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EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie
industrie edili ed affini.
Data stipula: 22
giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Costituzione delle parti
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L'ANIEM - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Edili;
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (FeNEAL)
- aderente all'Unione Italiana del Lavoro UIL;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA)
- aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE
AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA - Costruzioni e Legno) - aderente alla
Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Premessa
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1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini
l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal
presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente
previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al
contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori,
riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività
produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente
contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde
l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti
i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli
accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa
validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad
adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite
mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad
intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di
azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare,
innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto.
Viene stipulato
il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio
nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e
per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio
o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le
incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di
cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero
di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in
cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto
o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in
cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche,
torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le
altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura,
laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco,
pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle,
mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato,
seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di
asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali
coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi,
antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti,
macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di
monumenti, sgombero neve dai tetti.
- Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
- Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
- Demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o
contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;
- Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con
materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti
dalle norme di legge;
- Progettazione lavori di opere edili;
- Manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro
artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero,
costruzioni, manutenzioni e restauro di:
. Fabbricati ad uso abitazione;
. Fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
. Opere monumentali;
- Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri
temporanei e mobili.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di
terreni allegabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema
autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato,
ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali -
Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e
geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di
terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di
atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed
incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente,
farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato
alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente
dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo
spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione,
demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e
sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la
massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune
(funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di
elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento
degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri
galleggianti: ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera
di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie
(anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili,
stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di
scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini
della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in
tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale
ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni
per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per
complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche
ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami,
autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una
impresa edile.
Opere marittime fluviali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato
obbligatoriamente tramite le capitanerie di porto.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica
collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione
e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la
regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta
attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto
collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di
linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla
regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Sistema di concertazione e di informazione
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Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano
l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione
sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concentrazione si inserisce nell'ambito delle
relazioni industriali articolate nel presente C.C.N.L.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle
relazioni industriali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza
delle Associazioni nazionali stipulanti.
1.1 Il sistema di concentrazione tra le parti è finalizzato ai
seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali
del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e
politiche di mercato;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti
paritetici nazionali e territoriali.
1.2 Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le
parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di
rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate
dall'apposito Regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e
modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare
alcun onere aggiuntivo per le imprese.
1.3 La concentrazione si attua con sessioni semestrali delle
parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di
ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente C.C.N.L.
A Livello Nazionale:
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti
si confrontano sugli indirizzi generali del settore
- politica degli investimenti pubblici, politiche di
incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere
di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati
ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed
innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della
sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di
sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del
lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e
all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione
professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e
territoriali, in particolare in materia di professionale, evasione contributiva
e prevenzione.
A Livello Territoriale:
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla
base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti
dell'Osservatorio, alla
definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo
delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione
delle opere;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali,
all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della
prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione
contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.
1.4 Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive
distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta
l'anno, in appositi incontri convocati dall'ANIEM Territoriale su richiesta
delle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di
imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello
provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU)
assistiti dalla propria Associazione territoriale, forniranno, al fine di una
valutazione congiunta, alle R.S.U., unitamente alle OO.SS., informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali
dell'impresa;
- struttura ed andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle
condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e
qualificazioni delle risorse umane:
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
1.5 Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati
dalle Associazioni territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 40 aderenti
all'ANIEM su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui
all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi
che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui
sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali
dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette
dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno
alla RSU unitamente alle OO.SS. territoriali, al fine di una valutazione
congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento
anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art.
15;
- attuazioni in materia di sicurezza.
L'Organizzazione territoriale aderente all'ANIEM fornirà anche
informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro
temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro
straordinario.
1.6 Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la
presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle
Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni
dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia
interpretativa.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
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Premessa
1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro,
nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi
e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e il "patto sociale per lo
sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di
competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli
indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione
primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del
metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le
parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione
di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai
lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese
una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare
e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per
conto degli organismi territoriali a loro collegati, a ché il funzionamento del
sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga
secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, dandosi nel contempo
atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere
le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le
regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde
l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il
periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative di
settore. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi
per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate
mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a
intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare,
integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti
la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione
del lavoro, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali
indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre
1998.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal C.C.N.L. e avrà
per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del
contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle
procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo
livello possono essere disciplinate, con accordi territoriali, in base alla
prassi vigente in applicazione del C.C.N.L. 21 luglio 1995.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire
a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito
dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto
disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998
nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese.
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia
normativa e biennale per quella retributiva.
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le
proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle
trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare
riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla
scadenza dl contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro
mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre
mesi dalla data di scadenze del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del
contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento
provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale"
secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e
del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al
secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della
parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del
termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza
contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal
Patto Sociale del 22 Dicembre 1998.
Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo Livello
avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di
rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal
Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998 hanno una
durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia
dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo
del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno
essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle
trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto
le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla
data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e
per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo
complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di
rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di
apertura della trattativa.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del
presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate
alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento
delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15
giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono
impegnate a garantire il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche
nel caso di impedimento per l'esercizio della contrattazione di secondo livello.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
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ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL contestualmente alla
stipula dell'accordo per il rinnovo del c.c.ni. 21 luglio 1995, convengono sulla
esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei
confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni,
nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo
sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano
generale e selettoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla
necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche
industriali e del lavoro, al fine di realizzare la - trasparenza del mercato,
l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del
lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle
posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le
norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni
congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera di impulso
della concertazione in atto con il Governo:
1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa
integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai
dell'edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle
prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.
2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese
edili industriali a quello delle imprese artigiane.
3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva
prevista dall'art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.
4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei
premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.
5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.
6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna
obbligatoria prevista dall'art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai
lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite
degli organismi bilaterali di categoria.
7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli
organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni
congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di
legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale
esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
ANIEM e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì
ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una
proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di
decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla
retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare
risorse alla previdenza complementare.
Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro
sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull'opportunità
di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge
n. 1369/60.
Convengono sulla necessità di individuare e proporre soluzioni
normative che favoriscano l'applicabilità della Legge n. 68/1999 sulla tutela
dei disabili anche in presenza delle particolari condizioni che caratterizzano
l'attività produttiva di cantiere.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Dichiarazione comune
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Le parti si impegnano ad attuare azioni comuni nei confronti
delle Istituzioni competenti al fine di incentivare gli investimenti nel settore
delle costruzioni.
A tal fine saranno promosse iniziative, a livello nazionale e
territoriale, per mobilitare le risorse finanziarie ancora inutilizzate per
l'edilizia ed attivare modalità di finanziamento privato al settore delle opere
pubbliche.
In relazione all'esigenza di conferire efficienza e
razionalizzazione al comparto, le parti convengono altresì che la disciplina
dell'istituto del subappalto, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e
contrattuali, costituisca uno degli strumenti per l'organizzazione della
produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la
continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al
fine della qualificazione e della specializzazione del ciclo produttivo.
Al fine di garantire un riequilibrio del costo del lavoro in
edilizia, le parti avvieranno azioni comuni per una equiparazione del settore
all'industria manifatturiera ed, in particolare, per il completamento in tempi
congrui della manovra di fiscalizzazione degli oneri sociali impropri anche per
quanto concerne i premi INAIL.
In caso di modifica del quadro di riferimento determinato dai
recenti provvedimenti sugli oneri sociali in edilizia, le parti interverranno
congiuntamente per il miglioramento della struttura ed il contenimento del
livello dei costi derivanti dai predetti provvedimenti.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Osservatorio
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Osservatorio
1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni,
costituito a norma della prima parte del C.C.N.L., ha lo scopo di realizzare un
sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle
costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un
appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di
concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal C.C.N.L.
2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e
territoriale, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e
delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle
imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di
produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a:
fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e mobilità,
tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale,
andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano
occupazionale e contributivo.
3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di
raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione
dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale.
Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche,
sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà,
standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio
nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla
stipula del C.C.N.L. sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e
sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i
dati elaborati da ciascuna organizzazione e di informazioni derivanti da
organismi pubblici e privati.
S. La gestione dell'Osservatorio sarà affidata ad un comitato
paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e tre
supplenti in rappresentanza dell'ANIEM, 3 effettivi e 3 supplenti in
rappresentanza delle organizzazioni sindacali), il quale per la realizzazione
degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre
il regolamento per il funzionamento dell'osservatorio. All'interno di tale
regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento
dell'osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere
aggiuntivo per le imprese;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- definire un programma operativo relativo a:
* le fasi progressive di messa a regime dell'osservatorio;
* le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli
organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la
minimizzazione dei costi di struttura;
* la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da
soggetti pubblici e privati;
* la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a
tal fine, di soggetti esterni.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente C.C.N.L., al fine di pervenire ad
una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare
unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione ed una
eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori
delle diverse parti firmatarie dei C.C.N.L. edili.
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Regolamentazione per gli operai
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 1
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Assunzione e documenti
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Assunzione e documenti
Gli operai devono essere assunti secondo le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il
nucleo familiare;
4) i documenti eventuali relativi agli accantonamenti effettuati
a favore dell'operaio.
Nel caso in cui l'operaio ne sia sprovvisto, l'impresa provvederà
a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi.
È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di
data non anteriore ai tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni
eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo
familiare.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e
domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati
adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire
all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 2
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Periodo di prova
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L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a
25 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 20 giorni di lavoro per
gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni
di lavoro per gli altri operai.
Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di
autobetoniere o autobetopompe ed i conduttori di macchine operatrici, se assunti
nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione si intende effettuata
con un periodo di prova pari a venti giorni di lavoro.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il
rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva. Sono
esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano
già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative
alla qualifica del precedente rapporto di lavoro sempre ché quest'ultimo non sia
stato risolto da oltre 5 anni. Il periodo di prova sarà utilmente considerato
agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso
a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata
superiore al periodo di prova medesimo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 3
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Mutamento di mansioni
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All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le
quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce
deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il
periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi
consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto al livello
relativo alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni
superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti
aver già nel passato acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui
viene adibito, egli acquisirà nuovamente il livello superiore quando la
permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a
quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da
regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della
decorrenza.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 4
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Mansioni promiscue
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L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a
mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della
categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti
alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul
complesso dell'attività da lui svolta.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 5
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Orario di lavoro
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Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni
e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali
di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base
all'art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli
fissati dai contratti integrativi del precedente C.C.N.L., salve le
determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 40 in ordine alla
ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel
rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del
presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da
portare a preventiva conoscenza della RSU ai fini di eventuali verifiche,
ripartisca su sei giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo
prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed
in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con
l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato,
nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo
di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro,
per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel
luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne
darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 103, ai fini di
eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la
verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive
Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a
turni sono quelle previste dall'art. 20 del C.C.N.L.
L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano
stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono
essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a
prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di
cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 622, vanno corrisposte maggiorazioni
previste dall'art. 20 del presente contratto.
Riposi annui
A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di
usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore
di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b)
dell'allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di
un'ora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell'allegato A
i permessi individuali predetti maturano in misura di un'ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza
per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per
congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 è corrisposta alla
scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per
tutte le ore di lavoro normalmente contrattuale di cui agli artt. 5 e 6
effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al
punto 3) dell'art. 18.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di
cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non
conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e
boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro
straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o
notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'articolo 22;
- premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre
computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiai, per lavori in alta
montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto
- come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche
dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e
all'art. 18.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da
effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. 1
permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere
goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto
o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto
dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui
al sesto comma. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche
le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle
festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come
modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del
trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina
saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi
intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la
fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le
disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 6
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
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Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n.
2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia
richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme
dell'art. 5.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori
non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e
custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle
vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i
quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di
cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui
alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto ad eccezione
di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti
per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della
medesima tabella;
- custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento,
nel cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in
carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di
cui alla lettera c) della medesima tabella.
Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà
previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al
comma secondo sono compensate con la maggiorazione di straordinario.
Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai
precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di servizio prestato
tra le 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro
ordinario notturno prevista, dall'art. 20.
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua
prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso
cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla
retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso
forfettario la cui misura è di L. 1.000 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri
di guardia o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare
compenso spetterà soltanto a quell'operaio che sia stato richiesto per iscritto
dall'impresa di pernottare in cantiere.
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti
di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 7
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Riposo settimanale
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Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può
avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste
dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati
dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul
riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica,
essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione, di cui
al punto 3) dell'art. 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno
maggiorati con la percentuale di cui all'articolo 20 punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di
domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere
comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la
maggiorazione per lavoro festivo.
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti, nel caso di
lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni
continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in
periodi ultrasettimanali, non superiori a quattordici giorni, previa verifica
con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti
Organizzazioni territoriali dei lavoratori.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 8
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Soste di lavoro
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In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel
conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando
queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che
la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata,
qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto
alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a
richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la
durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha
diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i
criteri previsti dal successivo art. 9.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due
ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime
due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il
trattamento di integrazione salariale e la retribuzione, che avrebbe percepito
se avesse lavorato.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 9
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Sospensioni e riduzioni di lavoro
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Nei casi di sospensioni dal lavoro o di riduzione di orario,
qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le
imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da
cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente
alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla
retribuzione del mese.
Per il singolo operaio, sia nel caso di sospensioni o riduzioni
continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di
sospensioni e riduzioni, l'acconto di cui sopra non deve comportare
l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di
integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente
Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio
delle somme erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a
qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 6 agosto
1975, n. 427.
L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente
anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima
dell'autorizzazione dell'INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui
al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di
dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi
compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di
riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze
tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formulazione di turni, prima di
ridurre il personale.
Dichiarazione comune
Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma del presente
articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda
nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione
d'orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti
per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad
orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti
affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle
decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 10
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Recuperi
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È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause
impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che
derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale
concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il
limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni
lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o
l'interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale,
l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di
lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla
volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può
eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 11
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
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Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente
contratto, sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base
oraria, (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla
tabella, allegato A) che forma parte integrante del presente articolo.
In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai
precedenti articoli 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell'indennità di
contingenza, di cui ai relativi accordi interconfederali è ragguagliato:
A) per gli operai di produzione:
- a 1/173 della contingenza mensile;
B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia:
- a 1/216.66 della contingenza mensile;
per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di base
oraria di cui alla lettera a) della Tabella allegato A) del presente contratto,
il valore orario dell'indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 della
contingenza mensile;
C) per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello
stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi
approntato anche in carovane, baracche o simili:
- a 1/260 della contingenza mensile.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 12
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Elemento economico territoriale
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Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare,
con decorrenza non anteriore al 1-1-2002 e per la circoscrizione di propria
competenza, un incremento complessivo dell'elemento economico territoriale fino
alla misura massima percentuale sui minimi nazionali di paga base che verrà
stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30-6-2001, secondo
criteri e modalità di cui in premessa "Procedure di rinnovo degli accordi di II
livello".
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in
atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 13
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavoro a cottimo
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Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a
cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la
direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla RSU e
riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi
collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive
qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della
squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per
la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di
assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si
normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur
essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti
ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia,
non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo
in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lettera b).
La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente
alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti
sarà effettuata con i criteri di cui all'ottavo comma del presente articolo.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da
garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di
paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei
minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive
se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.
Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo,
divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della
squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono
essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle
condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso
la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo
il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al
cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal terzo
comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito
il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno
fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale
alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate
nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà
fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei
periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non
inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di
cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad
economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in
cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il
mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le norme per la
liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt.
34 e 35 del presente contratto di lavoro.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo
quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato
all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della
sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di
lavorazione.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 14
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
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È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì
vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle
prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori
autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora
i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere
le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro
a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 15
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
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Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le
parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del
subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale
fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di
limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto
riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente
edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in
modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive
ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio
dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto
di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L.,
non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei
lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti
con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere
stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a
queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri
volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti,
anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle
attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del
subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare
anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse
con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di
betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere
rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi
in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo
all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa
occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo
previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'ut.
40 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla RSU ed al sindacato
territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni
subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere
subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la
dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli
accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile
concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data alla EDILCASSA ed agli istituti
competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed
alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all'ANIEM-Confapi.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di
particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della RSU deve essere
effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in
subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b),
l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale
esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed
affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L., ad assicurare ai
dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il
periodo di esecuzione delle stesse; il trattamento economico e normativo
specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei
confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c)
debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione
delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del
subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui
all'art. 36 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere
promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche
nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed
organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese
concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in
subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito della RSU di cui all'art. 103 intervenire nei
confronti della direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina
sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle
imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli
riguardanti le imprese edili ed affini.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 16
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Ferie
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La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di
calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione),
escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 18.
All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il
godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale
sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro,
di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o
individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal 2° comma del presente
articolo, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 40 del
presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale
nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di
norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di
ferie.
Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 19.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne
sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre
giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di
calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente
assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato
di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 17
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Gratifica natalizia
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Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica
natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 19.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 18
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Festività
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Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività:
1° gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
lunedì successivo alla Pasqua;
25 aprile - Anniversario della liberazione;
1° maggio - Festa del Lavoro;
2 giugno - Festa della Repubblica
15 agosto - Assunzione;
1° novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Per le festività di cui al punto 3) il trattamento economico è
corrisposto dall'impresa all'operaio, a norma di legge nella misura di 8 ore
dagli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25.
Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni
dovute alla EDILCASSA.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore
in attuazione dell'art. 6, il trattamento economico per le festività è pari
rispettivamente a dieci e dodici ore.
A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui
al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del
lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di
festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.
Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre, agli
operai è corrisposto da parte dell'impresa un trattamento economico nella misura
di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4)
dell'art. 25.
Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 10 o 12
ore di retribuzione, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b)
e per gli operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A) del presente
contratto.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 19
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Accantonamenti presso l'Edilcassa
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Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art.
16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall'impresa con la
corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5%, calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 per tutte le ore di
lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e
sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno
accantonati da parte delle imprese presso la Edilcassa secondo quanto stabilito
localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge
secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato E) al presente
contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di
cottimo e sui premi di produzione o cottimi improprio.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non
conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e
boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro
straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale
notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'articolo 22;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre
computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta
montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto
- come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche
dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e
all'art. 18.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento
economico per ferie, per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal
lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti
della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei
limiti di cui all'art. 27, terzultimo comma, ad accantonare presso la Edilcassa
la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o
infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Edilcassa la
differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico
corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato E).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo
di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con
effetto liberatorio mediante il versamento alla Edilcassa di un apposito
contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente
sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento
del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di
cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la
percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal
cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di
lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente
sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla
Edilcassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti
stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che
ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi
accantonati presso la Edilcassa in base al presente articolo e dalla stessa non
ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata
nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a
carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di
cui agli articoli 16, e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di
assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della
Cassa Integrazione Guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause
metereologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Norma transitoria
Sino al 30-9-2000 restano ferme le disposizioni del C.C.N.L.
21-7-1995.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 20
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavoro straordinario, notturno e festivo
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Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di
cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello seguito oltre gli
orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni per
lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8
del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal RD. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle
norme di legge.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio
di 72 ore, salvo necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga
lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva
comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale l'impresa fornirà
alla RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle
6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi
di cui all'art. 18 escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono
le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno |
35% |
2) Lavoro festivo |
45% |
3) Lavoro festivo straordinario |
55% |
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati |
25% |
5) Lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari
avvicendati |
8% |
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati |
10% |
7) Lavoro notturno del guardiano |
8% |
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte |
15% |
9) Lavoro notturno straordinario |
40% |
10) Lavoro festivo notturno |
50% |
11) Lavoro festivo notturno straordinario |
70% |
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti |
8% |
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che
lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di
cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1), 2), 3), 9) e 11)
devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati
assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6).
A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 è
pari all'11%.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 21
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità per lavori speciali disagiati
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Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso
elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità
percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell'art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo
contrattuale di cottimo.
Gruppo A) Lavori vari
|
Tab. unica nazionale |
Situazione extra |
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni
continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) |
4 |
5 |
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati
su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli). |
5 |
5 |
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli
operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango |
5 |
12 |
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento
ferroviario |
8 |
15 |
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza
motore, in mare, lago o
fiume |
8 |
15 |
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe. |
8 |
17 |
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di
prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il
riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi,
crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio |
10 |
10 |
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con
l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la
lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente
nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti
condizioni di effettivo disagio. |
10 |
10 |
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano
sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre
condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse
condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui
spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta
infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o
impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta
normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si
riscontrano obiettive condizioni di nocività |
11 |
17 |
10) I lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o
comunque in sospensione) |
12 |
20 |
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità
superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino, condizioni di effettivo disagio |
13 |
20 |
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre |
13 |
23 |
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti |
16 |
22 |
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi
quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è
costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza
superiore a cm 12) |
16 |
28 |
15) Lavori su scale aeree tipo Porta |
17 |
35 |
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi
esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano
terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto
del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso |
17 |
35 |
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m |
19 |
35 |
18) Lavori per fognature nuove in galleria |
19 |
35 |
19) Spurgo di pozzi bianchi preesitenti con profondità superiore
a m. 3 |
20 |
35 |
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti |
21 |
40 |
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m. |
22 |
40 |
22) Lavori in pozzi neri preesistenti |
27 |
55 |
In situazioni extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico,
all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa
deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in Galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta
alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle
Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i
valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di
avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori
di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio |
46 |
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco
o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed
ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione,
l'avanzamento e la sistemazione |
26 |
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione
ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate,
compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie |
18 |
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a
norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste
per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di
eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal
basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente
ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco)
le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte
delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non
superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle
sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri
dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni
territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma,
le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte
delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate
sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati
al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla
retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono
quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri |
54 |
b) da oltre 10 a 16 metri |
72 |
c) da oltre 16 a 22 metri |
120 |
d) oltre 22 metri |
180 |
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione
indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera
equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata
dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente
all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore. - Al
personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto
vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti,
le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di
situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e
da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle
immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni,
anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e
mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza
giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui
all'articolo 21 gruppo E) del C.C.N.L. 17-4-1991 restano confermati ad personam
per i lavoratori in forza all'azienda al maggio 1995, adibiti a tali lavorazioni
per gli importi orari in atto alla stessa data.
L'erogazione degli importi così determinati resta comunque
commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa nell'ambito delle
lavorazioni di cui al citato art. 21.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per
quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore
assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti
dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione
d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non
considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni
territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che
decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno
entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle
Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni
di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate,
esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la
determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli
operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte
le ore di lavoro effettivamente prestate.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 22
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trasferta
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A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la
propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il
rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in
un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i
limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 40, ha diritto
a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'articolo 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti delle imprese esercenti l'attività di
produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le
norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori
spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare
temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da
quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per
raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali
del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per
ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il
lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o
quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o
abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di
trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso
delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso
delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in
misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto
alla diaria di cui al secondo comma.
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della
circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante
complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base
e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della
quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere
inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo
di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della
circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è
corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata
superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla
cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo
periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché
l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla cassa edile del
luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al
termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti
dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la cassa
edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di
contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla cassa edile di provenienza gli
operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e
condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e
fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera
di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le
Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per
le casse edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento
all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla
cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti
convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta cassa l'elenco
degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli
operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista
per gli operai iscritti alla cassa edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a
documentare alla cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche
denuncie delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati
presso la cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della cassa edile della zona in cui si
svolgono i lavori, la cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la
documentazione di cui al comma precedente.
Le Parti si impegnano, in riferimento al Protocollo sul sistema
delle casse edili, ad individuare soluzioni entro il 30 novembre 1995, affinché:
- le casse edili, ancorché promananti da diversa contrattazione
collettiva, attestino i versamenti contributivi effettuati dalle imprese su
richiesta degli enti appaltanti, di altre casse edili (anche se promananti da
diversa contrattazione collettiva) o dell'impresa interessata;
- la cassa edile tenuta al rilascio della dichiarazione di
regolarità contributiva prenda in considerazione a tal fine le attestazioni
richieste e rilasciate da altre casse edili anche se promananti da diverse
contrattazioni collettive;
- le situazioni di eventuali inadempienze a tali obblighi da
parte delle casse edili non rechino danno o pregiudichino i diritti delle
imprese e dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale
La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente
accordo entrerà in vigore dal 1° settembre 1995 a seguito dell'accertamento in
sede di Ministero del Lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e della applicabilità dello speciale regime
contributivo previsto per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153 e successive modifiche.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviari, per "cantiere"
si intende il tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto del singolo
contratto d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto
di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente
raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio
deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata
dall'orario di cantiere munito di attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto al lavoro di armamento
ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata e
qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro
rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di
cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell'art. 25, per ogni ora effettiva di lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via
convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano
consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria
prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi
territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad
un altro e/o da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo
dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese
relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura
forfettaria.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 23
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trasferimento
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All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della
stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da
portare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve
essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese
di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si
trasferiscono, nonché per le masserizie.
Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata
del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel
trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità
diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta
"una tantum" una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con
l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo
famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova
località.
L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate
per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo
preavviso.
Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un
congruo preavviso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe
spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire
nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa, ove possa
continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non
procederà al suo licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che
entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per
motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva
prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e
per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di
provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla
risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento,
l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui
l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il
rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il
rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 24
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità per lavori in alta montagna
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Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono
lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio,
tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai,
si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle
competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle
indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori
eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da
località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta
malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile,
le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli
operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed
immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in
caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come
malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le
componenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla
prevenzione dell'endemia malarica.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 25
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Elementi della retribuzione
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Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta
convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria:
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al
presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto:
Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo
contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 20, 21, 22, 29,
30, 37 debbono essere assunti a base del calcolo i seguenti elementi della
retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13),
utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 19, 20, 33 e 34
del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 18, 19, 33 e 34 oltre
agli elementi, retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di
calcolo per i capisquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale
particolare incarico.
5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 18,
26, 33, 34, 91 e 106 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 26
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Modalità di pagamento
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La paga deve essere effettuata settimanalmente,
quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative.
Il periodo di paga è di norma mensile, anche se può essere:
settimanale, quindicinale o quattordicinale.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o
mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90%
circa della retribuzione netta e degli assegni per il nucleo familiare maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del
saldo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di
paga cui si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione
oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con
diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la
corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per comprovati
particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo
tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere,
si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il
luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del
lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine
del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento
della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto
equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con
quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché
sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in
cui viene effettuato il pagamento.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 27
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trattamento in caso di malattia
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In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza
interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa
malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la
malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro,
l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento
economico di cui all'art. 34. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del
preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 34.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto,
oltre al trattamento economico a norma dell'art. 34, alla conservazione del
posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli
Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti
l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro limiti
della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare
mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari
all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della
retribuzione costituita dal minimo di paga base dall'elemento economico
territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di
contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei
dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante
l'assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate
applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti
seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7
giorni: 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14
giorni: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS:
0,3795;
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate
dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate
dall'INPS: 0,5495.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel
loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio
1979.
Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non
indennizzate dall'INPS è pari a: 0,5495.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere
b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui
al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi
coefficienti individuati nel sesto comma.
Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato è
corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le
festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale
come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la
normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di
cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti
dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario
precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa
all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni
ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il
trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario
settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per
ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i
limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad
accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art. 19 nella misura
del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'undicesimo comma dello stesso
articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata
non superiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui
all'articolo 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal
quattordicesimo comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le
disposizioni contenute nell'articolo 27 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la quota di gratifica natalizia
maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell'impresa esclusivamente ad
integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni
legislative.
Le parti si danno altresì atto che il periodo di conservazione
del posto di nove mesi consecutivi di cui al primo comma del presente articolo
si intende definito in 270 giorni di calendario.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 28
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
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In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi,
senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta della
stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha
diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea
che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro
e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione
alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la
infermità, conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente
accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla
indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art.
34.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia
professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto
fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione
clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione
del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando
il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico di cui all'art.
34.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di
malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme
generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli
operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia
professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al
presente articolo, è tenuta anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali in corso, a erogare mensilmente all'operaio non in prova un
trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le
quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga
base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di
settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero delle ore
corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in
vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia
professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate
applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti
seguenti:
a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere
b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui
al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi
coefficienti individuati nel settimo comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è
corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate
dall'INAIL, comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo
comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione
per sette dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario
precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il
trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente
regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per
gli operai di cui all'ottavo comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto
di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di
orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia
professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di
cui all'art. 19 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di
cui all'undicesimo comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o
malattia professionale, compreso il giorno dell'infortunio, la percentuale del
4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente
dall'impresa all'operaio.
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia
professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a
continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il
lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il
trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova
medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le
disposizioni contenute nell'art. 28 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 29
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Congedo matrimoniale
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Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo
interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.
Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio,
viene concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con
diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 72 ore.
All'operaio che abbia maturato presso la stessa impresa
un'anzianità ininterrotta di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un
periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi con diritto al
trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 88 ore.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate
di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere
quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso
titolo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 30
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Anzianità professione edile
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Sono istituti a favore degli operai particolari benefici connessi
alla anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e
l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente
contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina
dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei
datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della
gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente
prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18.
Dichiarazione a verbale
Le parti auspicano la realizzazione, a livello nazionale e
territoriale, di strutture uniche per l'intero settore.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 31
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
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L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi,
attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna
modificazione se non dopo averne chiesto ed ottenuta l'autorizzazione dai
superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi
di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua
disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il
danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni
operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al
magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna
temporanea.
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni
cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il
deposito e la buona conservazione dei cicli e motocicli.
L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad
adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza dei
cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il
cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel
modo più idoneo, alla conservazione dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi
quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano
impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 32
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Obblighi e responsabilità degli autisti
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L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a
osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio,
l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni
eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore
diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il
veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario,
segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
Il conducente di autobetoniere è altresì responsabile delle
alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a
farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del
materiale.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 33
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Preavviso
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Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta
causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in
qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari
caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in una settimana per gli
operai con anzianità ininterrotta fino ai tre anni, e in giorni dieci di
calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di
preavviso, il recente è tenuto a versare all'altra parte una indennità
equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell'art. 25) che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve
essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due
quindicine o quattro settimane.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 34
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trattamento di fine rapporto
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Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio
1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le
norme di cui ai comuni 4 e 5 dell'art. 2120 c. c. - sub art. 1 della legge n.
297.
A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983
la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è
computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 c. c.
Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma
dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione
agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai
seguenti elementi:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge
297/1982;
- ex indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5 "Riposi
annui";
- superminimi ad personam di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 19;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 21,
lettere B), C), D);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 22, lettera
B).
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del
civile, trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la
gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche
l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
Fino al 31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto, in base
all'art. 5, 4° comma, della citata legge n. 297, è commisurato per gli operai di
produzione, al 76,3 per cento e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92
per cento e al 50,77 per cento, rispettivamente per gli operai di cui alle
lettere a) e b) e per gli operai di cui alla lettera c) dell'allegato A, della
retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della
presente lett. a), divisa per 13,5.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 il trattamento di fine
rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai
sensi del 2° comma della presente lett. a), divisa per 13,5.
B) Dell'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando
l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto
spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la
stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli
elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere
continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione
dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977.
L'indennità nella misura stabilita al primo comma della presente
lett. B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° gennaio 1981.
L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato primo
comma decorre dal 1° luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa alla data
del 22 luglio 1979.
Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di
anzianità è aumentata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità
ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e
il 31 ottobre 1979.
Per l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980
l'indennità compete in misura pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese
intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.
Per l'anzianità precedente al 1° gennaio 1964, l'indennità deve
essere computata in base all'ultima retribuzione nella misura prevista dai
precedenti contratti nazionali e provinciali.
Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di
produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per
l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968, deve essere computata in base
all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla
stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30
giugno 1968.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 35
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità in caso di morte
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In caso di morte dell'operaio, l'indennità di anzianità e
l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma
dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico
dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo
grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa
l'attribuzione e la ripartizione della indennità.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 36
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Reclami
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In considerazione delle particolari caratteristiche
dell'industria edile e della possibilità che al termine delle opere
l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi
reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono
essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice
Civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 37
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Edilcasse
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a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la
EDILCASSA. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso,
dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'ANIEM e le Federazioni
nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.),
che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le
Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle EDILCASSE contenuti nel presente contratto
riguardano esclusivamente le EDILCASSE costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni
predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma
precedente, non determinano effetti nei confronti delle EDILCASSE previste dalla
presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle EDILCASSE
sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle
Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi
stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui
sopra.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del
contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 25.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a
carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere
trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di
paga per il successivo versamento della EDILCASSA.
La EDILCASSA è amministrata da un Consiglio nominato in misura
paritetica dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e
dalle Associazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle
Organizzazioni nazionali contraenti.
Le nomine di competenza delle Organizzazioni territoriali
riconosciute dall'ANIEM Nazionale sono sottoposte ad autorizzazione dell'ANIEM
Nazionale la quale potrà anche procedere direttamente ad eventuali sostituzioni
dei membri del Consiglio nominati dalle Organizzazioni territoriali da essa
riconosciute.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il
movimento dei fondi della EDILCASSA deve essere effettuato con firma abbinata
nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il presidente del collegio sindacale deve essere iscritto nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed
assistenza delle EDILCASSA dettando per alcune di esse una disciplina unitaria
per tutte le EDILCASSE e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi
territoriali.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali,
sono portate a conoscenza delle EDILCASSE per l'automatica ed integrale
applicazione.
Gli organi della EDILCASSA sono vincolati a non assumere
decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ed
eventuali pattuizioni derogatorie, degli accordi nazionali medesimi.
Le prestazioni di ciascuna EDILCASSA sono deliberate dal
Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA medesima, nei limiti delle
disponibilità dell'esecuzione e dovranno essere approvate dalle Associazioni
territoriali.
In sede di approvazione, le Associazioni territoriali, con
protocollo aggiuntivo che formerà parte integrante degli accordi di cui
all'articolo 40 determineranno, entro i limiti proposti dal Consiglio di
Amministrazione della EDILCASSA, la natura, le misure, nonché le date di
decorrenza e la durata delle singole prestazioni demandando al Consiglio
medesimo di stabilire le modalità applicative.
Con lo stesso protocollo di cui al comma precedente del presente
articolo le Associazioni territoriali stabiliranno altresì quale tra le dette
prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della EDILCASSA senza
tener conto dell'importo del contributo a carico degli operai, formano parte
integrante del trattamento economico e normativo definitivo del presente
contratto.
Le prestazioni della EDILCASSA per i casi di malattia anche
professionali e di infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato C, che
forma parte integrante del presente articolo.
Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai
commi dodicesimo e tredicesimo al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è
liberato dall'obbligo di corrispondere con l'integrale adempimento degli
obblighi verso la EDILCASSA stabiliti dal presente contratto dagli accordi
nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dallo Statuto e dal
Regolamento della EDILCASSA stessa.
I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico
- accompagnati dalla relazione del Presidente della EDILCASSA e dalla relazione
del collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le
Organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune
accordo, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione,
alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali
compete la nomina dei componenti il Comitato di Amministrazione della EDILCASSA.
Entro i successivi trenta giorni, le Associazioni territoriali si
incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo
apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro i dieci giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della EDILCASSA,
il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della
prima riunione dello stesso.
L'esercizio finanziario della EDILCASSA decorre dal 1° ottobre al
30 settembre dell'anno successivo.
b) La EDILCASSA nelle occasioni e con le modalità stabilite
localmente dalle Associazioni di cui al secondo comma, raccoglierà dai datori di
lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della
medesima una dichiarazione scritta di adesione al presente contratto collettivo
nazionale di lavoro, agli accordi locali adottati a norma del contratto
medesimo, nonché allo Statuto ed al Regolamento della EDILCASSA stessa, con
formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto
previsto dall'articolo 105, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti,
accordi ed atti normativi medesimi.
c) Con l'iscrizione alla EDILCASSA i lavoratori e le imprese sono
vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi
seguenti.
A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota
nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, maggiorati del 18,5% e del
4,95% per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è
trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di
paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla EDILCASSA con
la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di
cui al quinto comma della lettera a) del presente articolo.
Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in
due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANIEM e l'altra da attribuire
cumulativamente alle Federazioni nazionali stipulanti di parte operaia.
La EDILCASSA provvederà a rimettere direttamente alle
Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali di cui al primo comma possono prevedere l'istituzione di quote
territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori
di lavoro e degli operai e da computarsi sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell'art. 25.
La maggiorazione del 18,5% e del 4,95% della base di calcolo sarà
attuata anche le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo
fra le competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal
datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è
versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla
EDILCASSA secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle
Associazioni predette.
Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà
ripartito in due parti uguali di cui una a favore delle Organizzazioni
Territoriali riconosciute dall'ANIEM Nazionale che autorizzerà e darà
disposizioni vincolanti alle Edilcasse circa le modalità e gli estremi del
relativo versamento e l'altra da attribuire cumulativamente alle Associazioni
territoriali di parte operaia aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti
che provvederanno al successivo riparto tra loro.
d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle
EDILCASSE sono assicurate dall'Edilcassa Nazionale, costituita tra le
Organizzazioni nazionali di cui al primo comma.
e) Le Associazioni nazionali di cui al primo comma assumeranno le
iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle EDILCASSE alla
disciplina contenuta nel presente contratto.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 38
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Quote sindacali
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Le Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità
di cui all'Accordo nazionale allegato al presente contratto, un importo da
prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso
le EDILCASSE.
Le Associazioni territoriali possono adottare il sistema previsto
dal presente articolo anche assieme a quello di cui al sesto comma dell'art. 37
lett. c); i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non
previsto dal presente contratto.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 39
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Commissione Tecnica Nazionale
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È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello
nazionale:
a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del
lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo
scopo nell'ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze
e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti
territorialmente in Italia.
La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune
circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;
b) per l'esame delle questioni di interpretazione della
disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di
lavoro e sull'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti, di cui agli
artt. 14 e 15 del presente contratto;
c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo
comma dell'art. 21.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 40
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Accordi locali
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In conformità all'intesa Governo-Parti sociali del 23 luglio
1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie
ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto
nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti
alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti
materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2002 e con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo
diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo
differenziato nel corso dell'anno, alfine di tener conto delle situazioni
metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta
montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a
norma dell'art. 21;
d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2002, dell'elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati
nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo;
e) alle attuazioni di cui all'art. 19;
f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è
applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 22;
g) alla determinazione del periodo di normale godimento delle
ferie;
h) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e
relative indennità sostitutive;
L'elemento economico di cui alla lettera d) sarà concordato in
sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e
competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti
indicatori;
- numero imprese e lavoratori iscritti in Edilcassa e monte
salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti
aggiudicati;
numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed
in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro.
- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da
fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello
territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede
territoriale.
L'elemento economico di cui alla lettera d), sulla base dei
criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede locale entro la
misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30
giugno 2001.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono
essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista
per gli effetti del contratto medesimo, per consentire l'apertura delle
trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste
ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di
provvedere:
1) alla determinazione del contributo per l'anzianità
professionale edile, ai sensi dell'art. 30;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo
dovuto alle EDILCASSE a norma dell'art. 37 ed agli ulteriori compiti specificati
nell'articolo medesimo;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni
della EDILCASSA per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia
professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità
stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per
la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale
contenuta nell'art. 93;
6) alle determinazioni di cui all'art. 38 relativo alle quote
sindacali.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del
presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate
alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere
l'intervento delle Associazione nazionali contraenti le quali si incontreranno,
entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia
interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla
regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Nota a verbale
1. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in
atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
2. Le parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto
di cui alla lettera d) del presente articolo e dei vantaggi che può produrre in
termini di risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le aziende, tali da
consentire il particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di
legge che sarà emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e
si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal
senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Al fine di estendere nell'intero territorio nazionale le
relazioni industriali fra l'ANIEM e le Organizzazioni Sindacali FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL e FILEA-CGIL, le parti si impegnano a garantire la piena agibilità
della contrattazione integrativa in tutte le aree territoriali nelle quali siano
operanti le relative Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali aderenti alle
Organizzazioni Nazionali contraenti.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali
modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti
contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto
collettivo nazionale di lavoro comporteranno il riesame della materia.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 41
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Aspettativa operai
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All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere
concesso - compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e
per una sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4
settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari,
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la
specificazione delle motivazioni.
L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Edilcassa
il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato per sostituire i lavoratori assenti.
Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente
non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può
superare il 5% del numero dei lavoratori occupati. Per le aziende che occupano
meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma
precedente, più di un lavoratore.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 42
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavori usuranti
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In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori
usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con l'operatività
immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti
alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazioni
e proposte da avanzare agli organismi istituzionali competenti.
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Regolamentazione per gli impiegati
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 43
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Assunzione
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Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di
assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, un modo
sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo
determinato;
5) il trattamento economico iniziale.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro.
3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni
per il nucleo familiare;
4) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e
precedenti occupazioni.
È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale in
data non anteriore a 3 mesi.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza e
domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati
adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire
all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 44
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Periodo di prova
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L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a
sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, a cinque mesi per gli
impiegati di prima categoria, a tre mesi per gli impiegati di seconda categoria
e gli assistenti tecnici di 4° livello ed a due mesi per quelli di terza, quarta
e quinta categoria primo impiego.
Tale periodo di prova deve risultare da apposita lettera di
assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del
periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova, purché non abbia una
durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla
guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto
alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel
corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi
previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta
da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve
essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà
o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la
prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia
prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene
assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda
alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con
anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 45
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Orario di lavoro
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A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le
eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali
di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base
all'art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel
rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 55 del
presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da
portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini
di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale
di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una
maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 46.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la
regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di
produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi
individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore
di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per
malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale
e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi
con adeguati preavvisi, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare
non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è
dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma
dell'art. 44.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle
festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come
modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 salvo quanto previsto dal comma
seguente.
In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa
dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta
alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la
fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina
saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi
intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6
dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con
qualifica impiegatizia.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai
lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 43, lett.
B) comma terzo e quarto del C.C.N.L. 21 luglio 1995.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 46
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Elementi del trattamento economico globale
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Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento
economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1) Stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato
nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 47);
2) superminimo collettivo;
3) superminimo "ad personam" di merito;
4) indennità di contingenza;
5) ex premio di produzione territoriale;
6) elemento economico territoriale (v. art. 48);
7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni
di orario (v. art. 49);
8) aumenti periodici di anzianità (v. art. 50);
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 86);
12) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 51);
13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria
compressa ed in galleria (v. art. 53);
14) indennità di zona malarica;
15) ogni altra indennità avente carattere specifico con
esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche se in
misura forfettaria;
16) rateo della 13ª mensilità (v. art. 64);
17) rateo del premio annuo (v. art. 65);
18) rateo del premio di fedeltà (v. art. 66).
Per determinare l'aliquota oraria dei singoli elementi del
trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti
contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per
centosettantatre.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 47
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Stipendio minimo mensile
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Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo di cui alla
allegata tabella B) che forma parte integrante del presente contratto.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 48
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Elemento economico territoriale
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Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare,
con decorrenza non anteriore al 1-1-2002 e per la circoscrizione di propria
competenza, un incremento complessivo dell'elemento economico territoriale fino
alla misura massima percentuale sui minimi nazionali di stipendio che verrà
stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30-6-2001 secondo
criteri e modalità di cui in premessa "Procedure di rinnovo degli accordi di II
livello".
Nota a verbale
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in
ciascuna circoscrizione territoriale.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 49
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
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Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di
legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica
a quanto disposto dall'Art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1932, n. 692, il quale esclude
dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive
svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale
direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto
alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa,
con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D.
10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale
nella misura del venticinque per cento dello stipendio minimo mensile
dell'indennità di contingenza e dell'elemento economico territoriale.
È in facoltà dell'impresa di dedurre l'imposta dell'indennità
suddetta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in
considerazione della particolare natura delle mansioni.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 50
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Aumenti periodici di anzianità
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Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di
assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, un modo
sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo
determinato;
5) il trattamento economico iniziale.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro.
3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni
per il nucleo familiare;
4) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e
precedenti occupazioni.
È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale in
data non anteriore a 3 mesi.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza e
domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati
adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire
all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 51
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità di cassa e di maneggio di denaro
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All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per
errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello
stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio
dell'impiegato.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 52
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
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All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via
continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle
mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più
cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di
manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra
le parti.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 53
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in
galleria
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Agli impiegati destinati a prestare la loro opera,
continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta
montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa:
lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli
operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo
stesso trattamento per vitto ed alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai
nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 46.
b) Per lavori in galleria una indennità di L. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle
eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che
non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 54
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità di zona malarica
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Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa
in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in
cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai
nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 46.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da
località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta
malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile,
detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che
a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da
altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo
trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le
competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla
prevenzione dell'endemia malarica.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 55
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati)
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Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di
cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli
orari di cui all'art. 43 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro
straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D.
10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle
norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere
autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si
deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli
interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un
prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima
decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del
codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e
festivo sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno |
35% |
b) lavoro festivo |
45% |
c) lavoro festivo straordinario |
55% |
d) lavoro notturno non compreso in turni periodici |
34% |
e) lavoro notturno compreso in turni periodici |
10% |
f) lavoro straordinario notturno |
47% |
g) lavoro festivo notturno
(escluso quello compreso in turni periodici) |
50% |
h) lavoro notturno festivo straordinario |
70% |
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le
ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria
degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 46.
Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con
elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la
parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e
8 dell'art. 46.
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed
improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato
l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è
dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa,
un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la
prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene
effettuata in ore notturne.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 56
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavori fuori zona
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Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo
compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del Comune per il quale
l'impiegato è stato assunto.
All'impiegato in servizio inviato ad espletare la sua attività
nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di
viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al
disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dal confine
territoriale del Comune al posto di lavoro. Sempreché l'impresa non provveda con
mezzi propri al trasporto del personale.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 57
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trasferta
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All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in
missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della
normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto,
vitto ed alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera
del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto
ed alloggio);
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la
missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per
cento sull'ammontare delle spese di vitto.
Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto
corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del quindici
per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con
l'impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse
protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'impresa, in sostituzione delle
spese di vitto e alloggio, potrà convenire con l'impiegato una diaria
giornaliera a titolo forfettario.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 58
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trasferimento
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Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per
iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il
trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile
dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente,
escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle
particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova
destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al
preavviso ed al trattamento economico previsto dall'art. 73 salvo per gli
impiegati di prima e seconda categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia
stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporne il
trasferimento; in tali casi l'impiegato che non accetta viene considerato
dimissionario.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire
nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà
la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva
trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere
al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso e al trattamento economico
di cui all'art. 73 e 74.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti
come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà
corrisposto l'importo previamente concordato con l'impresa delle spese per il
trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per
i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso,
previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (1ª classe per
gli impiegati di prima e di seconda categoria, 2ª classe per gli impiegati di
terza e quarta categoria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposto:
- se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento
commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5
dell'art. 46;
- se con familiari a carico: una indennità di trasferimento
commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5
dell'art. 46.
Verrà inoltre corrisposta dall'impresa una indennità
supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra
per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba
corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di
locazione precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al
rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di
pigione.
All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna
indennità né rimborso spese.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e
che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per
motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva
prima del trasferimento, è dovuto al trattamento economico come sopra precisato,
purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di
impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da
parte dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex
impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di
impiego.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato
dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di
locazione, dovranno intervenire fra impresa ed. impiegato particolari accordi
per l'indennizzo da corrispondere.
Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare
all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 59
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Alloggio
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Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la
sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di
trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro
del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'impresa che non
provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 60
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Mutamento di mansioni
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All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni
rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un
compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico
goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni
rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio
dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si
tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e
puerperio, ferie, servizio militare e per altre cause che comportino per
l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria,
l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla
precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente lo
stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di
assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza
necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende
quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 46.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma
precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la
medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso
la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio di categoria superiore
deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di la
categoria super e 1ª categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di
altra categoria.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 61
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Pagamento della retribuzione
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Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese;
all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o
prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il
pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza
di detto termine, gli interessi di mora nella misura del due per cento in più
del tasso ufficiale di sconto.
L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà
di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di
mancato preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della
retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non
contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con
quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché
sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto
in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare
il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la
risoluzione del rapporto di lavoro.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 62
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Giorni festivi e riposo settimanale
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Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività:
- 1° gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- Lunedì successivo alla Pasqua;
-15 agosto - Assunzione;
-1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove
lavora l'impiegato.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle
festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di
cui alle lettere b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3
dicembre 1954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di
fatto, di cui all'articolo 1 del precedente accordo, sarà determinato dividendo
la retribuzione mensile per venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere
vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati
i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti
impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo
che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la
domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il
riposo viene considerato giorno festivo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 63
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Ferie
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L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo
di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo
i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 62.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come
ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale settimanale è distribuito
su cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni
lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio
vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie
eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di
cui ai numeri dall'1 al 14 dell'art. 46.
In considerazione delle particolari caratteristiche
dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova,
a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte
dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali
desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie
medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica
il diritto alle ferie maturate.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo
di preavviso.
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è
ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro
dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere
all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versagli
un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato
all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 4°). Tale
indennità va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui
l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti
all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma
dell'art. 61 con decorrenza del primo giorno successivo allo scadere dei sei
mesi.
Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di
ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia
per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva
delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in
servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere
delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso
dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di
ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo
stesso.
"La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne
sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre
giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di
calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente
assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato
di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
Norma transitoria
All'impiegato che alla data del 31 dicembre 1978 abbia maturato
14 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa è riconosciuto ad
personam il diritto ad una quinta settimana di ferie.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 64
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Tredicesima mensilità
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L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da
computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 46.
Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non
oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della
tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio pretato presso
l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va
considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese
superiore ai quindici giorni.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 65
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Premio annuo
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Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno
dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella
misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al
14 dell'art. 46.
Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso di inizio di cessazione del rapporto nel corso dell'anno
di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della
mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va
considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese
superiore ai quindici giorni.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 66
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Premio di fedeltà
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All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o
gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo
alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di
vent'anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una
mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 46.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed
effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e
simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza
della data di assunzione in servizio dell'impiegato.
L'impiegato che, avendo già maturato al diritto al premio, venga
licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio
stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della
maturazione del precedente premio.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 67
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trattamento in caso di malattia
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L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro
ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve
trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme
di legge.
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia,
all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i
periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli
elementi di cui ai numeri dall'1) al 9) dell'articolo 46:
1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti,
conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per
mesi sei;
2) per anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni
compiuti; conservazione del posto per mesi nove e corresponsione dell'intero
trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;
3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti:
conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento
economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per
i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non
potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione
del posto:
a) mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi
anzianità di cui al punto 1);
b) mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi
anzianità di cui al punto 2);
c) mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi
anzianità di cui al punto 3).
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b), c), del
comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero
trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'impresa se procede al
licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del
preavviso e del trattamento economico previsto dall'art. 73 e 74.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti
non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà
risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di anzianità
di cui all'art. 73 e 74 del presente contratto.
Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del
preavviso e dell'indennità di anzianità.
L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto
alla conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza del
preavviso stesso, oltre all'indennità di anzianità.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il
trattamento del presente articolo, La malattia durante il periodo di prova
sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i
limiti di tempo del periodo di prova stesso.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 68
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
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In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,
l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui
all'art. 67 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione
del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti
dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'industria
edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul
lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti
previsti dall'art. 67 l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50%
del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore
maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro,
di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro Istituto assicuratore
per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a
corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e
l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di
postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà
l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini
dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili
con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà
l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla
sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il
periodo antecedente al passaggio di categoria.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termine
delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 69
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Congedo matrimoniale
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Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso
di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui
ai nn. dall'1 al 9 dell'art. 46 percepiti nel normale periodo di lavoro.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 70
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Aspettativa
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All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una
aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun
effetto.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo
di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato
dimissionario.
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti
meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato
a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato per sostituire i lavoratori assenti.
Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente
non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può
superare il 5% del numero dei lavoratori occupati. Per le aziende che occupano
meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma
precedente, più di un lavoratore.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 71
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
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Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e
per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di
questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a
conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei
reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle
quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi
per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere
alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli
oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi
dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma
oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi
dell'impresa.
Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in
forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 72
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Preavviso di licenziamento e di omissioni
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Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100 il contratto
d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti
senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova,
non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima
categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli
assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria
di impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio
non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima
categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli
assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza, quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e prima
categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli
assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi due per gli impiegati di terza, quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di
ciscun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni
eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine
del mese.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra
parte a corrispondere una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice
civile.
L'impresa ha diritto di trattenere su quanto dovuto all'impiegato
l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non
dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia
all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato
dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la
durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie
esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere
comunicati per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del
presente contratto mantiene ad personam l'eventuale maggiore termine di
preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto
individuale vigente a tale data.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 73
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Trattamento di fine rapporto
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Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio
1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le
norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c. c. sub art. 1 della legge n. 297.
A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983
la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è
computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 c. c.
Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato 2° comma
dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione
agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai
seguenti elementi:
- minimo di stipendio;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge
297/1982;
- ex premio di produzione;
- elemento economico territoriale;
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi ad personam di merito o collettivi;
- 13ª mensilità;
- premio annuo e premio di fedeltà;
- indennità di cassa e di maneggio denaro;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità speciale di cui all'art. 49;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori in galleria;
- indennità per lavori in alta montagna.
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del
trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità
di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l'indennità
di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma
restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro spetta all'impiegato non in prova, una indennità di anzianità
pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico, da computarsi sugli
elementi sotto precisati per quanti sono gli anni di servizio prestati nella
categoria impiegatizia.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 74
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
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In caso di morte dell'impiegato, le indennità indicate agli artt.
72 e 73 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico
dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo
grado, fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di
previdenza compiuti dall'impresa.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto
dall'art. 2122 del codice civile.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa
l'attribuzione e la ripartizione della indennità.
In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di
sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato
abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni
stabilite nei R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, e nel D.L.L. 1° agosto 1945, n. 708,
relativi al "Fondo per l'indennità agli impiegati".
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 75
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Certificato di lavoro
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In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa,
dell'impiegato l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso,
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi
contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo
durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della
categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 76
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Quote sindacali
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È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio
datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo
determinato, ad operare sulla retribuzione trattenute di importo definito per
contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 77
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Regolamentazione speciale per i quadri
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Assicurazione
Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il
datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle
proprie mansioni, con esclusione del caso di colpa grave o dolo.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa
grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle
funzioni svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della
qualifica di quadro da parte dell'azienda verrà corrisposta ai lavoratori
interessati una indennità di funzione di importo pari a novantamila lire mensili
con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del
50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 54,
58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di
quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione di tale qualifica sarà
effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono
per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati. La
presente normativa decorre dopo 4 mesi dalla data di stipula del presente
contratto.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la
presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio
1985 n. 190.
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Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
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ART. 78 : Classificazione dei lavoratori
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 78/1
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Classificazione dei lavoratori - Livelli Quadri, 7°, 6° e 5°
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La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti
livelli:
Livelli |
Categorie |
Parametri |
Settimo |
quadri impiegati di 1ª super |
200 |
Sesto |
impiegati di 1ª |
180 |
Quinto |
impiegati di 2ª |
150 |
Quarto |
assistenti tecnici già inquadrati in 3ª e operai di quarto
livello |
140 |
Terzo |
impiegati di 3ª e operai specializzati |
130 |
Secondo |
impiegati di 4ª e operai qualificati |
117 |
Primo |
impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni |
100 |
la predetta classificazione determina comuni livelli
esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale nazionale e pertanto
non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei
trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti,
rispettivamente per gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge,
da accordi interconfederali e da contratti ed accordi collettivi nazionali e
territoriali.
Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di
cui alle tabelle allegate A) e B), l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento
delle qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri:
Quadri
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 13
maggio 1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i
lavoratori tra quelli inquadrati nel 7 livello, che, oltre a rispondere alle
caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere
continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale,
organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino
responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e
gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa
fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi
dell'impresa stessa.
7° Livello
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni
direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria
del 6° livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente
preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali
siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità
produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della
organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli
obiettivi dell'impresa.
6° Livello
Appartengono al 6° livello i lavoratori tecnici e amministrativi,
con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità
professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed
autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal
titolare o dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di categoria 1ª super.
Coordinatore d'impianti: impiegati di concetto, con le funzioni
ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di VI livello, che, nelle imprese
produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano
l'attività di più centrali di betonaggio.
Analista E.D.P: impiegato che su indicazioni ed avvalendosi anche
di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento
automizzato dei dati su elaboratore elettronico.
Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni,
concorda con gli utenti i documenti di input e output; definisce nei vari
aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche.
Responsabile di restauro e di recupero archeologico: appartengono
alla prima categoria gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di
restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e
dell'esito dell'intervento e possiedono inoltre competenze tecniche,
progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di
determinare la metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle diverse
fasi dell'opera, curano il coordinamento dell'intervento delle diverse
professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, impostano,
coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.
5° Livello
Appartengono al 5° livello i lavoratori in grado di svolgere
mansioni di concetto richiedenti una certa iniziativa ed una determinata
autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e per la cui
esecuzione necessita una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, o
comprovata pratica ed esperienza, comunque acquisita nel campo della propria
attività.
Profili:
Capo Impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici
e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina
l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti
indicati per l'operatore di centrale.
Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e
distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio
completamente computerizzata e/o con più punti di carico.
Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale
di IV livello.
- Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a
procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro
dell'elaboratore elettronico, assicurando la regolarità del ciclo di
elaborazione con interventi di ordine e di rettifica, con responsabilità dei
risultati; ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a
metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile
all'elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i relativi
diagrammi, controllandone i risultati ed accertando ai programmi elaborati
variazioni e migliorie, con responsabilità dei risultati.
- Lavoratori che curano la distribuzione, l'esecuzione, la
misurazione e la liquidazione dei lavori. Trattano con i fornitori per
l'approvvigionamento dei materiali. Nell'ambito delle direttive impartite
dall'impresa, assumono e licenziano gli operai.
- Lavoratori che curano la distribuzione, l'esecuzione, la
misurazione e la liquidazione dei lavori. Trattano con i fornitori per
l'approvvigionamento dei materiali. Nell'ambito delle direttive impartite
dall'impresa, assumono e licenziano gli operai.
Es.: Assistente Tecnico (ex Assistente Tecnico II Gruppo, livello
A).
- Lavoratori che provvedono allo sviluppo dei progetti ed allo
sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.
Es.: Tecnico addetto ai calcoli.
- Lavoratori che curano l'interpretazione, lo sviluppo e il
controllo dei disegni.
Es.: Disegnatore di concetto.
- Lavoratori che curano gli approvvigionamenti e gli acquisti,
provvedono alla liquidazione dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di
massima dei superiori e con diretta responsabilità.
Es.: Addetto agli approvvigionamenti e agli acquisti.
- Lavoratori che curano l'applicazione e l'interpretazione delle
disposizioni legislative e contrattuali relative a stipendi e paghe, e
provvedono alla trattazione delle pratiche concernenti dette materie presso gli
istituti e gli enti di assicurazione di previdenza e di assistenza, con diretta
responsabilità e nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
Es.: Addetto alla amministrazione del personale.
- Lavoratori capaci di coordinare con autonomia, competenza e
conoscenza dei vari metodi di tecniche di costruzione, l'attività produttiva del
cantiere.
Es.: Capo cantiere.
- Operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche
competenze storiche; archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto
archeologico con le capacità necessarie per una attività di valutazione e di
coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 78/2
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Classificazione dei lavoratori - Livello 4°e 3°
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4° Livello
Appartengono al 4° livello i lavoratori dotati di specifica
preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni
che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, con o senza
funzioni di coordinamento di altri lavoratori.
Profili:
- Lavoratori che, con ampia autonomia operativa nella scelta
delle fasi di esecuzione sono in grado di condurre e manovrare più macchine
operatrici semoventi complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e del
loro funzionamento, sono in possesso di pluriennale esperienza operativa sui
vari tipi di terreno, nonché curano la manutenzione ordinaria delle macchine
stesse e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive
sull'impiego delle macchine loro affidate.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi,
procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata
precisione e complessità per aggiustaggio, riparazione, manutenzione ed
installazione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto.
Gruista di elevata professionalità ed esperienza operativa ed
organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru, anche a torre,
di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed
effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa.
Responsabile del montaggio di prefabbricati, che coordina e
organizza con ampia autonomia operativa squadre di montaggio e relativi mezzi
d'opera in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, nonché
applica le misure di sicurezza, essendo in grado di interpretare schemi e
disegni esecutivi.
- Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori
progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad)
curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
- Programmatore E.D.P.: Impiegato che interpreta le specifiche di
programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la
struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e
istruzioni in linguaggio di codifica: predispone e controlla le compilazioni e
prove necessarie alla certificazione del programma.
- Lavoratori che pur svolgendo in linea di massima compiti
analoghi a quelli dell'assistente del 2° livello, compiono lavori per i quali
occorre generica preparazione professionale, oppure si limitano a dare
esecuzione delle direttive dei superiori o prestano la loro opera alle
dipendenze di un assistente di livello superiore.
Es.: Tecnico di cantiere (ex assistente tecnico II gruppo,
livello B).
Lavoratori altamente specializzati che dirigono e coordinano
l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione dell'assistente tecnico e/o
del tecnico di cantiere, partecipando eventualmente anche alla esecuzione del
lavoro.
Es.: Capo squadra.
N.B.: Per il capo squadra inquadrato in questo livello le
maggiorazioni di cui all'art. 84 del C.C.N.L. del 28 giugno 1976 verranno rese
in cifra e saranno assorbite fino a concorrenza.
- Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria
opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle
tecnologie impiegate nelle lavorazioni cui sono addetti.
Es.: Operatore di macchine di particolare complessità in grado di
intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice
riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari.
- Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare
complessità non solo nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambiente delle
nuove tecnologie di industrializzazione.
Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e
distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio,
con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le
operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la
manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le
eventuali anomalie funzionali, è anche preposto a coordinare lo smistamento
delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in
uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche
a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.
- Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per
la perforazione di gallerie in sotterraneo;
- Lavoratore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra
macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di
rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona
conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;
- riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla
grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di
armamento ferroviario;
- lavoratore che, possedendo elevata professionalità ed adeguata
esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi
dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad
indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da
eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio;
- addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi
precompresse realizzate fuori opera e del varo di casseformi mobili per getto di
travi in sito;
- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e
telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del
settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare
le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue
misurazioni e contabilità.
- Lavoratore che, autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo
di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su
costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica
esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di
formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza
delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo, e di affreschi, di
recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di
recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie
sovraintendenze.
3° Livello
Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni
esecutive che richiedono una generica preparazione professionale o capaci di
eseguire lavori che necessitano di una specifica competenza pratica conseguente
da tirocinio e da preparazione tecnico pratica.
Profili:
- Operatore E.D.P.: Impiegato che provvede alla preparazione e
all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne
segue e controlla a console i vari cicli di lavoro assicuradone la regolarità
con interventi di ordine e di rettifica.
- Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei
limiti delle istruzioni ricevute senza diretta responsabilità curano calcoli e
compiti relativi alla contabilità tecnico amministrativa dei lavori, ovvero la
compilazione delle paghe e il versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali.
Es.: Addetto a calcoli, impiegato alle paghe e contributi.
- Lavoratori specializzati che eseguono lavori per i quali è
richiesta competenza e specializzazione.
Es.: Carpentieri in legno o in ferro, muratore capace di
costruire anche su disegno pilastri, colonne, arcate, lesene ecc. Caminista
capace di costruire anche su disegno forni industriali, pontatore in grado di
eseguire qualsiasi tipo di ponteggio, ferraiolo, addetto alle opere realizzate
con sistema di prefabbricazione, addetto alla tesatura di fili o cavi di
acciaio, armatore, minatore, operaio ornatista e modellista, stuccatore e
riquadratore, decoratore, verniciatore, tappezziere, posatore di rivestimenti,
palchettista, linoleista, mosaicista, asfaltatore, scalpellino, addetto ai
lavori di armamento ferroviario, motoscafista, gruista, escavatorista,
macchinista di rulli compressori, meccanico, elettricista, autista, palombaro.
Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature:
addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti,
nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere
che esegue anche su disegno.
Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue
almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di
impermeabilizzazione e coibentazione per costruzione civili e industriali, di
qualsiasi difficoltà:
- manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per
coperture;
- manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a
freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a
fiamma;
- manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria
calda, solventi ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio
meccanico;
- esecuzione di cappe cementizie: a protezione di manti
impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati
isolanti;
- posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di
strutture o celle frigorifere, nonché soffiature con pannelli isolanti.
Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di
cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere
disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre
il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto
alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici
(riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura
degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o
dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al
funzionamento della centrale e inquadrato nel secondo livello, provvede anche al
coordinamento e controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di
trasporto.
Autista conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione
della macchina che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in
genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio
del calcestruzzo e che provvede alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e
della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Giuntista; colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e
interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche
complesse, anche funzionali, a bassa e/o alta frequenza, con capacità di
effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o scelta e la
introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di
pupinizzazione e/o giunzioni e attestazioni cavi ottici.
- Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed
organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei
tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea,
effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare
grado di complessità e con delibera funzionale.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici,
elettrici, e segnalamenti in genere.
- Montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche
primarie.
- Tesatore: linee AT-MT
- Amarragista: linee AT-MT.
- Addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei
tralicci.
- Addetto di officina con specifiche conoscenze delle
attrezzature del settore elettrico.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati
speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e
riquadrature a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, dorature
in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di
infissi, mobili serramenti ed accessori in genere addetto ad applicare parati
speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti
lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici
alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in
caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri
ecc.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista; che esegue, su disegno,
rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker,
marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e
delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle,
ceramiche).
- Lavoratore che nell'ambito dei lavori di ripristino
consolidamento e conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o su
costruzioni di interesse artistico-storico-urbanistico operi con provata
esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di
formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza
delle specifiche tecniche di scavo, restauro conservativo, recupero e bonifica
di reperti murari e strutturali.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 78/3
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Classificazione dei lavoratori - Livelli 2° e 1°
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2° Livello
Appartengono al 2° livello, i lavoratori in grado di eseguire
operazioni esecutive o lavori che richiedono normale capacità e qualificazione
professionale per la loro esecuzione.
Profili:
- Lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni
esecutive o lavori che richiedono normale capacità professionale o pratica di
ufficio.
Es.: Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e
verifica di schede meccanografiche, steno dattilografi, addetti al controllo
fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il movimento del
materiale.
- Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il
possesso di normale capacità conseguita con normale tirocinio.
Es.: Carpentiere in legno o in ferro, muratore generico,
pontatore, addetto al montaggio di pannelli prefabbricati, imboscatore o
armatore, minatore, cementista, scalpellino, lucidatore di pietra artificiale,
squadratore di tufo, falegname, stuccatore, verniciatore, tappezziere,
vetrocementista, pavimentatore, posatore di rivestimenti, palchettista,
linoleista, mosaicista, asfaltista stradale, calderaio, selciatore, lastricatore,
scalpellino stradale, Saldatore, motorista, autista, carro-pontista,
motocarrista, macchinista, meccanico, fabbro, lattoniere, palombaro.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di
acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Addetto ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi.
- Addetto all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio
fesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsofittature:
addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti,
nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi,
piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali
o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica
ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi nell'ambito di
lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento - addetto
a:
a) provvedere alla dosatura o miscelazione a caldo (anche negli
impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e
malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;
b) svolgere le attività proprie della categoria che non
presentino particolari difficoltà, quali ad esempio:
- eseguire manti impermeabili;
- mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti
verticali;
- eseguire cappe cementizie per formazioni delle pendenze e per
ripartizione su strati isolanti.
È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con
mosaici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti
impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti
impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o
dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le
operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla
manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione
del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello
stesso.
- Palista operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per
l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla
manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio
del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa
e alla pulizia della stessa.
- Giuntista: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o
disegni inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi
o reti telefoniche di normale difficoltà.
- Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei
conduttori elettrici e telefonici, e le operazioni complementari semplici, che
prepara e pone in opera i sostegni con il palatico armamento.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici,
elettrici e segnalamento in genere;
- Montatore: di tralicci in ferro e sostegno in genere;
- Addetto nel settore dell'installazione di linee elettriche,
alla manutenzione di officina;
- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei;
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per
telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale
necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto tesatore linee AT-MT;
- Aiuto amarragista linee AT-MT
1° Livello
Appartengono al 1° livello quei lavoratori capaci di compiere
lavori per cui non necessita alcuna preparazione professionale o precedente
esperienza lavorativa.
Profili:
- Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni o come
aiuto agli operai specializzati e/o qualificati e non in possesso dei requisiti
necessari per l'inquadramento ai livelli superiori.
- Lavoratori di primo impiego che eseguono semplici lavori
d'ufficio. Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto
o anche presso diverse aziende un anno di servizio nella specifica mansione.
Es.: Dattilografi, centralinisti, addetti a mansioni di
scritturazione, addetti alla perforazione di schede meccanografiche.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia
(ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in
economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie
superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia, (geometri,
periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti
commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per
i laureati ed alla terza per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni
inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è
dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di
cui all'art. 46;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è
dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di
cui all'art. 46.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto
all'impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.
In caso di contestazione sull'attribuzione delle qualifiche,
resta salva la facoltà di esprimere il tentativo di conciliazione tra la
Direzione aziendale e la R.S.U.
Entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto le
Associazioni nazionali sottoscritte costituiranno una Commissione tecnica
paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del
settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di
classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle
Associazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle
Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte
elaborate alle Associazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del
presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le parti nazionali
costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione
paritetica di cui al primo comma, con il compito di analizzare le nuove
professionalità ed il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 79
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Qualifiche escluse dalla quota di riserva dell'art. 25, comma 2°, L. n. 223/91
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Considerato quanto disposto nell'art. 25, comma 2°, della legge
n. 223/91, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria
l'individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di
calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo;
- Concordano sull'opportunità che l'individuazione di tali
qualifiche sia operata in armonia con le finalità della legge n. 223/91,
- Si conviene che, ai fini del calcolo della percentuale del 12%
di cui all'art. 25, comma 1, della predetta legge, non sono computabili le
assunzioni dei lavoratori appartenenti dal livello quarto in poi per gli
impiegati e dal livello terzo in poi per gli operai.
Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di
custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare
fiducia.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 80
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavoro delle donne e dei fanciulli
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L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli
sono regolati dalle disposizioni di legge.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 81
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Chiamata e richiamo alle armi
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Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli
obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza
dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa
nel termine di 30 giorni di cui all'articolo 3 del D.L.C.P S. 13 settembre 1946,
n. 303.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio
1955, n. 370.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 82
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Tutela della maternità e della paternità
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Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli
obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza
dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa
nel termine di 30 giorni di cui all'articolo 3 del D.L.C.P S. 13 settembre 1946,
n. 303.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio
1955, n. 370.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 83
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavoratori invalidi
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a) Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul
lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno
aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a
favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
b) Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità
lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro
strutture di lavoratori portatori di handicap;
- per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese
ricercheranno:
1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie
flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al
lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi.
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti
dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione
di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di
riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano
di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in
azienda.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30
dicembre 1971, n. 1204 ed i permessi, si fa riferimento all'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 84
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavoratori extracomunitari
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Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari
nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione
professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 93 del C.C.N.L. in
collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti
locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza
di lavoratori extracomunitari.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 85
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Tossicodipendenti
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Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre
strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende
riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto
di quanto stabilito dalla legge 162 del 26/6/90.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con
periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione
del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono.
In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del
programma terapeutico l'aspettativa s'intende contestualmente terminata e il
lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio,
concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari
di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti le necessità.
In questo caso l'aspettativa o i periodi di aspettativa nel
periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4
mesi.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 86
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Mense aziendali
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Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a
consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello aziendale o
qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.
A tal fine le aziende aderiranno alle iniziative di tipo
consortile esistenti o che verranno promosse.
Qualora entro un anno dalla data di applicazione di detta norma,
eventi oggettivi non ne avessero consentito la realizzazione, le parti si
incontreranno a livello territoriale per esaminare il problema.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la realizzazione di mense per i
lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza
delle somme fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 87
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Alloggiamenti e cucine
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Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri
abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad
alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle
norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non
possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri
stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a
mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili
e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i
pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è
curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari
presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del
combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con
esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una
commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve
essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 88
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Igiene e ambiente di lavoro
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A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di
igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a
disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di
cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate,
metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e,
per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre
15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una
precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla
durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in
relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui
al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di
servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni
territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per
gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel
quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi rispettivi degli Istituti
previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed
Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5
della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura della EDILCASSA, sulla base di un
facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta,
riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno
disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
E istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale,
il registro dei dati ambientali e bistatistici la cui adozione è demandata alle
Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno
coordinate con eventuali norme di legge che disciplinano in tutto o in parte le
stesse materie, con particolare riguardo all'istituendo servizio sanitario
nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i
controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 89
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Sicurezza sul lavoro
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A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro
È demandata alle Associazioni Sindacali territoriali dei datori
di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali
contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo
studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in
generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e
suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i
rappresentanti sindacali di cui all'art. 100, per i cantieri e stabilimenti di
rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi
della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati
dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese
relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene
nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo
prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al
miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a
promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a
coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione
ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il
contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle
Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto
collettivo nazionale.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di
realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati
paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati
paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una
Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di
predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese
anche le necessità relative al suo funzionamento.
Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati Paritetici
Territoriali, istituiti dal C.C.N.L. 17 aprile 1991, le funzioni previste
dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626.
B) Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande
importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione
generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione
professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i
CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio
nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella
integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinato il ruolo della costituenda Commissione
Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale,
al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli E.S.E. e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la
formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di
apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP
La Commissione Nazionale Scuole Edili, in collaborazione con
quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto
ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che
accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante
l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra
le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro
nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'accordo
interconfederale del 16/11/1988;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste
per il diritto allo studio dall'art. 92.
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo
successivo uno schema-tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 93.
C) Organizzazione della prevenzione
Le parti concordano sulla positività del "Piano di Sicurezza",
nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della
prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un
apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a
disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa
mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle
rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale
e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti dalle imprese esecutrici.
L'insieme delle rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per
le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.
D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti,
il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui
all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza
è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.
Nell'ipotesi di cui al punto 1.a) del testo relativo alle R.S.U.,
in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per
la sicurezza dai lavoratori, al loro interno dell'impresa principale o
aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per
la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità
produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti
assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva
con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani
di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In
proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio
dei lavori. E' inoltre informato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
Con accordo delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle
Organizzazioni Nazionali stipulanti, in mancanza di elezione diretta da parte
dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene
individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso
ambito territoriale.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito
territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso
spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento
all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa
mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle
Organizzazioni territoriali di cui all'art. 40.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i
necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie
proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato art. 17.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del
cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la
riunione di cui all'art. 11 D.L.gs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi
retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15
dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50
dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50
dipendenti.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei
compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente C.C.N.L.
utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto
ad essere informati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94 in materia di
sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in
occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove
sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n.
626/94 del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante
l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore,
mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore
per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà
rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico
territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella
dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le
imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al
versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli
specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n.
626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati
dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 90
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Previdenza complementare
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Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema
di previdenza complementare per i lavoratori del settore che sarà costituito
secondo quanto previsto dall'accordo attuativo (Allegato "L").
Dichiarazione comune
Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti
fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la
mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella
misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i
versamenti alla Edilcassa.
Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Edilcassa,
per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale
l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei
contributi di finanziamento della previdenza medesima.
Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del
Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla
legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime
fiscale e contributivo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 91
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Permessi
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Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi
possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non
corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 92
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Diritto allo studio
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Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale
dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui
ai commi successivi, permessi retributivi ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studi compresi nell'ordinamento scolastico e
svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere
una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli
interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al
comma 1°, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento
delle predette iniziative con l'attività di formazione professionale dell'Ente
Scuola di cui all'art. 93.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo
di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il
3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, compatibilmente
con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva nel cantiere.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità
produttive che occupino almeno 18 dipendenti.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno
un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata,
l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di
iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con
l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite
sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma
restando la valutazione delle esigenze di cui al comma sesto.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di
sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle
integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina
di cui al presente articolo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 93
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Addestramento professionale
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.Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare
impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di
maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse
e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di
rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio,
addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante la
istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive
accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno
essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti
professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a
carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e
l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da
versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione
paritetico nominato dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni
nazionali stipulanti. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente
nella persona di un rappresentante degli industriali. Il Vice Presidente nella
persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all'infuori del
Consiglio stesso, di designazione delle Associazioni territoriali dei
lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie
che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata
in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi
sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della
disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle
Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione
alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai
edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di
addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un
apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto
superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento
delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non
superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al
termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente
alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto
ad un trattamento economico non inferiore a quello di manovale specializzato e
saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 2.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 2, valgono
anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente
eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi
professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei ed
incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un organismo paritetico a livello nazionale, con lo
scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione
professionale per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina
dell'istituto anche in relazione ai compiti demandati all'organismo paritetico
nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la
realizzazione del coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli
Enti-Scuola.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale,
direttamente dalla Scuola Edile qualora il corso di formazione professionale sia
articolato, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi
di frequenza presso la Scuola e in cantieri di produzione, secondo criteri
proposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente-Scuola e approvati dalle
Associazioni territoriali di cui all'art. 40.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 94
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Disciplina dell'apprendistato
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La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge
e dalle disposizioni del presente articolo.
A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata
dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la
regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e
44.
Alle Scuole Edili territoriali, di cui al presente contratto,
sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni
relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili
professionali; erogazione dell'attività formativa offerta del servizio di
formazione per i tutors aziendali;
- offerta di consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per il
lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e
registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di
apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure
della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati
da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse
attività lavorative.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione
saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da
svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di
apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve
documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e tramite i dati
registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei
corsi di formazione esterna.
Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve
dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le
imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati
effettuati.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro
attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di
credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere
inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo
di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico
territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli
impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai qualificati ed
a quella della 3° categoria degli impiegati:
1° semestre |
60% |
2° semestre |
65% |
3° semestre |
70% |
4° semestre |
75% |
5° semestre |
80% |
6°, 7°, 8° semestre |
85% |
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16 comma
2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria
nell'ambito delle Scuole Edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore
medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi
compatibilmente con le esigenze delle imprese.
L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in
possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica
professionale idoneo alla attività da svolgere.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali,
comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate
in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione
dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato.
Agli apprendisti operai ed impiegati si applica rispettivamente
la normativa contenuta nell'art. 5 sui riposi annui e nella lettera B) dell'art.
45.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di
assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli
artt. 27, 28, 67 e 68.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità
effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista deve essere
attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato
medesimo salvo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito
alla risoluzione del rapporto di apprendistato.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 95
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Contratto a termine
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In relazione a quanto previsto nell' art. 23, comma I, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale consente l'apposizione di un termine
alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si
conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle
prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a
termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto
alla consueta attività produttiva;
- esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel
tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere
programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità,
con il personale in forza;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in
aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è
prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento o dimissioni
ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il
cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato
in part-time.
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed
al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 96 non
può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di
lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno
sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la
misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno
arrotondate all'unità superiore.
I contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste
dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non
superiore a dodici e potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo
non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata
massima complessiva di venti mesi. La media è computata con riferimento alla
media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Dichiarazione Comune
Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro
temporaneo per gli operai, di cui all'art. 96 del presente contratto, gli ambiti
di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del
presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli
operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi
previste dal presente contratto.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 96
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Lavoro temporaneo
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In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 della
legge n. 196/97 e dall'art. 6.4 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il
ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere
b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti
ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti
dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e
predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale
livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere
di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla
specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro
locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di
assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa,
congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che
partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti
servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi
individuate dall'art. 1, comma 4, della legge n. 196/197, come modificato
dall'art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui
al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di
zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1,
2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui all'art. 95 del presente contratto non
può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di
lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno
sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la
misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno
arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del
lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva
in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed
accantonamento nei confronti della Edilcassa e degli altri Organismi paritetici
di settore.
Dichiarazione a verbale
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97
e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai
sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai
ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore
del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale.
Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la
verifica dell'attuazione della presente normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un
importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per
periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di
realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:
- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di
lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale
di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5 legge n. 196/97
e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema
paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure
professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al
presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina
convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento
vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale
applicazione.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 97
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Distacco temporaneo
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Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla
prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato,
previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra,
qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche
con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il
lavoratore svolga là propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie
all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa
distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso
l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile
la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n.
236/93.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 98
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Assenze
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Tutte le assenze debbono essere giustificate il giorno successivo
quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre
trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso
all'impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970,
n. 300, e richiamate nell'art. 99.
Ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore
al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di
tre ore di retribuzione.
In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione
della sospensione.
Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo
di un anno, in giorno successivo al festivo;
c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo
di un anno.
L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità da parte
degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio
1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue:
il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio
disponibile per le visite di controllo dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15
alle ore 17 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni
legislative o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo
stesso comunicato tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi
dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici per le
visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione
all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo
senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto
dall'impresa e dalla Edilcassa per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura
della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quello di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente
ingiustificato.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 99
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Provvedimenti disciplinari
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1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste
dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore
possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7) dell'art.
46, per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
2) l'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il
lavoratore:
a) ritardi l'inizio lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuto preventiva
autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il
lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente
contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui
sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi
di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quando previsto dall'art. 100 per licenziamento
senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti
disciplinari non anteriori a due anni.
I proventi delle multe devono essere versati alla EDILCASSA.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 100
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Licenziamenti
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Fermo l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n.
601, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impresa
può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono
la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio,
quelli indicati sul presente punto 3).
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al
presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non
disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a
10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo
stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i
quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità
delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del
personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento delle opere, agli
impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di
proprietà del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o
custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di
lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell'art. 98;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia luogo a due
sospensioni dell'anno precedente.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a
norma di legge.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 101
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Passaggio da operaio ad impiegato
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Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella
stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto
di lavoro.
L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile
ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico previsto dall'art. 73.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 102
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
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La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo
dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad
essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal
licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità ed
a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
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ART. 103
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 103/1
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
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Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie
Tra ANIEM e FeNEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA/CGIL è stato
stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie nelle aziende aderenti a ANIEM-Confapi, che disciplina la materia
relativa alle rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo
sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 23-7-1993.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 103/2
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Modalità di costituzione e di funzionamento
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1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle
unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad
iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio
1993.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali
firmatarie del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni
sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto
5, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al
contenuto del presente accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni Sindacali come
sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa
entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo
detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere
assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della
scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi,
mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste
concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle
associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante
elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della
distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle
categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c. c., nei casi
di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità
produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata
rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23
luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della
parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o
accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le Rsu sarà pari almeno
a:
a) 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti.
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di
esercizio
I componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella
titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti
per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente
già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. o accordi
collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della Rsa,
diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza
dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali,
anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della Rsu.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra
concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali
le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni
sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità
sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni
aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. applicato nell'unità
produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea
dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,
spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge
n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n.
300/1970.
5. Compiti e funzioni
Le Rsu subentrano alle Rsa ed ai loro dirigenti nella titolarità
dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di
disposizioni di legge.
La Rsu e le competenti strutture territoriali delle associazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono
stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le
procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale
applicato nell'unità produttiva.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della Rsu restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente
elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla
medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su
designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante
nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rsu
non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della Rsu con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo
le modalità previste dal presente accordo.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle Rsu sono
assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art.
19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o,
comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura di elezione della Rsu, rinunciano formalmente ed espressamente a
costituire Rsa ai sensi della norma sopra menzionata.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 103/3
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Parte Seconda - Disciplina della elezione della RSU
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1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Rsu le
associazioni sindacali di cui al punto 1) dell'accordo per la costituzione della
Rsu, congiuntamente o disgiuntamente, o la Rsu uscente, provvederanno ad indire
le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda
metterà a disposizione della Rsu e da inviare alla Direzione aziendale. Il
termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata
alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più
della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la
commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni
determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla
situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i
quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri
non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al
successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio
del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della Rsu possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio
statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente
regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori
dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la
lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso
in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla
affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore
interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di
oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione
elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità
produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo
immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa
alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di
voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei
voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini
di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi
a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali
presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo
di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere
espresso per lettera né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezza di scheda unica comprendente tutte
le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di
precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del
seggio: la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire
la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto
della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una
crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale
unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto
della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso il voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e
nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale
da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero
dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto
ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo
di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere
portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo
esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del
presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino
all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al
Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di
documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale
concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui
all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine
dello scrutinio, cura del Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su
cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato
- unitamente al materiale di votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla
Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al
comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva
convalida della Rsu sarà conservato secondo accordi tra la Commissione
elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò
almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della Rsu, il
numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione
ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi
sarà attribuito in base al criterio di composizione della Rsu previsto dall'art.
2, 1° co., parte I del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine
nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione stessa.
Trascorsi i 5 giorni dalla affissione dei risultati degli
scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo
comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti,
la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale
suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere
notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui
al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine
stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, all'ANIEM territoriale, che,
a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso
ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto,
a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell'associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto da
Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10
giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della Rsu
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti
della Rsu, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per
iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione
imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di
rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione
elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità
produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle
operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera
delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Rappresentanze sindacali unitarie
1. a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi (intendendosi
per tale la durata del lavoro effettivo) qualora l'impresa principale o
aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa
mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla
elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché
il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero
di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti
dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti
delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di
applicazione del presente C.C.N.L.
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il
rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o
mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel
cantiere dipendente dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei
confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi
precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti
del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di
sotto di 20.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al
presente punto, hanno tenuto conto della previsione di cui all'art. 1.5 della
Legge 2 giugno 1995 n. 216 intendendo privilegiare in assoluto la disciplina
contrattuale.
Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra
definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.
2. È compito della rappresentanza sindacale unitaria di
intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle
norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a
norma dell'art. 40 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro,
tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 1) lettera a), in
aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la
sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o
aggiudicataria o mandataria o capofila.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 104
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Reclami e controversie
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Qualora insorga controversia individuale o plurima
sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art.
40 sarà esperito con il tentativo di conciliazione tra Rsu e la Direzione
aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita
all'esame delle componenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore
tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di
ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata
dalle altre Organizzazioni territoriali.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai
commi precedenti e fino ad esaurimento delle procedure nei tempi previsti non si
farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente
contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno
demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 105
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Assemblee
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A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede filiale
o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno
diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse
sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché, nei limiti di dieci
ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
RSU costituite nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non
inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del
giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile
preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la
circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa
in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la RSU.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti
dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei
dipendenti fissato dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali
non trovi applicazione l'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto
ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei
luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del
lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al
momento in cui l'assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti
alle Associazioni nazionali contraenti, daranno comunicazione della riunione, a
firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due
giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
C) Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro e per i
permessi di cui al primo comma della lettera B) al lavoratore è corrisposta la
normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto
3) dell'art. 25 e della maggiorazione di cui all'art. 19.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 106
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Cariche sindacali e pubbliche
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a) La concessione di permessi retribuiti ai componenti della RSU
è disciplinata dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle
Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei
Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi
retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle
riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente
richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di
ordine tecnico aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno
essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da
cui il lavoratore dipende.
I permessi di cui alla presente lettera b) sono concessi ai
singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.
c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale
retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell'articolo 25 e della maggiorazione di cui all'articolo 19.
d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di
permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di
cui agli art. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 107
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Affissioni
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Le RSU hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi, e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 108
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Normalizzazione dei rapporti sindacali
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Le organizzazioni nazionali contraenti stipulanti il presente
contratto convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva
del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per
quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso
esclusivamente tra le medesime organizzazioni nazionali, salvo quanto è stato
specificatamente demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle
associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle
disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso
riferimento a tali rapporti.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 109
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
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Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente
contratto o le Associazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare
con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni
meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si
intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che
siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali
stipulanti il presente contratto.
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano
state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le
Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15
giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro
stipulanti il presente contratto alle Organizzazioni dei Lavoratori firmatarie
del contratto medesime.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 110
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Inscludibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
|
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Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed
inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 34 e
73, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando l'inscindibilità di cui ai commi precedenti,
restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai
lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore
del presente contratto.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 111
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Disposizioni generali
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Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le
disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni
stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in
contrasto con quelle di legge e del presente contratto.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 112
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Decorrenza e durata
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Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente
contratto si applica dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2003; per la parte
economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Qualora non sia disdetta da una delle parti, con lettera
raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato
per tre anni e così di seguito.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Articolo 113
Inizio validità: 1 giugno 2000 -
Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003
Esclusiva di stampa
|
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Il presente contratto, conforme all'originale, è edito a cura
delle parti stipulanti che hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.
E' vietata la riproduzione parziale o totale senza
autorizzazione.
Le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare
riferimento esclusivamente al testo a stampa, del C.C.N.L. edito a cura delle
parti stesse evitando di utilizzare testi non predisposti e diffusi dalle parti
stesse.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto
collettivo nazionale di lavoro sono depositati presso il Ministero del Lavoro.
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Allegati
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Minimi di paga base oraria appendisti operai
|
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Minimi di paga base oraria apprendisti operai |
01.06.2000 |
Primo semestre |
3.565,12 |
Secondo semestre |
3.862,00 |
Terzo semestre |
4.159,31 |
Quarto semestre |
4.456,16 |
Quinto semestre |
4.753,50 |
Sesto, settimo e ottavo semestre |
5.050,31 |
|
|
Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Valori mensili minimi di paga base degli operai - Tabelle dei minimi di paga
base oraria
|
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Valori mensili minimi di paga base degli operai |
Operai di produzione |
1.6.2000 |
Operaio di quarto livello |
1.230.017 |
Operaio specializzato |
1.142.159 |
Operaio qualificato |
1.027.943 |
Operaio comune |
878.583 |
La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in
misura mensile. La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini
dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari
della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore
lavorate e per quelle dovute al datore di lavoro a norma di legge e di
contratto.
Tabelle dei minimi di paga base oraria |
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1.6.2000 |
a) Operai di produzione |
|
Operaio di quarto livello |
7.109,92 |
Operaio specializzato |
6.602,08 |
Operaio qualificato |
5.941,87 |
Operaio comune |
5.078,51 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti
(art. 6) |
4.570,66 |
b) Custodi, portinai, guardiani, con alloggio (art. 6) |
4.062,81 |
|
|
Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio per gli impiegati
|
|
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
per gli impiegati |
Livelli |
Parametri |
Aumento 01.06.2000 |
Minimi 01.06.2000 |
7 |
200 |
98.462 |
1.757.166 |
6 |
180 |
88.616 |
1.581.450 |
5 |
150 |
73.847 |
1.317.875 |
4 |
140 |
68.923 |
1.230.017 |
3 |
130 |
64.000 |
1.142.159 |
2 |
117 |
57.600 |
1.027.943 |
1 |
100 |
49.231 |
878.583 |
Minimi di stipendio mensile apprendisti impiegati |
|
1.6.2000 |
Primo semestre |
685.295 |
Secondo semestre |
742.403 |
Terzo semestre |
799.511 |
Quarto semestre |
856.619 |
Quinto semestre |
913.727 |
Sesto, settimo e ottavo semestre |
970.835 |
|
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Regolamento dell'anzianità professionale edile
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1 - All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità
professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le EDILCASSE
corrispondono nell'anno successivo, ciascuna la propria competenza, la
prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2 - L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in
ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le
ore di lavoro ordinario prestato, le ore di assenza dal lavoro per malattia
indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia
professionale indennizzate dall'INAIL, 8 ore per ognuna delle festività nominate
al punto 3) del primo comma dell'art. 18 del C.C.N.L., vigente che cadono dal
lunedì al venerdì, le ore di assemblea utilizzate nell'anno e disciplinate
dall'art. 101 del C.C.N.L., vigente, le ore utilizzate dei permessi retribuiti
disciplinate dall'art. 102 del C.C.N.L. vigente.
3 - Quanto previsto nel presente § 2 non modifica il tipo di ore
già considerato dal C.C.N.L. del 25 luglio 1983 ai fini dell'assoggettamento
alla contribuzione per l'anzianità professionale edile prevista dalla norme
contrattuali e da ogni altra disposizione.
4 - Salvo accordi locali in proposito la disciplina del
precedente § 2 non si applica alle EDILCASSE operanti in provincie nelle quali
Casse Edili od Enti di mutualizzazione per l'edilizia comunque denominati,
costituiti da Associazioni imprenditoriali diverse dalle associazioni
territoriali aderenti alla Confapi, considerino ai fini di quanto previsto nel
presente § 2 un numero di ore pari a 1.600. Nel caso sopracitato, pertanto,
continuerà a trovare applicazione in ogni sua parte il § 2 del C.C.N.L. del 25
luglio 1983 ANIEM Confapi che solo per le EDILCASSE sopracitate nel presente § 4
non si considererà abrogato.
L'erogazione è effettuata dalla EDILCASSA in occasione del 1°
maggio.
5 - La prestazione per l'anzianità professionale edile è
stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali
l'operaio abbia percepito la prestazione medesime e calcolata moltiplicando gli
importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario
effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla EDILCASSA per il
secondo anno del biennio di cui al secondo comma del § 2.
Numero erogazioni percepite dal singolo operaio |
Operaio IV livello |
Operaio Specializzato |
Operaio Qualificato |
Operaio Comune |
1° e 2° erogazione |
260,47 |
241,86 |
217,68 |
186,05 |
3° e 4° erogazione |
520,95 |
483,74 |
435,37 |
372,11 |
5° e 6° erogazione |
781,42 |
725,61 |
653,04 |
558,15 |
7° e 8° erogazione |
1.041,91 |
967,48 |
870,71 |
744,22 |
9° e successive erogazioni |
1.302,36 |
1.209,34 |
1.088,40 |
930,27 |
Le parti si danno atto che gli importi summenzionati sono stati
rivalutati, per il 1995, e corrispondono rispettivamente al 5%, 10%, 15%, 20% e
25% del minimo di paga base di ciascuna categoria.
6 - Agli effetti dell'accertamento del requisito dal § 2, la
EDILCASSA registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le
eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo
previsto dal § 5.
Agli effetti di cui sopra la EDILCASSA registra anche le ore di
assenza dal Lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal
lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.
La EDILCASSA registra altresì:
1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta
dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione
dell'impresa in ordine all'effettivo godimento di congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva su
richiesta dell'operaio munita dalla certificazione necessaria e
dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti della registrazione di cui ai punti 1) e 2) nonché
della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o
dall'INAIL, delle quali la EDILCASSA non sia a conoscenza, la richiesta
dell'operaio deve pervenire alla EDILCASSA entro tre mesi dalla scadenza del
biennio valevole per la manutenzione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca ad un altra
circoscrizione territoriale, la EDILCASSA di provenienza, su richiesta
dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello
prediposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine
all'anzianità professionale edile.
L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla EDILCASSA
della circoscrizione alla quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si
applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
7 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e
all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è
rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente
all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti
rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.
8 - Le associazioni nazionali si riservano di studiare la
possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli
operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni
locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.
Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le
modalità affinché nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività
presso più EDILCASSE nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio
sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della EDILCASSA
presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.
9 - Le EDILCASSE sono tenute a dare esatta ed integrale
applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle
Associazioni nazionali stipulanti.
Gli organi di amministrazione delle EDILCASSE sono vincolati a
non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e non dare
esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie innovative o
integrative del Regolamento medesimo.
10 - La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle
Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello
confederale che interferissero nella materia.
Norma transitoria
Per gli operai iscritti ad EDILCASSE costitute prima dell'anno
1987 verranno considerate 1.850 ore ai fini della sola erogazione del 1° maggio
1989 mentre per le erogazioni successive troverà applicazione quanto previsto
dal § 2 sopra riportato che entra in vigore dal 1° ottobre 1987.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Protocollo aggiuntivo sul trattamento di malattia e infortunio
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In data 13 novembre 1987 l'ANIEM e la FLC concordano quanto
segue:
1) La normativa contenuta nell'allegato E del C.C.N.L. 25 luglio
1983 cessa di avere efficacia alla data del 31 marzo 1988.
2) A decorrere dal 1° aprile 1988 il trattamento per malattia,
infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai
sensi degli art. 27 e 28 del C.C.N.L. 13 novembre 1987 è portato in deduzione di
quanto dovuto dall'impresa medesima alla Edilcassa. La deduzione spetta per
l'intero trattamento corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto
prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore,
computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in
caso di lavoro a tempo parziale.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate
per le quali risultano versati i relativi contributi alla Edilcassa, le ore
comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è
corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte
dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni.
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori
al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.
Per gli operai assunti da almeno tre mesi o in aspettativa il
trattamento è restituito o conguagliato all'impresa per intero.
La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla
Edilcassa a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Edilcassa stessa in tempi
brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità
eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
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A norma dell'art. 19 del presente contratto, il criterio
convenzionale per l'accantonamento presso la EDILCASSA, al netto delle ritenute
di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle
ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda
afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e
della maggiorazione di cui all'art. 19 del C.C.N.L.
Per i casi di malattia e di infortunio o malattia professionale
la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:
Giornate di carenza INPS e INAIL |
18,5% |
Dal 4° giorno di malattia in poi |
18,5% |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale |
7,4% |
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi |
4,6% |
2) Accantonamento netto presso la EDILCASSA
L'importo che deve essere accantonato presso la EDILCASSA è pari
al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la
maggiorazione di cui all'art. 19.
Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia
professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate di carenza INPS e INAIL |
14,2% |
Dal 4° giorno di malattia in poi |
14,2% |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale |
5,7% |
Dal 90° giorno di infortunio o malattia professionale in poi |
3,6% |
3) Retribuzione diretta netta
La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte
dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del
punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché
l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).
4) Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si
applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico
del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e
infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli
accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la EDILCASSA accrediterà sul conto del singolo lavoratore
le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute
fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'ottavo comma dell'art. 19 del
C.C.N.L.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio
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1. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia
professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 27 e 28
del C.C.N.L. è portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla
Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino
denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di
cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato
applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in
caso di lavoro a tempo parziale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate
applicando alla retribuzione oraria come specificata al quinto comma dell'art.
27 e al sesto comma dell'art. 28 i coefficienti seguenti.
Malattia:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 7
giorni: 0,500;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 14
giorni: 1,000;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS:
0,330;
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate
dall'INPS: 0,107;
e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate
dall'INPS: 0,500;
Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non
indennizzate dall'INPS è pari a 0,500.
Infortunio e malattia professionale:
a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,234;
b) dal 91° giorno poi: 0,045.
Agli effetti del secondo comma si computano le ore ordinarie
lavorate per le quali risultano versati relativi contributi alla Cassa Edile, le
ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è
corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte
dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa
integrazione guadagni.
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori
al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il
trattamento, calcolato come indicato al secondo comma, è restituito o
conguagliato all'impresa per intero.
La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla
Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della cassa stessa in tempi
brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità
eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.
Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula
del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di
adottare le decisioni conseguenti.
Norma transitoria
La normativa contenuta nel C.C.N.L. 21 luglio 1995 cessa di avere
efficacia alla data del 30 settembre 2000.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Commissione nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di
lavoro
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Tra
l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili
e
la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL
in attuazione a quanto previsto nell'accordo di rinnovo del
C.C.N.L. 21 luglio 1995 sul comune impegno a garantire le condizioni per
favorire lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale
concordano quanto segue:
Commissione nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e
l'ambiente di lavoro
In attuazione a quanto disposto dall'art. 88 del C.C.N.L. 17
aprile 1991 le Parti si impegnano a verificare la possibilità di costituire la
Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'Igiene e
l'Ambiente di Lavoro (di seguito denominata Commissione Nazionale Paritetica)
con lo scopo di promuovere e dare attuazione a tutte quelle iniziative atte a
tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Alla Commissione Nazionale Paritetica è affidata la funzione di
indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati Paritetici Territoriali i
quali sono vincolati dalle delibere assunte dalla suddetta Commissione.
La Commissione Nazionale Paritetica, inoltre, promuove e coordina
l'attività dei Comitati Territoriali Paritetici mediante:
- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di
nuova istituzione;
- diffusione delle normative tecniche;
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza;
Le Parti si incontreranno entro il 30 dicembre 1998 per
predisporre il Regolamento sul funzionamento della Commissione Nazionale
Paritetica.
Nota a verbale
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a
promuovere presso le altre Associazioni Imprenditoriali del settore la
costituzione di una Commissione Nazionale Paritetica unitaria per la prevenzione
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Infortuni sul Lavoro
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Il giorno 25 febbraio 1992 presso la Direzione generale
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in
Roma, si sono incontrati i rappresentanti dell'INAIL e delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori edili FILLEA CGIL - FILCA CISL - FENEAL UIL per siglare
un'intesa finalizzata alla soluzione del problema concernente il contenimento
dei tempi per il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
- Atteso che le OO.SS. hanno manifestato la particolare esigenza
dei lavoratori del settore edile di ottenere il tempestivo pagamento
dell'indennità per inabilità temporanee assoluti in relazione anche alla natura
del rapporto di lavoro ed alla consistenza delle imprese di detto settore;
- considerato che la qualità del servizio all'utenza rappresenta
l'obiettivo essenziale del piano triennale 1991-1993 dell'I.N.A.I.L., nel quadro
di efficacia ed efficienza tracciato dalla Legge n. 88/1989 ed in adesione al
dettami della Legge n. 241/1990 la cui normativa di attuazione ha speciale
riguardo di tempi di erogazione delle prestazioni;
- tenuto conto che nell'ambito di tale obiettivo, proprio in
risposta alle richieste pervenute dal mondo del lavoro edile, di cui si hanno
ben presenti caratteristiche e peculiarità, nonché allo scopo di riaffermare e
privilegiare, attraverso la garanzia della tempestività dell'erogazione, il
valore sostitutivo della retribuzione della indennità per inabilità temporanea,
assoluta, l'I.N.A.I.L. ha realizzato un progetto globale, con il potenziamento
di apposite procedure automatizzate, per la corresponsione d'ufficio di acconti
su detta indennità a tutte le categorie di assicurati, con conseguenze
favorevoli anche nei confronti delle imprese ammesse alla procedura ex art. 70
del TU. n.1124/1965;
l'I.N.A.I.L. assume il seguente impegno:
a) in presenza di infortuni regolari dal lato amministrativo e
sanitario o casi di competenza I.N.P.S., con periodo indennizzabile superiore a
7 giorni, le competenti Unità territoriali corrisponderanno d'ufficio, a cadenza
mediamente quindicinale, acconti ai lavoratori infortunati in misura pari al 90%
dell'indennità maturata;
b) per i casi per i quali la ditta non abbia comunicato i dati
retributivi, si procederà al calcolo e al pagamento dell'acconto sulla base
della retribuzione minima di legge, salvo conguaglio al momento
dell'acquisizione della retribuzione effettiva;
c) l'eventuale saldo della indennità sarà in ogni caso
corrisposto entro 30 gg. dalla data di ricezione del certificato medico
definitivo;
d) le indicate modalità avranno attuazione in via sperimentale
presso alcune Unità dal 1° marzo 1992 e saranno estese a tutto il territorio
nazionale dal 1° maggio 1992;
e) le modalità stesse saranno applicate in tutti i casi correnti,
in quanto presenti con tutti i prescritti requisiti di regolarità nell'archivio
magnetico;
f) per i casi arretrati, alla luce di quanto previsto all'art. 20
delle "Norme di attuazione" della Legge n. 241/1990 varate dall'I.N.A.I.L.,
saranno predisposti piani specifici di smaltimento;
g) per particolari situazioni locali di non attuazione di quanto
previsto al punto a) saranno, di concerto fra le parti, ricercate specifiche
soluzioni tecniche e normative, in mancanza delle quali si darà corso
all'applicazione dell'art. 70 del T.U. n. 1124/1965.
Le OO.SS. prendono atto dell'impegno assunto e concordano che la
gestione della presente intesa sarà sottoposta a verifiche congiunte, di norma
ogni tre mesi o su richiesta di una delle parti firmatarie.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Protocollo sulla trasferta
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A. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione della
disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà avviata a
decorrere dal 1° ottobre 2000 sulla base dell'attuazione di quanto previsto
dalla lettera B.
Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del
C.C.N.L., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle
quali effettuare la sperimentazione.
B. Le parti demandano alla Commissione di cui all'Accordo sul
sistema Edilcasse (allegato L):
a) di realizzare e rendere operativo il progetto di
informatizzazione del sistema Edilcasse per realizzare lo scambio dei dati con
particolare riferimento alle denunce ed al versamento per gli operai in
trasferta;
b) di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di
versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati
dalle parti nazionali sottoscritte.
C. a) fermo restando l'applicazione del contratto integrativo
della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante
complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga
base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento
economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere
inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo
di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed
elemento economico territoriale della circoscrizione in cui svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità
territoriale temporanea.
b) L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione
mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la
Edilcassa di provenienza.
c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento
all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla
Edilcassa della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo
degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano.
Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.
d) La Edilcassa di provenienza documenta alla Edilcassa del luogo
di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa
denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in
trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla cassa del luogo di
esecuzione l'importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti
gli operai in trasferta.
e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere
pubbliche compete alla Edilcassa del luogo in cui si svolgono i lavori di
rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di
regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali
sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta
rilasciata dalla Edilcassa di provenienza in applicazione del punto d).
D. La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del
presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro
agli effetti dell'osservanza dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata
rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali
informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di un anno dall'avvio della
sperimentazione, alfine di valutare l'esito della stessa ed assumere le
conseguenti determinazioni.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Previdenza complementare
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Roma, 22 giugno 2000
tra
ANIEM
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
- vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare;
- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al
decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito
per brevità Decreto;
- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed
affini 16 giugno 2000;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura
previdenziale in aggiunta a quanto previsto al sistema previdenziale
obbligatorio;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai
lavoratori dipendenti delle imprese edilizie ed affini, finalizzata
esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.
Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di
un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale d'ora in poi denominato Fondo per brevità di
dizione, secondo quanto di seguito stabilito.
In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso
attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente
accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a
soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.
1 - Costituzione
Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai
sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'articolo
4 comma 1 lettera b) del Decreto.
Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti
pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti
istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che
saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed
integrazioni apportate all'accordo medesimo.
2 - Destinatari
Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo
indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di
apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti
a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si
applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle
Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle
territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai
quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla
base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano
o non operino diverse previsioni in merito;
c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'articolo
19 del presente accordo.
3 - Soci
Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei
requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano
sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.
I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico
del fondo rimangono associati ad esso.
4 - Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili.
5 - Assemblea dei Delegati
L'Assemblea è composta da un massimo di 44 soci delegati, dei
quali il 50% designato dalle imprese e il 50% eletto dai lavoratori iscritti al
Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto
adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette
al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo.
6 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti,
nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti
dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da
almeno un terzo dei delegati.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente
designati dalla parte datoriale.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere
in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi
sono stabiliti dallo statuto del Fondo.
7 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di
parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.
8 - Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti
effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle
parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti
dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente
designati dalla parte datoriale.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Contabili devono
essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla
legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito
presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto
nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
9 - Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente
atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e
delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le
Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un
apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle
Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto
del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività
territoriale.
Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento
del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti
l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante
sulle seguenti materie:
- valutazione in merito alla corretta applicazione degli accordi
istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo;
- indirizzi generali di gestione del Fondo;
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio
in materia di investimenti;
- criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca
Depositaria e dei gestori dei servizi;
- modifiche statutarie.
Il Comitato paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base
della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del
Fondo.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
10 - Adesione
Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con
le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui
fondi pensione.
11 - Contribuzione
L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai
rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte
del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun
trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia
collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita
della qualifica di associato.
La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le
modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR,
a carico delle imprese;
- 1% riferite alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR,
a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i
lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri
lavoratori.
E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la
facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli previsti,
alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta
circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei
contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo
statuto.
12 - Prestazioni
Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di
anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e
siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico
del regime previdenziale obbligatorio.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si
consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi
effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si
consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella
stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed
avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche
nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per
trasferimento da latro fondo pensione complementare, computando, anche
l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria
posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con
imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha
facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione
pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista
dalla normativa vigente pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e
ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la
qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme
di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla
liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza
dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare
per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria
posizione individuale.
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento
per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dalle disposizioni di legge
vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano
accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può
chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero
per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale
derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13 - Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto
associativo
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro
cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa
a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la
cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla
corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono
sospese le contribuzioni al Fondo.
In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la
condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente
articolo 11.
E lavoratore associato può sospendere unilateralmente la
contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del
rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da
cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo
contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la
successiva riattivazione della contribuzione.
Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate
nello statuto.
14 - Trasferimenti e riscatti
Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il C.C.N.L. di
cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione
al Fondo.
Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione
al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria
posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità
definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:
- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo
cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di
settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un
fondo pensione aperto;
- riscatto della posizione individuale: il riscatto della
posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei
rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza di
contribuzione.
Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni
sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in
assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso,
all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente
accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.
In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il
lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera
posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5
anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del
Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo
modalità e termini determinati nello statuto del Fondo.
Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro
il termine massimo di sei mesi.
Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate
dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo
4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.
15 - Gestione del patrimonio
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo
dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e
le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione
medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di
produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione
monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in
funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo
quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
16 - Conflitti di interesse
Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del
Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo
definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto
riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro
del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
17 - Regime delle spese
Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria
del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa
che le Parti convengono nella misura di Lit. . . . per ciascun lavoratore
dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.
A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al
versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. . . .
Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si
fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta
denominata "quota associativa", preleva dalla contribuzione stabilita, con
esclusione della quota del TFR.
Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla
base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non
può superare in ogni caso lo . . .% della retribuzione annua assunta a base per
la determinazione del TFR.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione
dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del
Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di
lavoro e non superare le quote massime indicate dalle parti istitutive del
Fondo.
I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori
finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio
gestito.
18 - Periodo transitorio
Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a
predisporre entro il . . . lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i
componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei
Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima
Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente
accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione
e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 12
membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei
lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in
rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
Il Consiglio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2
membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei
lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le
formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte
del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché
l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la
copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la
scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento
della prima Assemblea.
19 - Ulteriori destinatari
Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei
destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i
lavoratori ai quali si applicano i C.C.N.L. sottoscritti dalle stesse
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi
accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il
presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.
20 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie
sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed
ai provvedimenti attuativi del medesimo.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Enti bilaterali
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Roma, 22 giugno 2000
Premessa la comune positiva valutazione sulla necessità di
continuare a ricercare le condizioni per un sistema unitario di enti bilaterali
di settore e riconfermando quanto previsto nell'accordo del 23 aprile 1997, di
". . .garantire le condizioni per favorire la costituzione, lo sviluppo e
l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale, anche laddove essi
manchino. . ." e concordano, nell'attuale situazione delle relazioni
industriali, sull'opportunità di non procedere alla formazione di nuovi enti
bilaterali a livello locale; fatte salve le prerogative della contrattazione
collettiva di primo e secondo livello in ordine alla applicazione delle
normative contrattuali, della localizzazione, delle iscrizioni nonché delle
contribuzioni e prestazioni degli Enti bilaterali, in relazione anche ad una
corretta applicazione della normativa contrattuale sulla trasferta;
si conviene
di procedere alla costituzione di un unico Ente nazionale e
perciò di costituire una commissione paritetica di lavoro formata da 6
componenti, 3 designati dalle Organizzazioni Sindacali e 3 designati dall'ANIEM
CONFAPI, che entro il 30.10.2000 dovrà formulare una proposta alle parti
definita nelle procedure, contenuti e tempi, anche in relazione al sistema
esistente.
Fatto salvo quanto contenuto nel comma precedente, le parti
valuteranno la proposta della Commissione al fine di rendere operativo l'Ente
nazionale, in rete con le sedi territoriali, per la gestione di tutte le
specifiche prestazioni e funzioni attribuite oggi alle Edilcasse Territoriali
dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello ANIEM-CONFAPI e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
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Data stipula: 22 giugno 2000
Inizio validità: 1 giugno 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2003
Prestazioni sanitarie integrative del servizio nazionale
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Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con
accordo nazionale l'elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del
Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione è demandata alla Edilcassa di
competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto collettivo.
Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque
non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Edilcassa in ogni caso farà fronte
con le risorse derivanti dal contributo previsto dal quinto comma dell'art. 37.
A tal fine è dato incarico all'Edilcassa nazionale di formulare
uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della
situazione in atto nelle singole Edilcasse e della evoluzione della legislazione
sanitaria e fiscale.
La proposta elaborata dall'Edilcassa Nazionale conterrà anche
l'ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture
medico-sanitarie.
Tale proposta sarà formulata entro il 30 settembre 2000 in modo
da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l'accordo di cui al primo
comma entro il 31 dicembre 2000.
Per gli impiegati l'accordo nazionale verificherà le possibili
modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso
forme assicurative di convenzionamento.
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