge n. 68/1999 sulla tutela dei disabili anche in presenza delle particolari condizioni che caratterizzano l'attività produttiva di cantiere.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Dichiarazione comune



Le parti si impegnano ad attuare azioni comuni nei confronti delle Istituzioni competenti al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle costruzioni.

A tal fine saranno promosse iniziative, a livello nazionale e territoriale, per mobilitare le risorse finanziarie ancora inutilizzate per l'edilizia ed attivare modalità di finanziamento privato al settore delle opere pubbliche.

In relazione all'esigenza di conferire efficienza e razionalizzazione al comparto, le parti convengono altresì che la disciplina dell'istituto del subappalto, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, costituisca uno degli strumenti per l'organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della specializzazione del ciclo produttivo.

Al fine di garantire un riequilibrio del costo del lavoro in edilizia, le parti avvieranno azioni comuni per una equiparazione del settore all'industria manifatturiera ed, in particolare, per il completamento in tempi congrui della manovra di fiscalizzazione degli oneri sociali impropri anche per quanto concerne i premi INAIL.

In caso di modifica del quadro di riferimento determinato dai recenti provvedimenti sugli oneri sociali in edilizia, le parti interverranno congiuntamente per il miglioramento della struttura ed il contenimento del livello dei costi derivanti dai predetti provvedimenti.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Osservatorio



Osservatorio

1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, costituito a norma della prima parte del C.C.N.L., ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal C.C.N.L.

2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;

- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.

3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale.

Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla stipula del C.C.N.L. sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.

In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:

- fabbisogno e livelli occupazionali;

- processi di ingresso e mobilità nel settore;

- orari e livelli retributivi;

- evoluzione della domanda pubblica.

4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna organizzazione e di informazioni derivanti da organismi pubblici e privati.

S. La gestione dell'Osservatorio sarà affidata ad un comitato paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e tre supplenti in rappresentanza dell'ANIEM, 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:

a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'osservatorio. All'interno di tale regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento dell'osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese;

b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:

- definire un programma operativo relativo a:

* le fasi progressive di messa a regime dell'osservatorio;

* le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;

* la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici e privati;

* la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.

Nota a verbale

Le parti firmatarie il presente C.C.N.L., al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione ed una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei C.C.N.L. edili.


Regolamentazione per gli operai

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 1


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assunzione e documenti



Assunzione e documenti

Gli operai devono essere assunti secondo le norme di legge.

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente;

2) il libretto di lavoro;

3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;

4) i documenti eventuali relativi agli accantonamenti effettuati a favore dell'operaio.

Nel caso in cui l'operaio ne sia sprovvisto, l'impresa provvederà a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore ai tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 2


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Periodo di prova



L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.

Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetopompe ed i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione si intende effettuata con un periodo di prova pari a venti giorni di lavoro.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva. Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro sempre ché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni. Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova medesimo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 3


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mutamento di mansioni



All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto al livello relativo alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente il livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 4


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mansioni promiscue



L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 5


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Orario di lavoro



Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente C.C.N.L., salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 40 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del C.C.N.L.

L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 622, vanno corrisposte maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente contratto.

Riposi annui

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell'allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 26 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell'allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un'ora ogni 31 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normalmente contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell'art. 18.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all'articolo 22;

- premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiai, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 18.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. 1 permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Norma transitoria

Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 6


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia



Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.

L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto ad eccezione di:

- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;

- custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma secondo sono compensate con la maggiorazione di straordinario.

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di servizio prestato tra le 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista, dall'art. 20.

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario la cui misura è di L. 1.000 giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio che sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 7


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Riposo settimanale



Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'articolo 20 punto 12).

L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a quattordici giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 8


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Soste di lavoro



In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione, che avrebbe percepito se avesse lavorato.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 9


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sospensioni e riduzioni di lavoro



Nei casi di sospensioni dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio, sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni, l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formulazione di turni, prima di ridurre il personale.

Dichiarazione comune

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 10


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Recuperi



È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 11


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza



Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto, sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria, (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, allegato A) che forma parte integrante del presente articolo.

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell'indennità di contingenza, di cui ai relativi accordi interconfederali è ragguagliato:

A) per gli operai di produzione:

- a 1/173 della contingenza mensile;

B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia:

- a 1/216.66 della contingenza mensile;

per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di base oraria di cui alla lettera a) della Tabella allegato A) del presente contratto, il valore orario dell'indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile;

C) per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi approntato anche in carovane, baracche o simili:

- a 1/260 della contingenza mensile.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 12


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elemento economico territoriale



Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1-1-2002 e per la circoscrizione di propria competenza, un incremento complessivo dell'elemento economico territoriale fino alla misura massima percentuale sui minimi nazionali di paga base che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30-6-2001, secondo criteri e modalità di cui in premessa "Procedure di rinnovo degli accordi di II livello".

Nota a verbale

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 13


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro a cottimo



Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.

Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla RSU e riguarderanno i seguenti aspetti:

a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;

b) descrizione della lavorazione da eseguire;

c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;

e) tariffa di cottimo per unità di misura;

f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;

g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).

Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lettera b).

La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.

Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal terzo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 34 e 35 del presente contratto di lavoro.

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 14


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro



È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 15


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti



Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.

Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.

Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L., non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.

In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.

A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.

a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'ut. 40 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla RSU ed al sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data alla EDILCASSA ed agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all'ANIEM-Confapi.

Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.

La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della RSU deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.

c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L., ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse; il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 36 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

f) È compito della RSU di cui all'art. 103 intervenire nei confronti della direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.

Chiarimento a verbale

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 16


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Ferie



La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 18.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal 2° comma del presente articolo, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 40 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 19.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 17


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Gratifica natalizia



Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 19.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 18


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Festività



Sono considerati giorni festivi:

1) tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) le seguenti festività:

1° gennaio - Capodanno;

6 gennaio - Epifania;

lunedì successivo alla Pasqua;

25 aprile - Anniversario della liberazione;

1° maggio - Festa del Lavoro;

2 giugno - Festa della Repubblica

15 agosto - Assunzione;

1° novembre - Ognissanti;

8 dicembre - Immacolata Concezione;

25 dicembre - Santo Natale;

26 dicembre - Santo Stefano;

Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Per le festività di cui al punto 3) il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio, a norma di legge nella misura di 8 ore dagli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25.

Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla EDILCASSA.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore in attuazione dell'art. 6, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci e dodici ore.

A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre, agli operai è corrisposto da parte dell'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 25.

Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 10 o 12 ore di retribuzione, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per gli operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A) del presente contratto.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 19


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accantonamenti presso l'Edilcassa



Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Edilcassa secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato E) al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi improprio.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno;

- la diaria e le indennità di cui all'articolo 22;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 18.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie, per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 27, terzultimo comma, ad accantonare presso la Edilcassa la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Edilcassa la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato E).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Edilcassa di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Edilcassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Edilcassa in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli articoli 16, e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause metereologiche e di sospensione di lavoro in genere.

Norma transitoria

Sino al 30-9-2000 restano ferme le disposizioni del C.C.N.L. 21-7-1995.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 20


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro straordinario, notturno e festivo



Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello seguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal RD. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 18 escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1) Lavoro straordinario diurno

35%

2) Lavoro festivo

45%

3) Lavoro festivo straordinario

55%

4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati

25%

5) Lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari avvicendati

8%

6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati

10%

7) Lavoro notturno del guardiano

8%

8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte

15%

9) Lavoro notturno straordinario

40%

10) Lavoro festivo notturno

50%

11) Lavoro festivo notturno straordinario

70%

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti

8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1), 2), 3), 9) e 11) devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6).

A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 è pari all'11%.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 21


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per lavori speciali disagiati



Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) Lavori vari

 

Tab. unica nazionale

Situazione extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4

5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli).

5

5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5

12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o

fiume

8

15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe.

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio.

10

10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11

17

10) I lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino, condizioni di effettivo disagio

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13

23

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

22

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)

16

28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17

35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m

19

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesitenti con profondità superiore a m. 3

20

35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazioni extra si trovano le seguenti province:

Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in Galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi sotto indicati:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

46

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione

26

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 3 dicembre 1969.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri

54

b) da oltre 10 a 16 metri

72

c) da oltre 16 a 22 metri

120

d) oltre 22 metri

180

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi

- Personale imbarcato su natanti con o senza motore. - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Dichiarazione a verbale

Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'articolo 21 gruppo E) del C.C.N.L. 17-4-1991 restano confermati ad personam per i lavoratori in forza all'azienda al maggio 1995, adibiti a tali lavorazioni per gli importi orari in atto alla stessa data.

L'erogazione degli importi così determinati resta comunque commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa nell'ambito delle lavorazioni di cui al citato art. 21.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.

Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 22


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferta



A) Norme generali

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 40, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti delle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le casse edili, possono integrare la suddetta elencazione.

L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla cassa edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denuncie delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

Le Parti si impegnano, in riferimento al Protocollo sul sistema delle casse edili, ad individuare soluzioni entro il 30 novembre 1995, affinché:

- le casse edili, ancorché promananti da diversa contrattazione collettiva, attestino i versamenti contributivi effettuati dalle imprese su richiesta degli enti appaltanti, di altre casse edili (anche se promananti da diversa contrattazione collettiva) o dell'impresa interessata;

- la cassa edile tenuta al rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva prenda in considerazione a tal fine le attestazioni richieste e rilasciate da altre casse edili anche se promananti da diverse contrattazioni collettive;

- le situazioni di eventuali inadempienze a tali obblighi da parte delle casse edili non rechino danno o pregiudichino i diritti delle imprese e dei lavoratori.

Dichiarazione a verbale

La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entrerà in vigore dal 1° settembre 1995 a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del Lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e della applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche.

B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviari, per "cantiere" si intende il tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto del singolo contratto d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito di attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all'operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, per ogni ora effettiva di lavoro.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 23


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferimento



All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da portare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.

Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta "una tantum" una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località.

L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo preavviso.

Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.

L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 24


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per lavori in alta montagna



Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.

Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le componenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 25


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elementi della retribuzione



Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria:

Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto:

Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 20, 21, 22, 29, 30, 37 debbono essere assunti a base del calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto;

- indennità di contingenza;

- ex indennità territoriale di settore;

- elemento economico territoriale;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;

- indennità di contingenza;

- ex indennità territoriale di settore;

- elemento economico territoriale;

- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13), utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 19, 20, 33 e 34 del presente contratto.

4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 18, 19, 33 e 34 oltre agli elementi, retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo per i capisquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 18, 26, 33, 34, 91 e 106 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 26


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Modalità di pagamento



La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Il periodo di paga è di norma mensile, anche se può essere: settimanale, quindicinale o quattordicinale.

Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione netta e degli assegni per il nucleo familiare maturati.

Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 27


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di malattia



In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 34. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 34.

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 34, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni: 0,5495;

b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni: 1,0495;

c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;

d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;

e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.

Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS è pari a: 0,5495.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma.

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art. 19 nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'undicesimo comma dello stesso articolo.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'articolo 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Norma transitoria

Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 27 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell'impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

Le parti si danno altresì atto che il periodo di conservazione del posto di nove mesi consecutivi di cui al primo comma del presente articolo si intende definito in 270 giorni di calendario.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 28


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale



In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta della stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità, conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 34.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico di cui all'art. 34.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in corso, a erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero delle ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538;

b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all'ottavo comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 19 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui all'undicesimo comma dello stesso articolo.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o malattia professionale, compreso il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

Norma transitoria

Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 28 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 29


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Congedo matrimoniale



Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.

Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 72 ore.

All'operaio che abbia maturato presso la stessa impresa un'anzianità ininterrotta di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 88 ore.

L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 30


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Anzianità professione edile



Sono istituti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18.

Dichiarazione a verbale

Le parti auspicano la realizzazione, a livello nazionale e territoriale, di strutture uniche per l'intero settore.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 31


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli



L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.

In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione dei cicli e motocicli.

L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.

Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione dei mezzi suddetti.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 32


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Obblighi e responsabilità degli autisti



L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.

Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.

Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.

Il conducente di autobetoniere è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 33


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Preavviso



Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in una settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino ai tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di preavviso, il recente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell'art. 25) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 34


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento di fine rapporto



Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai comuni 4 e 5 dell'art. 2120 c. c. - sub art. 1 della legge n. 297.

A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 c. c.

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;

- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982;

- ex indennità territoriale di settore;

- elemento economico territoriale;

- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5 "Riposi annui";

- superminimi ad personam di merito o collettivi;

- trattamento economico di cui all'art. 19;

- utile di cottimo e concottimo;

- indennità sostitutiva di mensa;

- indennità di trasporto;

- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 21, lettere B), C), D);

- indennità per lavori in alta montagna;

- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 22, lettera B).

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del civile, trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

Fino al 31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto, in base all'art. 5, 4° comma, della citata legge n. 297, è commisurato per gli operai di produzione, al 76,3 per cento e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92 per cento e al 50,77 per cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per gli operai di cui alla lettera c) dell'allegato A, della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lett. a), divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2° comma della presente lett. a), divisa per 13,5.

B) Dell'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977.

L'indennità nella misura stabilita al primo comma della presente lett. B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° gennaio 1981.

L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato primo comma decorre dal 1° luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa alla data del 22 luglio 1979.

Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è aumentata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e il 31 ottobre 1979.

Per l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l'indennità compete in misura pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.

Per l'anzianità precedente al 1° gennaio 1964, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968, deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 35


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità in caso di morte



In caso di morte dell'operaio, l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 36


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Reclami



In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edile e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 37


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Edilcasse



a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la EDILCASSA. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'ANIEM e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

I riferimenti alle EDILCASSE contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le EDILCASSE costituite a norma del comma precedente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle EDILCASSE previste dalla presente disciplina.

L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle EDILCASSE sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento della EDILCASSA.

La EDILCASSA è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Associazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.

Le nomine di competenza delle Organizzazioni territoriali riconosciute dall'ANIEM Nazionale sono sottoposte ad autorizzazione dell'ANIEM Nazionale la quale potrà anche procedere direttamente ad eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio nominati dalle Organizzazioni territoriali da essa riconosciute.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della EDILCASSA deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

Il presidente del collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed assistenza delle EDILCASSA dettando per alcune di esse una disciplina unitaria per tutte le EDILCASSE e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi territoriali.

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle EDILCASSE per l'automatica ed integrale applicazione.

Gli organi della EDILCASSA sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ed eventuali pattuizioni derogatorie, degli accordi nazionali medesimi.

Le prestazioni di ciascuna EDILCASSA sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA medesima, nei limiti delle disponibilità dell'esecuzione e dovranno essere approvate dalle Associazioni territoriali.

In sede di approvazione, le Associazioni territoriali, con protocollo aggiuntivo che formerà parte integrante degli accordi di cui all'articolo 40 determineranno, entro i limiti proposti dal Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA, la natura, le misure, nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni demandando al Consiglio medesimo di stabilire le modalità applicative.

Con lo stesso protocollo di cui al comma precedente del presente articolo le Associazioni territoriali stabiliranno altresì quale tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della EDILCASSA senza tener conto dell'importo del contributo a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definitivo del presente contratto.

Le prestazioni della EDILCASSA per i casi di malattia anche professionali e di infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato C, che forma parte integrante del presente articolo.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai commi dodicesimo e tredicesimo al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall'obbligo di corrispondere con l'integrale adempimento degli obblighi verso la EDILCASSA stabiliti dal presente contratto dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dallo Statuto e dal Regolamento della EDILCASSA stessa.

I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della EDILCASSA e dalla relazione del collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Amministrazione della EDILCASSA.

Entro i successivi trenta giorni, le Associazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro i dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della EDILCASSA, il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

L'esercizio finanziario della EDILCASSA decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

b) La EDILCASSA nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di cui al secondo comma, raccoglierà dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima una dichiarazione scritta di adesione al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché allo Statuto ed al Regolamento della EDILCASSA stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 105, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

c) Con l'iscrizione alla EDILCASSA i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla EDILCASSA con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al quinto comma della lettera a) del presente articolo.

Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANIEM e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali stipulanti di parte operaia.

La EDILCASSA provvederà a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

La maggiorazione del 18,5% e del 4,95% della base di calcolo sarà attuata anche le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla EDILCASSA secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Associazioni predette.

Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali di cui una a favore delle Organizzazioni Territoriali riconosciute dall'ANIEM Nazionale che autorizzerà e darà disposizioni vincolanti alle Edilcasse circa le modalità e gli estremi del relativo versamento e l'altra da attribuire cumulativamente alle Associazioni territoriali di parte operaia aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.

d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle EDILCASSE sono assicurate dall'Edilcassa Nazionale, costituita tra le Organizzazioni nazionali di cui al primo comma.

e) Le Associazioni nazionali di cui al primo comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle EDILCASSE alla disciplina contenuta nel presente contratto.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 38


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Quote sindacali



Le Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità di cui all'Accordo nazionale allegato al presente contratto, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le EDILCASSE.

Le Associazioni territoriali possono adottare il sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello di cui al sesto comma dell'art. 37 lett. c); i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 39


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Commissione Tecnica Nazionale



È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:

a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.

La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;

b) per l'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti, di cui agli artt. 14 e 15 del presente contratto;

c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 21.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 40


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accordi locali



In conformità all'intesa Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002 e con validità quadriennale:

a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, alfine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;

b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 21;

d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002, dell'elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo;

e) alle attuazioni di cui all'art. 19;

f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 22;

g) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

h) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;

L'elemento economico di cui alla lettera d) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori;

- numero imprese e lavoratori iscritti in Edilcassa e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro.

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.

L'elemento economico di cui alla lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto medesimo, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.

Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:

1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 30;

2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle EDILCASSE a norma dell'art. 37 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;

3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni della EDILCASSA per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;

4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;

5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;

6) alle determinazioni di cui all'art. 38 relativo alle quote sindacali.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazione nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Nota a verbale

1. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

2. Le parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui alla lettera d) del presente articolo e dei vantaggi che può produrre in termini di risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le aziende, tali da consentire il particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che sarà emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993.

Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.

Al fine di estendere nell'intero territorio nazionale le relazioni industriali fra l'ANIEM e le Organizzazioni Sindacali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILEA-CGIL, le parti si impegnano a garantire la piena agibilità della contrattazione integrativa in tutte le aree territoriali nelle quali siano operanti le relative Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti.

Dichiarazione a verbale

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro comporteranno il riesame della materia.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 41


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aspettativa operai



All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso - compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Edilcassa il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati. Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 42


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavori usuranti



In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con l'operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte da avanzare agli organismi istituzionali competenti.


Regolamentazione per gli impiegati

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 43


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assunzione



Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

1) la data di assunzione;

2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, un modo sommario, le mansioni cui deve attendere;

3) la durata dell'eventuale periodo di prova;

4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

5) il trattamento economico iniziale.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente;

2) il libretto di lavoro.

3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;

4) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale in data non anteriore a 3 mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 44


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Periodo di prova



L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, a cinque mesi per gli impiegati di prima categoria, a tre mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello ed a due mesi per quelli di terza, quarta e quinta categoria primo impiego.

Tale periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione.

Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia sospende il periodo di prova, purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 45


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Orario di lavoro



A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 55 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 46.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.

B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente prestato.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguati preavvisi, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 44.

La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 salvo quanto previsto dal comma seguente.

In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Norma transitoria

Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 43, lett. B) comma terzo e quarto del C.C.N.L. 21 luglio 1995.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 46


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elementi del trattamento economico globale



Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

1) Stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 47);

2) superminimo collettivo;

3) superminimo "ad personam" di merito;

4) indennità di contingenza;

5) ex premio di produzione territoriale;

6) elemento economico territoriale (v. art. 48);

7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 49);

8) aumenti periodici di anzianità (v. art. 50);

9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;

10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;

11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 86);

12) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 51);

13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 53);

14) indennità di zona malarica;

15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche se in misura forfettaria;

16) rateo della 13ª mensilità (v. art. 64);

17) rateo del premio annuo (v. art. 65);

18) rateo del premio di fedeltà (v. art. 66).

Per determinare l'aliquota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 47


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Stipendio minimo mensile



Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo di cui alla allegata tabella B) che forma parte integrante del presente contratto.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 48


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elemento economico territoriale



Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1-1-2002 e per la circoscrizione di propria competenza, un incremento complessivo dell'elemento economico territoriale fino alla misura massima percentuale sui minimi nazionali di stipendio che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30-6-2001 secondo criteri e modalità di cui in premessa "Procedure di rinnovo degli accordi di II livello".

Nota a verbale

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 49


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario



Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'Art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1932, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).

Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del venticinque per cento dello stipendio minimo mensile dell'indennità di contingenza e dell'elemento economico territoriale.

È in facoltà dell'impresa di dedurre l'imposta dell'indennità suddetta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 50


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aumenti periodici di anzianità



Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

1) la data di assunzione;

2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, un modo sommario, le mansioni cui deve attendere;

3) la durata dell'eventuale periodo di prova;

4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

5) il trattamento economico iniziale.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente;

2) il libretto di lavoro.

3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;

4) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale in data non anteriore a 3 mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 51


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità di cassa e di maneggio di denaro



All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria.

Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 52


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato



All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 53


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria



Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 46.

b) Per lavori in galleria una indennità di L. 50.000 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 54


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità di zona malarica



Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 46.

L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.

L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 55


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati)



Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 43 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

a) lavoro straordinario diurno

35%

b) lavoro festivo

45%

c) lavoro festivo straordinario

55%

d) lavoro notturno non compreso in turni periodici

34%

e) lavoro notturno compreso in turni periodici

10%

f) lavoro straordinario notturno

47%

g) lavoro festivo notturno

(escluso quello compreso in turni periodici)

50%

h) lavoro notturno festivo straordinario

70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 46.

Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 46.

Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 56


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavori fuori zona



Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del Comune per il quale l'impiegato è stato assunto.

All'impiegato in servizio inviato ad espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dal confine territoriale del Comune al posto di lavoro. Sempreché l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 57


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferta



All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto ed alloggio.

Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:

- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);

- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto.

Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.

Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'impresa, in sostituzione delle spese di vitto e alloggio, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 58


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferimento



Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al trattamento economico previsto dall'art. 73 salvo per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporne il trasferimento; in tali casi l'impiegato che non accetta viene considerato dimissionario.

Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 73 e 74.

All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (1ª classe per gli impiegati di prima e di seconda categoria, 2ª classe per gli impiegati di terza e quarta categoria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio.

In aggiunta gli sarà corrisposto:

- se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 46;

- se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 46.

Verrà inoltre corrisposta dall'impresa una indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.

Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.

All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto al trattamento economico come sopra precisato, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.

Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.

Chiarimento a verbale

Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione, dovranno intervenire fra impresa ed. impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.

Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 59


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Alloggio



Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 60


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mutamento di mansioni



All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare e per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.

Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 46.

Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio di categoria superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di la categoria super e 1ª categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 61


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Pagamento della retribuzione



Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del due per cento in più del tasso ufficiale di sconto.

L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento.

In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 62


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Giorni festivi e riposo settimanale



Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;

c) le seguenti festività:

- 1° gennaio - Capodanno;

- 6 gennaio - Epifania;

- Lunedì successivo alla Pasqua;

-15 agosto - Assunzione;

-1° novembre - Ognissanti;

- 8 dicembre - Immacolata Concezione;

- 25 dicembre - Santo Natale;

- 26 dicembre - S. Stefano;

- Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lettere b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto, di cui all'articolo 1 del precedente accordo, sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 63


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Ferie



L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 62.

In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale settimanale è distribuito su cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 14 dell'art. 46.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versagli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 4°). Tale indennità va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 61 con decorrenza del primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.

Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

"La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

Norma transitoria

All'impiegato che alla data del 31 dicembre 1978 abbia maturato 14 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa è riconosciuto ad personam il diritto ad una quinta settimana di ferie.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 64


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Tredicesima mensilità



L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 46.

Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio pretato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 65


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Premio annuo



Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 14 dell'art. 46.

Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso di inizio di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 66


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Premio di fedeltà



All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di vent'anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 46.

Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.

L'impiegato che, avendo già maturato al diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 67


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di malattia



L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge.

Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1) al 9) dell'articolo 46:

1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti, conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per mesi sei;

2) per anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti; conservazione del posto per mesi nove e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;

3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

a) mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);

b) mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);

c) mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b), c), del comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.

Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'impresa se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento economico previsto dall'art. 73 e 74.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'art. 73 e 74 del presente contratto.

Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.

L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso, oltre all'indennità di anzianità.

All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo, La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 68


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale



In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 67 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 67 l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro Istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.

Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 69


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Congedo matrimoniale



Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 al 9 dell'art. 46 percepiti nel normale periodo di lavoro.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 70


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aspettativa



All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.

In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati. Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 71


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale



Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.

L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.

Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.

Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'impresa.

Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 72


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Preavviso di licenziamento e di omissioni



Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100 il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;

- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria di impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio non i dieci:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;

- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza, quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e prima categoria;

- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;

- mesi due per gli impiegati di terza, quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciscun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a corrispondere una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.

L'impresa ha diritto di trattenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene ad personam l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 73


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento di fine rapporto



Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c. c. sub art. 1 della legge n. 297.

A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 c. c.

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di stipendio;

- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982;

- ex premio di produzione;

- elemento economico territoriale;

- aumenti periodici di anzianità;

- superminimi ad personam di merito o collettivi;

- 13ª mensilità;

- premio annuo e premio di fedeltà;

- indennità di cassa e di maneggio denaro;

- indennità sostitutiva di mensa;

- indennità speciale di cui all'art. 49;

- indennità di trasporto;

- indennità per lavori in galleria;

- indennità per lavori in alta montagna.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta all'impiegato non in prova, una indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico, da computarsi sugli elementi sotto precisati per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 74


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità in caso di morte o di invalidità permanente



In caso di morte dell'impiegato, le indennità indicate agli artt. 72 e 73 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del codice civile.

È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità.

In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nei R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, e nel D.L.L. 1° agosto 1945, n. 708, relativi al "Fondo per l'indennità agli impiegati".



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 75


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Certificato di lavoro



In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, dell'impiegato l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 76


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Quote sindacali



È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo determinato, ad operare sulla retribuzione trattenute di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 77


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Regolamentazione speciale per i quadri



Assicurazione

Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con esclusione del caso di colpa grave o dolo.

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Indennità di funzione

A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte dell'azienda verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a novantamila lire mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 99.

Cambiamento di mansioni

In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati. La presente normativa decorre dopo 4 mesi dalla data di stipula del presente contratto.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190.


Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
ART. 78 : Classificazione dei lavoratori

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 78/1


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Classificazione dei lavoratori - Livelli Quadri, 7°, 6° e 5°



La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:

Livelli

Categorie

Parametri

Settimo

quadri impiegati di 1ª super

200

Sesto

impiegati di 1ª

180

Quinto

impiegati di 2ª

150

Quarto

assistenti tecnici già inquadrati in 3ª e operai di quarto livello

140

Terzo

impiegati di 3ª e operai specializzati

130

Secondo

impiegati di 4ª e operai qualificati

117

Primo

impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni

100

la predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale nazionale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente per gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, da accordi interconfederali e da contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.

Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di cui alle tabelle allegate A) e B), l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri:

Quadri

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori tra quelli inquadrati nel 7 livello, che, oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.

7° Livello

Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

6° Livello

Appartengono al 6° livello i lavoratori tecnici e amministrativi, con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di categoria 1ª super.

Coordinatore d'impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di VI livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l'attività di più centrali di betonaggio.

Analista E.D.P: impiegato che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automizzato dei dati su elaboratore elettronico.

Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche.

Responsabile di restauro e di recupero archeologico: appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, curano il coordinamento dell'intervento delle diverse professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, impostano, coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.

5° Livello

Appartengono al 5° livello i lavoratori in grado di svolgere mansioni di concetto richiedenti una certa iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e per la cui esecuzione necessita una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, o comprovata pratica ed esperienza, comunque acquisita nel campo della propria attività.

Profili:

Capo Impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale.

Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico.

Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale di IV livello.

- Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell'elaboratore elettronico, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di ordine e di rettifica, con responsabilità dei risultati; ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile all'elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed accertando ai programmi elaborati variazioni e migliorie, con responsabilità dei risultati.

- Lavoratori che curano la distribuzione, l'esecuzione, la misurazione e la liquidazione dei lavori. Trattano con i fornitori per l'approvvigionamento dei materiali. Nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa, assumono e licenziano gli operai.

- Lavoratori che curano la distribuzione, l'esecuzione, la misurazione e la liquidazione dei lavori. Trattano con i fornitori per l'approvvigionamento dei materiali. Nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa, assumono e licenziano gli operai.

Es.: Assistente Tecnico (ex Assistente Tecnico II Gruppo, livello A).

- Lavoratori che provvedono allo sviluppo dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.

Es.: Tecnico addetto ai calcoli.

- Lavoratori che curano l'interpretazione, lo sviluppo e il controllo dei disegni.

Es.: Disegnatore di concetto.

- Lavoratori che curano gli approvvigionamenti e gli acquisti, provvedono alla liquidazione dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di massima dei superiori e con diretta responsabilità.

Es.: Addetto agli approvvigionamenti e agli acquisti.

- Lavoratori che curano l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali relative a stipendi e paghe, e provvedono alla trattazione delle pratiche concernenti dette materie presso gli istituti e gli enti di assicurazione di previdenza e di assistenza, con diretta responsabilità e nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.

Es.: Addetto alla amministrazione del personale.

- Lavoratori capaci di coordinare con autonomia, competenza e conoscenza dei vari metodi di tecniche di costruzione, l'attività produttiva del cantiere.

Es.: Capo cantiere.

- Operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche; archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le capacità necessarie per una attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 78/2


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Classificazione dei lavoratori - Livello 4°e 3°



4° Livello

Appartengono al 4° livello i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, con o senza funzioni di coordinamento di altri lavoratori.

Profili:

- Lavoratori che, con ampia autonomia operativa nella scelta delle fasi di esecuzione sono in grado di condurre e manovrare più macchine operatrici semoventi complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento, sono in possesso di pluriennale esperienza operativa sui vari tipi di terreno, nonché curano la manutenzione ordinaria delle macchine stesse e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive sull'impiego delle macchine loro affidate.

- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e complessità per aggiustaggio, riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto.

Gruista di elevata professionalità ed esperienza operativa ed organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru, anche a torre, di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa.

Responsabile del montaggio di prefabbricati, che coordina e organizza con ampia autonomia operativa squadre di montaggio e relativi mezzi d'opera in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, nonché applica le misure di sicurezza, essendo in grado di interpretare schemi e disegni esecutivi.

- Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.

- Programmatore E.D.P.: Impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica: predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.

- Lavoratori che pur svolgendo in linea di massima compiti analoghi a quelli dell'assistente del 2° livello, compiono lavori per i quali occorre generica preparazione professionale, oppure si limitano a dare esecuzione delle direttive dei superiori o prestano la loro opera alle dipendenze di un assistente di livello superiore.

Es.: Tecnico di cantiere (ex assistente tecnico II gruppo, livello B).

Lavoratori altamente specializzati che dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione dell'assistente tecnico e/o del tecnico di cantiere, partecipando eventualmente anche alla esecuzione del lavoro.

Es.: Capo squadra.

N.B.: Per il capo squadra inquadrato in questo livello le maggiorazioni di cui all'art. 84 del C.C.N.L. del 28 giugno 1976 verranno rese in cifra e saranno assorbite fino a concorrenza.

- Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni cui sono addetti.

Es.: Operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari.

- Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambiente delle nuove tecnologie di industrializzazione.

Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali, è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.

- Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;

- Lavoratore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;

- riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario;

- lavoratore che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio;

- addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera e del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito;

- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.

- Lavoratore che, autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo, e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovraintendenze.

3° Livello

Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale o capaci di eseguire lavori che necessitano di una specifica competenza pratica conseguente da tirocinio e da preparazione tecnico pratica.

Profili:

- Operatore E.D.P.: Impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a console i vari cicli di lavoro assicuradone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.

- Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute senza diretta responsabilità curano calcoli e compiti relativi alla contabilità tecnico amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Es.: Addetto a calcoli, impiegato alle paghe e contributi.

- Lavoratori specializzati che eseguono lavori per i quali è richiesta competenza e specializzazione.

Es.: Carpentieri in legno o in ferro, muratore capace di costruire anche su disegno pilastri, colonne, arcate, lesene ecc. Caminista capace di costruire anche su disegno forni industriali, pontatore in grado di eseguire qualsiasi tipo di ponteggio, ferraiolo, addetto alle opere realizzate con sistema di prefabbricazione, addetto alla tesatura di fili o cavi di acciaio, armatore, minatore, operaio ornatista e modellista, stuccatore e riquadratore, decoratore, verniciatore, tappezziere, posatore di rivestimenti, palchettista, linoleista, mosaicista, asfaltatore, scalpellino, addetto ai lavori di armamento ferroviario, motoscafista, gruista, escavatorista, macchinista di rulli compressori, meccanico, elettricista, autista, palombaro.

Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per costruzione civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:

- manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;

- manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;

- manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;

- esecuzione di cappe cementizie: a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolanti;

- posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffiature con pannelli isolanti.

Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.

- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale e inquadrato nel secondo livello, provvede anche al coordinamento e controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.

Autista conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

- Giuntista; colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche complesse, anche funzionali, a bassa e/o alta frequenza, con capacità di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o scelta e la introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzioni e attestazioni cavi ottici.

- Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale.

- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici, e segnalamenti in genere.

- Montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.

- Tesatore: linee AT-MT

- Amarragista: linee AT-MT.

- Addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei tralicci.

- Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.

- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadrature a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, dorature in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ecc.

- Posatore di rivestimenti, mosaicista; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

- Lavoratore che nell'ambito dei lavori di ripristino consolidamento e conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse artistico-storico-urbanistico operi con provata esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturali.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 78/3


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Classificazione dei lavoratori - Livelli 2° e 1°



2° Livello

Appartengono al 2° livello, i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normale capacità e qualificazione professionale per la loro esecuzione.

Profili:

- Lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normale capacità professionale o pratica di ufficio.

Es.: Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede meccanografiche, steno dattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il movimento del materiale.

- Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normale capacità conseguita con normale tirocinio.

Es.: Carpentiere in legno o in ferro, muratore generico, pontatore, addetto al montaggio di pannelli prefabbricati, imboscatore o armatore, minatore, cementista, scalpellino, lucidatore di pietra artificiale, squadratore di tufo, falegname, stuccatore, verniciatore, tappezziere, vetrocementista, pavimentatore, posatore di rivestimenti, palchettista, linoleista, mosaicista, asfaltista stradale, calderaio, selciatore, lastricatore, scalpellino stradale, Saldatore, motorista, autista, carro-pontista, motocarrista, macchinista, meccanico, fabbro, lattoniere, palombaro.

- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.

- Addetto ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi.

- Addetto all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio fesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.

- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsofittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.

- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).

- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.

- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento - addetto a:

a) provvedere alla dosatura o miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;

b) svolgere le attività proprie della categoria che non presentino particolari difficoltà, quali ad esempio:

- eseguire manti impermeabili;

- mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti verticali;

- eseguire cappe cementizie per formazioni delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti.

È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mosaici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele.

- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.

- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.

- Palista operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.

- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.

- Giuntista: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà.

- Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici, e le operazioni complementari semplici, che prepara e pone in opera i sostegni con il palatico armamento.

- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamento in genere;

- Montatore: di tralicci in ferro e sostegno in genere;

- Addetto nel settore dell'installazione di linee elettriche, alla manutenzione di officina;

- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei;

- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.

- Addetto tesatore linee AT-MT;

- Aiuto amarragista linee AT-MT

1° Livello

Appartengono al 1° livello quei lavoratori capaci di compiere lavori per cui non necessita alcuna preparazione professionale o precedente esperienza lavorativa.

Profili:

- Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni o come aiuto agli operai specializzati e/o qualificati e non in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento ai livelli superiori.

- Lavoratori di primo impiego che eseguono semplici lavori d'ufficio. Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto o anche presso diverse aziende un anno di servizio nella specifica mansione.

Es.: Dattilografi, centralinisti, addetti a mansioni di scritturazione, addetti alla perforazione di schede meccanografiche.

Laureati e diplomati

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia, (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

- agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 46;

- agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 46.

Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

In caso di contestazione sull'attribuzione delle qualifiche, resta salva la facoltà di esprimere il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la R.S.U.

Entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto le Associazioni nazionali sottoscritte costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.

La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Associazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.

Entro i termini di cui al comma 1, le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al primo comma, con il compito di analizzare le nuove professionalità ed il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 79


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Qualifiche escluse dalla quota di riserva dell'art. 25, comma 2°, L. n. 223/91



Considerato quanto disposto nell'art. 25, comma 2°, della legge n. 223/91, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria l'individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo;

- Concordano sull'opportunità che l'individuazione di tali qualifiche sia operata in armonia con le finalità della legge n. 223/91,

- Si conviene che, ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all'art. 25, comma 1, della predetta legge, non sono computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti dal livello quarto in poi per gli impiegati e dal livello terzo in poi per gli operai.

Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 80


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro delle donne e dei fanciulli



L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 81


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Chiamata e richiamo alle armi



Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'articolo 3 del D.L.C.P S. 13 settembre 1946, n. 303.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 82


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Tutela della maternità e della paternità



Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'articolo 3 del D.L.C.P S. 13 settembre 1946, n. 303.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 83


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoratori invalidi



a) Lavoratori invalidi

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

b) Portatori di handicap

Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap;

- per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:

1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi.

Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime.

2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed i permessi, si fa riferimento all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 84


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoratori extracomunitari



Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 93 del C.C.N.L. in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti locali.

A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 85


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Tossicodipendenti



Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.

Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 162 del 26/6/90.

I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono.

In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa s'intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa.

Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti le necessità.

In questo caso l'aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 86


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mense aziendali



Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello aziendale o qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.

A tal fine le aziende aderiranno alle iniziative di tipo consortile esistenti o che verranno promosse.

Qualora entro un anno dalla data di applicazione di detta norma, eventi oggettivi non ne avessero consentito la realizzazione, le parti si incontreranno a livello territoriale per esaminare il problema.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che la realizzazione di mense per i lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza delle somme fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 87


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Alloggiamenti e cucine



Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.

L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.

La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.

L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.

Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.

La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 88


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Igiene e ambiente di lavoro



A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;

b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;

c) uno scaldavivande;

d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.

B) È istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:

- eventuali visite di assunzione;

- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;

- controlli effettuati da servizi rispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;

- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;

- infortuni sul lavoro;

- malattie professionali.

Il libretto sarà fornito a cura della EDILCASSA, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.

Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

E istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e bistatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.

Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinano in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituendo servizio sanitario nazionale.

C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 89


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sicurezza sul lavoro



A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

È demandata alle Associazioni Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 100, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.

Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.

Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.

Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.

Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati Paritetici Territoriali, istituiti dal C.C.N.L. 17 aprile 1991, le funzioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626.

B) Formazione professionale per la sicurezza

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.

A tal fine è determinato il ruolo della costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli E.S.E. e ai CTP territoriali.

Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:

- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;

- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;

- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;

- lavoratori occupati;

- tecnici CTP

La Commissione Nazionale Scuole Edili, in collaborazione con quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.

Tali corsi saranno svolti:

- per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'accordo interconfederale del 16/11/1988;

- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 92.

Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema-tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 93.

C) Organizzazione della prevenzione

Le parti concordano sulla positività del "Piano di Sicurezza", nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.

Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.

Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.

In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti dalle imprese esecutrici.

L'insieme delle rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.

D) Rappresentante per la sicurezza

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.

Nell'ipotesi di cui al punto 1.a) del testo relativo alle R.S.U., in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.

In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.

Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. E' inoltre informato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Con accordo delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale.

Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 40.

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato art. 17.

Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11 D.L.gs. n. 626/94.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;

- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;

- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente C.C.N.L. utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.

I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere informati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

- del primo ingresso nel settore;

- del cambiamento di mansioni;

- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

Alla formazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 626/94 del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.

Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.

Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 90


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Previdenza complementare



Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore che sarà costituito secondo quanto previsto dall'accordo attuativo (Allegato "L").

Dichiarazione comune

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Edilcassa.

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Edilcassa, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.

Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 91


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Permessi



Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 92


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Diritto allo studio



Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retributivi ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studi compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.

È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al comma 1°, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.

Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'attività di formazione professionale dell'Ente Scuola di cui all'art. 93.

Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva nel cantiere. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma sesto.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 93


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Addestramento professionale



.Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.

Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.

Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.

Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico nominato dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali. Il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, di designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.

Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.

I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.

Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.

I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.

Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.

Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello di manovale specializzato e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 2.

Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 2, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.

Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.

È istituito un organismo paritetico a livello nazionale, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.

Dichiarazione a verbale

Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina dell'istituto anche in relazione ai compiti demandati all'organismo paritetico nazionale di cui sopra.

Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-Scuola.

La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalla Scuola Edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola e in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente-Scuola e approvati dalle Associazioni territoriali di cui all'art. 40.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 94


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Disciplina dell'apprendistato



La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 44.

Alle Scuole Edili territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:

- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;

- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali; erogazione dell'attività formativa offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;

- offerta di consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;

- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna.

Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.

Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai qualificati ed a quella della 3° categoria degli impiegati:

1° semestre

60%

2° semestre

65%

3° semestre

70%

4° semestre

75%

5° semestre

80%

6°, 7°, 8° semestre

85%

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell'ambito delle Scuole Edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.

L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato.

Agli apprendisti operai ed impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 5 sui riposi annui e nella lettera B) dell'art. 45.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68.

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 95


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Contratto a termine



In relazione a quanto previsto nell' art. 23, comma I, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:

- esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;

- esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;

- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time.

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 96 non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

I contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici e potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di venti mesi. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Dichiarazione Comune

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui all'art. 96 del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 96


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro temporaneo



In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall'art. 6.4 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;

2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, della legge n. 196/197, come modificato dall'art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

- lavori subacquei con respiratori;

- lavori in cassoni ad aria compressa;

- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui all'art. 95 del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Edilcassa e degli altri Organismi paritetici di settore.

Dichiarazione a verbale

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:

- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5 legge n. 196/97 e successive modificazioni;

- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 97


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Distacco temporaneo



Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga là propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.

L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 98


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assenze



Tutte le assenze debbono essere giustificate il giorno successivo quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.

Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.

In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.

Ferme restando le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e richiamate nell'art. 99.

Ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.

In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione.

Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:

a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;

b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;

c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.

L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità da parte degli Istituti previdenziali competenti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Edilcassa per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quello di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 99


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Provvedimenti disciplinari



1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7) dell'art. 46, per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;

2) l'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

a) ritardi l'inizio lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;

c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;

e) introduca bevande alcooliche senza averne avuto preventiva autorizzazione;

f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;

g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.

È fatto salvo quando previsto dall'art. 100 per licenziamento senza preavviso.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.

I proventi delle multe devono essere versati alla EDILCASSA.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 100


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Licenziamenti



Fermo l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 601, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:

1) per riduzione di personale;

2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;

3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto 3).

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.

I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:

a) insubordinazione o offese verso i superiori;

b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;

c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento delle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;

d) trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del committente;

e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;

f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;

g) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell'art. 98;

h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia luogo a due sospensioni dell'anno precedente.

In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 101


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Passaggio da operaio ad impiegato



Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico previsto dall'art. 73.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 102


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Cessione, trapasso e trasformazione di azienda



La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.


ART. 103

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 103/1


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie



Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Tra ANIEM e FeNEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA/CGIL è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a ANIEM-Confapi, che disciplina la materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 23-7-1993.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 103/2


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Modalità di costituzione e di funzionamento



1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993.

Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo.

L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni Sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.

In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

2. Composizione

Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c. c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Numero dei componenti

Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le Rsu sarà pari almeno a:

a) 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti.

4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

I componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della Rsa, diritti, permessi e libertà sindacali.

Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della Rsu.

In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.

In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:

a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/1970;

c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970.

5. Compiti e funzioni

Le Rsu subentrano alle Rsa ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

La Rsu e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva.

6. Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della Rsu restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rsu non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rsu con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

7. Decisioni

Le decisioni relative a materie di competenza delle Rsu sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

8. Clausola di salvaguardia

Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rsu, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rsa ai sensi della norma sopra menzionata.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 103/3


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Parte Seconda - Disciplina della elezione della RSU



1. Modalità per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Rsu le associazioni sindacali di cui al punto 1) dell'accordo per la costituzione della Rsu, congiuntamente o disgiuntamente, o la Rsu uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della Rsu e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

2. Quorum per la validità delle elezioni

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

3. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.

Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

4. Presentazione delle liste

All'elezione della Rsu possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;

b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:

1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu da eleggere nel collegio.

5. Commissione elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

6. Compiti della Commissione

La Commissione elettorale ha il compito di:

a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;

b) verificare la valida presentazione delle liste;

c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;

d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;

f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

7. Affissioni

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

8. Scrutatori

È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

9. Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

10. Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezza di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio: la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

11. Preferenze

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso il voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. Modalità della votazione

Il luogo e il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

13. Composizione del seggio elettorale

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

14. Attrezzatura del seggio elettorale

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

15. Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16. Compiti del Presidente

Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.

17. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, cura del Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale di votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della Rsu sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.

Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

18. Attribuzione dei seggi

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della Rsu, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della Rsu previsto dall'art. 2, 1° co., parte I del presente accordo.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.

19. Ricorsi alla Commissione elettorale

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi i 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, all'ANIEM territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.

20. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto da Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

21. Comunicazione della nomina dei componenti della Rsu

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della Rsu, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

22. Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

23. Clausola finale

Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

Rappresentanze sindacali unitarie

1. a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi (intendendosi per tale la durata del lavoro effettivo) qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L.

b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendente dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.

c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di sotto di 20.

Dichiarazione a verbale

Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno tenuto conto della previsione di cui all'art. 1.5 della Legge 2 giugno 1995 n. 216 intendendo privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.

Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.

2. È compito della rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 40 e, in particolare, delle discipline:

- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;

- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;

- sul lavoro a cottimo;

- sull'orario di lavoro;

- sulla classificazione dei lavoratori.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 1) lettera a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 104


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Reclami e controversie



Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 40 sarà esperito con il tentativo di conciliazione tra Rsu e la Direzione aziendale.

In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle componenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dalle altre Organizzazioni territoriali.

Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento delle procedure nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 105


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assemblee



A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché, nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSU costituite nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.

Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.

Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la RSU.

Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.

B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.

Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, daranno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.

C) Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro e per i permessi di cui al primo comma della lettera B) al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 e della maggiorazione di cui all'art. 19.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 106


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Cariche sindacali e pubbliche



a) La concessione di permessi retribuiti ai componenti della RSU è disciplinata dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende.

I permessi di cui alla presente lettera b) sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.

c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 e della maggiorazione di cui all'articolo 19.

d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli art. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 107


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Affissioni



Le RSU hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 108


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Normalizzazione dei rapporti sindacali



Le organizzazioni nazionali contraenti stipulanti il presente contratto convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime organizzazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti.

Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 109


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Estensione di contratti stipulati con altre associazioni



Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Associazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto alle Organizzazioni dei Lavoratori firmatarie del contratto medesime.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 110


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Inscludibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore



Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 34 e 73, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

Ferma restando l'inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 111


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Disposizioni generali



Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 112


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Decorrenza e durata



Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2003; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.

Qualora non sia disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.



Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 113


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Esclusiva di stampa



Il presente contratto, conforme all'originale, è edito a cura delle parti stipulanti che hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa, del C.C.N.L. edito a cura delle parti stesse evitando di utilizzare testi non predisposti e diffusi dalle parti stesse.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro sono depositati presso il Ministero del Lavoro.


Allegati

Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Minimi di paga base oraria appendisti operai



Minimi di paga base oraria apprendisti operai

01.06.2000

Primo semestre

3.565,12

Secondo semestre

3.862,00

Terzo semestre

4.159,31

Quarto semestre

4.456,16

Quinto semestre

4.753,50

Sesto, settimo e ottavo semestre

5.050,31



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Valori mensili minimi di paga base degli operai - Tabelle dei minimi di paga base oraria



Valori mensili minimi di paga base degli operai

Operai di produzione

1.6.2000

Operaio di quarto livello

1.230.017

Operaio specializzato

1.142.159

Operaio qualificato

1.027.943

Operaio comune

878.583

La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile. La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute al datore di lavoro a norma di legge e di contratto.

Tabelle dei minimi di paga base oraria

 

1.6.2000

a) Operai di produzione

 

Operaio di quarto livello

7.109,92

Operaio specializzato

6.602,08

Operaio qualificato

5.941,87

Operaio comune

5.078,51

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6)

4.570,66

b) Custodi, portinai, guardiani, con alloggio (art. 6)

4.062,81



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio per gli impiegati



Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio per gli impiegati

Livelli

Parametri

Aumento 01.06.2000

Minimi 01.06.2000

7

200

98.462

1.757.166

6

180

88.616

1.581.450

5

150

73.847

1.317.875

4

140

68.923

1.230.017

3

130

64.000

1.142.159

2

117

57.600

1.027.943

1

100

49.231

878.583

 

Minimi di stipendio mensile apprendisti impiegati

 

1.6.2000

Primo semestre

685.295

Secondo semestre

742.403

Terzo semestre

799.511

Quarto semestre

856.619

Quinto semestre

913.727

Sesto, settimo e ottavo semestre

970.835



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Regolamento dell'anzianità professionale edile



1 - All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le EDILCASSE corrispondono nell'anno successivo, ciascuna la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.

2 - L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL, 8 ore per ognuna delle festività nominate al punto 3) del primo comma dell'art. 18 del C.C.N.L., vigente che cadono dal lunedì al venerdì, le ore di assemblea utilizzate nell'anno e disciplinate dall'art. 101 del C.C.N.L., vigente, le ore utilizzate dei permessi retribuiti disciplinate dall'art. 102 del C.C.N.L. vigente.

3 - Quanto previsto nel presente § 2 non modifica il tipo di ore già considerato dal C.C.N.L. del 25 luglio 1983 ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione per l'anzianità professionale edile prevista dalla norme contrattuali e da ogni altra disposizione.

4 - Salvo accordi locali in proposito la disciplina del precedente § 2 non si applica alle EDILCASSE operanti in provincie nelle quali Casse Edili od Enti di mutualizzazione per l'edilizia comunque denominati, costituiti da Associazioni imprenditoriali diverse dalle associazioni territoriali aderenti alla Confapi, considerino ai fini di quanto previsto nel presente § 2 un numero di ore pari a 1.600. Nel caso sopracitato, pertanto, continuerà a trovare applicazione in ogni sua parte il § 2 del C.C.N.L. del 25 luglio 1983 ANIEM Confapi che solo per le EDILCASSE sopracitate nel presente § 4 non si considererà abrogato.

L'erogazione è effettuata dalla EDILCASSA in occasione del 1° maggio.

5 - La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesime e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla EDILCASSA per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del § 2.

Numero erogazioni percepite dal singolo operaio

Operaio IV livello

Operaio Specializzato

Operaio Qualificato

Operaio Comune

1° e 2° erogazione

260,47

241,86

217,68

186,05

3° e 4° erogazione

520,95

483,74

435,37

372,11

5° e 6° erogazione

781,42

725,61

653,04

558,15

7° e 8° erogazione

1.041,91

967,48

870,71

744,22

9° e successive erogazioni

1.302,36

1.209,34

1.088,40

930,27

Le parti si danno atto che gli importi summenzionati sono stati rivalutati, per il 1995, e corrispondono rispettivamente al 5%, 10%, 15%, 20% e 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria.

6 - Agli effetti dell'accertamento del requisito dal § 2, la EDILCASSA registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal § 5.

Agli effetti di cui sopra la EDILCASSA registra anche le ore di assenza dal Lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La EDILCASSA registra altresì:

1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento di congedo suddetto;

2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva su richiesta dell'operaio munita dalla certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti della registrazione di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la EDILCASSA non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla EDILCASSA entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la manutenzione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca ad un altra circoscrizione territoriale, la EDILCASSA di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello prediposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla EDILCASSA della circoscrizione alla quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

8 - Le associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più EDILCASSE nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della EDILCASSA presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

9 - Le EDILCASSE sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle EDILCASSE sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie innovative o integrative del Regolamento medesimo.

10 - La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Norma transitoria

Per gli operai iscritti ad EDILCASSE costitute prima dell'anno 1987 verranno considerate 1.850 ore ai fini della sola erogazione del 1° maggio 1989 mentre per le erogazioni successive troverà applicazione quanto previsto dal § 2 sopra riportato che entra in vigore dal 1° ottobre 1987.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo aggiuntivo sul trattamento di malattia e infortunio



In data 13 novembre 1987 l'ANIEM e la FLC concordano quanto segue:

1) La normativa contenuta nell'allegato E del C.C.N.L. 25 luglio 1983 cessa di avere efficacia alla data del 31 marzo 1988.

2) A decorrere dal 1° aprile 1988 il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli art. 27 e 28 del C.C.N.L. 13 novembre 1987 è portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Edilcassa. La deduzione spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Edilcassa, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.

Per gli operai assunti da almeno tre mesi o in aspettativa il trattamento è restituito o conguagliato all'impresa per intero.

La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Edilcassa a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Edilcassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore



A norma dell'art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la EDILCASSA, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e della maggiorazione di cui all'art. 19 del C.C.N.L.

Per i casi di malattia e di infortunio o malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:

Giornate di carenza INPS e INAIL

18,5%

Dal 4° giorno di malattia in poi

18,5%

Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale

7,4%

Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi

4,6%

2) Accantonamento netto presso la EDILCASSA

L'importo che deve essere accantonato presso la EDILCASSA è pari al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 19.

Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

Giornate di carenza INPS e INAIL

14,2%

Dal 4° giorno di malattia in poi

14,2%

Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale

5,7%

Dal 90° giorno di infortunio o malattia professionale in poi

3,6%

3) Retribuzione diretta netta

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).

4) Esclusione del criterio convenzionale

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la EDILCASSA accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'ottavo comma dell'art. 19 del C.C.N.L.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio



1. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. è portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al quinto comma dell'art. 27 e al sesto comma dell'art. 28 i coefficienti seguenti.

Malattia:

a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni: 0,500;

b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni: 1,000;

c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330;

d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107;

e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500;

Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS è pari a 0,500.

Infortunio e malattia professionale:

a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,234;

b) dal 91° giorno poi: 0,045.

Agli effetti del secondo comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato al secondo comma, è restituito o conguagliato all'impresa per intero.

La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della cassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.

Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.

Norma transitoria

La normativa contenuta nel C.C.N.L. 21 luglio 1995 cessa di avere efficacia alla data del 30 settembre 2000.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Commissione nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro



Tra

l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili

e

la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

in attuazione a quanto previsto nell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. 21 luglio 1995 sul comune impegno a garantire le condizioni per favorire lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale concordano quanto segue:

Commissione nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro

In attuazione a quanto disposto dall'art. 88 del C.C.N.L. 17 aprile 1991 le Parti si impegnano a verificare la possibilità di costituire la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro (di seguito denominata Commissione Nazionale Paritetica) con lo scopo di promuovere e dare attuazione a tutte quelle iniziative atte a tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Alla Commissione Nazionale Paritetica è affidata la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati Paritetici Territoriali i quali sono vincolati dalle delibere assunte dalla suddetta Commissione.

La Commissione Nazionale Paritetica, inoltre, promuove e coordina l'attività dei Comitati Territoriali Paritetici mediante:

- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;

- diffusione delle normative tecniche;

- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza;

Le Parti si incontreranno entro il 30 dicembre 1998 per predisporre il Regolamento sul funzionamento della Commissione Nazionale Paritetica.

Nota a verbale

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere presso le altre Associazioni Imprenditoriali del settore la costituzione di una Commissione Nazionale Paritetica unitaria per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Infortuni sul Lavoro



Il giorno 25 febbraio 1992 presso la Direzione generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in Roma, si sono incontrati i rappresentanti dell'INAIL e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili FILLEA CGIL - FILCA CISL - FENEAL UIL per siglare un'intesa finalizzata alla soluzione del problema concernente il contenimento dei tempi per il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

- Atteso che le OO.SS. hanno manifestato la particolare esigenza dei lavoratori del settore edile di ottenere il tempestivo pagamento dell'indennità per inabilità temporanee assoluti in relazione anche alla natura del rapporto di lavoro ed alla consistenza delle imprese di detto settore;

- considerato che la qualità del servizio all'utenza rappresenta l'obiettivo essenziale del piano triennale 1991-1993 dell'I.N.A.I.L., nel quadro di efficacia ed efficienza tracciato dalla Legge n. 88/1989 ed in adesione al dettami della Legge n. 241/1990 la cui normativa di attuazione ha speciale riguardo di tempi di erogazione delle prestazioni;

- tenuto conto che nell'ambito di tale obiettivo, proprio in risposta alle richieste pervenute dal mondo del lavoro edile, di cui si hanno ben presenti caratteristiche e peculiarità, nonché allo scopo di riaffermare e privilegiare, attraverso la garanzia della tempestività dell'erogazione, il valore sostitutivo della retribuzione della indennità per inabilità temporanea, assoluta, l'I.N.A.I.L. ha realizzato un progetto globale, con il potenziamento di apposite procedure automatizzate, per la corresponsione d'ufficio di acconti su detta indennità a tutte le categorie di assicurati, con conseguenze favorevoli anche nei confronti delle imprese ammesse alla procedura ex art. 70 del TU. n.1124/1965;

l'I.N.A.I.L. assume il seguente impegno:

a) in presenza di infortuni regolari dal lato amministrativo e sanitario o casi di competenza I.N.P.S., con periodo indennizzabile superiore a 7 giorni, le competenti Unità territoriali corrisponderanno d'ufficio, a cadenza mediamente quindicinale, acconti ai lavoratori infortunati in misura pari al 90% dell'indennità maturata;

b) per i casi per i quali la ditta non abbia comunicato i dati retributivi, si procederà al calcolo e al pagamento dell'acconto sulla base della retribuzione minima di legge, salvo conguaglio al momento dell'acquisizione della retribuzione effettiva;

c) l'eventuale saldo della indennità sarà in ogni caso corrisposto entro 30 gg. dalla data di ricezione del certificato medico definitivo;

d) le indicate modalità avranno attuazione in via sperimentale presso alcune Unità dal 1° marzo 1992 e saranno estese a tutto il territorio nazionale dal 1° maggio 1992;

e) le modalità stesse saranno applicate in tutti i casi correnti, in quanto presenti con tutti i prescritti requisiti di regolarità nell'archivio magnetico;

f) per i casi arretrati, alla luce di quanto previsto all'art. 20 delle "Norme di attuazione" della Legge n. 241/1990 varate dall'I.N.A.I.L., saranno predisposti piani specifici di smaltimento;

g) per particolari situazioni locali di non attuazione di quanto previsto al punto a) saranno, di concerto fra le parti, ricercate specifiche soluzioni tecniche e normative, in mancanza delle quali si darà corso all'applicazione dell'art. 70 del T.U. n. 1124/1965.

Le OO.SS. prendono atto dell'impegno assunto e concordano che la gestione della presente intesa sarà sottoposta a verifiche congiunte, di norma ogni tre mesi o su richiesta di una delle parti firmatarie.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo sulla trasferta



A. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dal 1° ottobre 2000 sulla base dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera B.

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del C.C.N.L., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

B. Le parti demandano alla Commissione di cui all'Accordo sul sistema Edilcasse (allegato L):

a) di realizzare e rendere operativo il progetto di informatizzazione del sistema Edilcasse per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed al versamento per gli operai in trasferta;

b) di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte.

C. a) fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui svolgono i lavori.

L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

b) L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Edilcassa di provenienza.

c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Edilcassa della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.

d) La Edilcassa di provenienza documenta alla Edilcassa del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla cassa del luogo di esecuzione l'importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.

e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Edilcassa del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Edilcassa di provenienza in applicazione del punto d).

D. La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

Le parti si incontreranno al termine di un anno dall'avvio della sperimentazione, alfine di valutare l'esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Previdenza complementare



Roma, 22 giugno 2000

tra

ANIEM

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;

- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 16 giugno 2000;

- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto al sistema previdenziale obbligatorio;

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dipendenti delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.

1 - Costituzione

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.

Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

2 - Destinatari

Sono destinatari del Fondo:

a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;

b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;

c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'articolo 19 del presente accordo.

3 - Soci

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.

4 - Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente e il Vice Presidente

- il Collegio dei Revisori Contabili.

5 - Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è composta da un massimo di 44 soci delegati, dei quali il 50% designato dalle imprese e il 50% eletto dai lavoratori iscritti al Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo.

6 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.

7 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

8 - Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9 - Comitato Paritetico delle Parti

Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazione in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo;

- indirizzi generali di gestione del Fondo;

- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti;

- criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi;

- modifiche statutarie.

Il Comitato paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

10 - Adesione

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

11 - Contribuzione

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;

- 1% riferite alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;

- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;

- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

12 - Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da latro fondo pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13 - Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.

E lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione.

Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

14 - Trasferimenti e riscatti

Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il C.C.N.L. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;

- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;

- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo.

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.

15 - Gestione del patrimonio

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

16 - Conflitti di interesse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

17 - Regime delle spese

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono nella misura di Lit. . . . per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. . . .

Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", preleva dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.

Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo . . .% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle parti istitutive del Fondo.

I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

18 - Periodo transitorio

Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il . . . lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Il Consiglio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

19 - Ulteriori destinatari

Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i C.C.N.L. sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.

20 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Enti bilaterali



Roma, 22 giugno 2000

Premessa la comune positiva valutazione sulla necessità di continuare a ricercare le condizioni per un sistema unitario di enti bilaterali di settore e riconfermando quanto previsto nell'accordo del 23 aprile 1997, di ". . .garantire le condizioni per favorire la costituzione, lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale, anche laddove essi manchino. . ." e concordano, nell'attuale situazione delle relazioni industriali, sull'opportunità di non procedere alla formazione di nuovi enti bilaterali a livello locale; fatte salve le prerogative della contrattazione collettiva di primo e secondo livello in ordine alla applicazione delle normative contrattuali, della localizzazione, delle iscrizioni nonché delle contribuzioni e prestazioni degli Enti bilaterali, in relazione anche ad una corretta applicazione della normativa contrattuale sulla trasferta;

si conviene

di procedere alla costituzione di un unico Ente nazionale e perciò di costituire una commissione paritetica di lavoro formata da 6 componenti, 3 designati dalle Organizzazioni Sindacali e 3 designati dall'ANIEM CONFAPI, che entro il 30.10.2000 dovrà formulare una proposta alle parti definita nelle procedure, contenuti e tempi, anche in relazione al sistema esistente.

Fatto salvo quanto contenuto nel comma precedente, le parti valuteranno la proposta della Commissione al fine di rendere operativo l'Ente nazionale, in rete con le sedi territoriali, per la gestione di tutte le specifiche prestazioni e funzioni attribuite oggi alle Edilcasse Territoriali dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello ANIEM-CONFAPI e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.



Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Prestazioni sanitarie integrative del servizio nazionale



Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l'elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione è demandata alla Edilcassa di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto collettivo.

Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Edilcassa in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto dal quinto comma dell'art. 37.

A tal fine è dato incarico all'Edilcassa nazionale di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Edilcasse e della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

La proposta elaborata dall'Edilcassa Nazionale conterrà anche l'ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.

Tale proposta sarà formulata entro il 30 settembre 2000 in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l'accordo di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000.

Per gli impiegati l'accordo nazionale verificherà le possibili modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme assicurative di convenzionamento.


EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Costituzione delle parti




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Premessa




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sistema di concertazione e di informazione




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sistema di relazioni sindacali e contrattuali




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Dichiarazione comune




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Osservatorio



Regolamentazione per gli operai

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 1


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assunzione e documenti




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 2


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Periodo di prova




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 3


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mutamento di mansioni




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 4


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mansioni promiscue




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 5


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Orario di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 6


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 7


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Riposo settimanale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 8


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Soste di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 9


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sospensioni e riduzioni di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 10


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Recuperi




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 11


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 12


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elemento economico territoriale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 13


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro a cottimo




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 14


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 15


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 16


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Ferie




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 17


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Gratifica natalizia




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 18


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Festività




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 19


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accantonamenti presso l'Edilcassa




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 20


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro straordinario, notturno e festivo




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 21


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per lavori speciali disagiati




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 22


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferta




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 23


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferimento




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 24


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per lavori in alta montagna




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 25


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elementi della retribuzione




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 26


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Modalità di pagamento




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 27


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di malattia




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 28


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 29


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Congedo matrimoniale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 30


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Anzianità professione edile




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 31


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 32


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Obblighi e responsabilità degli autisti




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 33


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Preavviso




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 34


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento di fine rapporto




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 35


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità in caso di morte




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 36


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Reclami




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 37


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Edilcasse




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 38


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Quote sindacali




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 39


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Commissione Tecnica Nazionale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 40


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accordi locali




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 41


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aspettativa operai




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 42


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavori usuranti



Regolamentazione per gli impiegati

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 43


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assunzione




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 44


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Periodo di prova




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 45


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Orario di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 46


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elementi del trattamento economico globale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 47


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Stipendio minimo mensile




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 48


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Elemento economico territoriale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 49


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 50


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aumenti periodici di anzianità




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 51


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità di cassa e di maneggio di denaro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 52


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 53


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 54


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità di zona malarica




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 55


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati)




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 56


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavori fuori zona




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 57


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferta




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 58


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trasferimento




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 59


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Alloggio




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 60


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mutamento di mansioni




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 61


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Pagamento della retribuzione




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 62


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Giorni festivi e riposo settimanale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 63


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Ferie




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 64


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Tredicesima mensilità




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 65


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Premio annuo




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 66


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Premio di fedeltà




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 67


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di malattia




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 68


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 69


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Congedo matrimoniale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 70


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aspettativa




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 71


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 72


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Preavviso di licenziamento e di omissioni




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 73


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Trattamento di fine rapporto




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 74


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Indennità in caso di morte o di invalidità permanente




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 75


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Certificato di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 76


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Quote sindacali




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 77


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Regolamentazione speciale per i quadri



Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
ART. 78 : Classificazione dei lavoratori

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 78/1


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Classificazione dei lavoratori - Livelli Quadri, 7°, 6° e 5°




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 78/2


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Classificazione dei lavoratori - Livello 4°e 3°




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 78/3


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Classificazione dei lavoratori - Livelli 2° e 1°




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 79


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Qualifiche escluse dalla quota di riserva dell'art. 25, comma 2°, L. n. 223/91




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 80


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro delle donne e dei fanciulli




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 81


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Chiamata e richiamo alle armi




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 82


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Tutela della maternità e della paternità




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 83


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoratori invalidi




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 84


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoratori extracomunitari




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 85


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Tossicodipendenti




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 86


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Mense aziendali




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 87


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Alloggiamenti e cucine




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 88


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Igiene e ambiente di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 89


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Sicurezza sul lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 90


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Previdenza complementare




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 91


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Permessi




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 92


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Diritto allo studio




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 93


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Addestramento professionale




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 94


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Disciplina dell'apprendistato




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 95


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Contratto a termine




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 96


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Lavoro temporaneo




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 97


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Distacco temporaneo




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 98


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assenze




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 99


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Provvedimenti disciplinari




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 100


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Licenziamenti




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 101


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Passaggio da operaio ad impiegato




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 102


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Cessione, trapasso e trasformazione di azienda



ART. 103

Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 103/1


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 103/2


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Modalità di costituzione e di funzionamento




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 103/3


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Parte Seconda - Disciplina della elezione della RSU




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 104


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Reclami e controversie




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 105


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Assemblee




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 106


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Cariche sindacali e pubbliche




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 107


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Affissioni




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 108


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Normalizzazione dei rapporti sindacali




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 109


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Estensione di contratti stipulati con altre associazioni




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 110


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Inscludibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 111


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Disposizioni generali




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 112


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Decorrenza e durata




Data stipula: 22 giugno 2000


Articolo 113


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Esclusiva di stampa



Allegati

Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Minimi di paga base oraria appendisti operai




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Valori mensili minimi di paga base degli operai - Tabelle dei minimi di paga base oraria




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio per gli impiegati




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Regolamento dell'anzianità professionale edile




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo aggiuntivo sul trattamento di malattia e infortunio




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Commissione nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Infortuni sul Lavoro




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Protocollo sulla trasferta




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Previdenza complementare




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Enti bilaterali




Data stipula: 22 giugno 2000


Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003


Prestazioni sanitarie integrative del servizio nazionale